Legge regionale 9 novembre 2009, n. 67
Modifiche alla legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati).
Bollettino Ufficiale n. 56, parte prima, del 13 novembre 2009
PREAMBOLO
Visto l’articolo 117, commi secondo e terzo, della Costituzione;
Visto l’articolo 4, comma 1, lettera l), dello Statuto;
Visto il

Visto il parere favorevole del Consiglio delle autonomie locali, espresso nella seduta del 7 settembre 2009;
considerato quanto segue:
1. in attuazione degli articoli 181, comma 1, e 196, comma 1, lettera l),

2. in merito ai contributi destinati alla realizzazione di investimenti pubblici funzionali al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, occorre tener conto delle norme e dei principi del

3. proprio al fine di ottenere effetti calmieranti sulle tariffe degli utenti, oltre che per incentivare la valorizzazione ambientale del sistema di gestione dei rifiuti, il presente intervento normativo stabilisce che il concorso finanziario della Regione a favore dei soggetti gestori del servizio di gestione dei rifiuti non altera l’equilibrio economico-finanziario dei contratti di servizio di cui all’

4. in attuazione del


5. nel caso di contributi agli investimenti privati, i provvedimenti attuativi dell’articolo 3 della legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati), come modificato dalla presente legge, dovranno essere conformi alla disciplina comunitaria degli aiuti di stato per la tutela ambientale (2008/C 82/01), che ha stabilito regole precise per la concessione di contributi ai produttori di rifiuti nonché alle imprese che si occupano della gestione e del riciclaggio dei rifiuti prodotti da altre imprese, finalizzata al conseguimento di obiettivi ambientali quali la riduzione dello smaltimento finale;
6. ai sensi dell’articolo 3 del Regolamento CE 22 marzo 1999, n. 659 (Regolamento del Consiglio recante modalità di applicazione dell’articolo 93 del Trattato CE), è inserita la clausola di sospensione che subordina l’erogazione dei contributi che si configurano come aiuti di Stato alla pronuncia favorevole della Commissione dell’Unione europea sui relativi provvedimenti attuativi;
7. a seguito dell’entrata in vigore del


8. in quanto norma di maggior protezione dell’interesse ambientale, si reputa necessario inserire all’articolo 9 della l.r. 25/1998 il disposto contenuto nell’articolo 63 del d.p.g.r. 14/R/2004, che verrà abrogato con l’approvazione del nuovo regolamento regionale;
9. in attesa dell’approvazione della nuova normativa regionale di attuazione, al fine di evitare che si crei un vuoto normativo a livello regionale, si prevede che fino a tale momento continuino a trovare applicazione le disposizioni del d.p.g.r. 14/R/2004, in quanto compatibili con la normativa statale in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati;
si approva la presente legge
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.