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Legge regionale 15 dicembre 2009, n. 76

Commissione regionale per le pari opportunità.

Bollettino Ufficiale n. 54, parte prima, del 18 dicembre 2009

Art. 7
- Rapporti di collaborazione
1. La Commissione sviluppa rapporti di collaborazione:
a) con il Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'attuazione dei principi di parità di trattamento e di pari opportunità delle lavoratrici e con la Commissione nazionale per le pari opportunità tra uomo e donna istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri;
b) con le organizzazioni femminili nazionali ed estere, anche in riferimento alla condizione delle donne emigrate ed immigrate in situazione di particolare disagio sociale;
c) con commissioni, comitati, centri e tavoli di concertazione sulle politiche di genere e di pari opportunità, istituiti nelle regioni italiane e presso gli enti locali;
d) con gli istituti di ricerca e le università della Regione anche sulla base di apposite convenzioni.
2. I rapporti di cui al comma 1, sono attivati e curati dall’Ufficio di presidenza sulla base degli indirizzi formulati dalla Commissione.

Note del Redattore:

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Parole così sostituite con l.r. 21 marzo 2011, n. 10 , art. 90.

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Parole così sostituite con l.r. 21 marzo 2011, n. 10 , art. 91.

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Comma così sostituito con l.r. 19 settembre 2011, n. 43 , art. 1.

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Comma così sostituito con l.r. 23 dicembre 2014, n. 81 , art. 1.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.