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Legge regionale 15 dicembre 2009, n. 76

Commissione regionale per le pari opportunità.

Bollettino Ufficiale n. 54, parte prima, del 18 dicembre 2009

Art. 9
- Programma e relazione annuale
1. La Commissione, entro il 30 settembre di ogni anno, trasmette all’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale il programma di attività che intende svolgere nell’anno successivo, con la relativa previsione di spesa. Tale previsione è valutata dal Consiglio regionale ai fini della formazione del bilancio di previsione del Consiglio regionale.
2. Nel corso dell’anno, l’Ufficio di presidenza della Commissione può deliberare variazioni al programma che comportano minore spesa o non comportano variazioni di spesa, dandone comunicazione alla Commissione stessa e all’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale. Le variazioni al programma che comportano maggiore spesa sono efficaci solo previo incremento della dotazione finanziaria di cui all’articolo 11.
3. La Commissione trasmette, entro il 31 marzo di ogni anno, al Presidente del Consiglio regionale, all’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale ed al Presidente della Giunta regionale, una relazione sull'attività svolta.

Note del Redattore:

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Parole così sostituite con l.r. 21 marzo 2011, n. 10 , art. 90.

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Parole così sostituite con l.r. 21 marzo 2011, n. 10 , art. 91.

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Comma così sostituito con l.r. 19 settembre 2011, n. 43 , art. 1.

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Comma così sostituito con l.r. 23 dicembre 2014, n. 81 , art. 1.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.