Legge regionale 19 novembre 2009, n. 69
Norme per l’istituzione del Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale.
Bollettino Ufficiale n. 49, parte prima, del 25 novembre 2009
Art. 7
- Trattamento economico
1. Al garante è attribuita un indennità di funzione pari al 70 per cento dell’indennità mensile di carica spettante ai consiglieri regionali, al netto della trattenuta del 17 per cento (2) di cui all’articolo 4, comma 1, della legge regionale 9 gennaio 2009, n. 3 (2) (Testo unico delle norme sui consiglieri e sui componenti della Giunta regionale).(1)
2. Al garante spetta il rimborso, nella misura prevista per i consiglieri regionali, delle spese effettivamente sostenute di vitto, alloggio e trasporto per gli spostamenti effettuati per lo svolgimento delle attività istituzionali, ivi compresi gli spostamenti dalla sede di residenza alla sede del garante.
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.