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Legge regionale 9 novembre 2009, n. 67

Modifiche alla legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati).

Bollettino Ufficiale n. 56, parte prima, del 13 novembre 2009

Art. 7
1. Dopo il comma 3 dell’articolo 29 della l.r. 25/1998 è inserito il seguente:
3 bis. Agli oneri derivanti dall’attuazione dell’articolo 3, comma 2, stimati in euro 6.000.000,00 per l’anno 2010 ed euro 5.000.000,00 per l’anno 2011, si fa fronte con le risorse stanziate nell’unità previsionale di base (UPB 423) “Smaltimento dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati – Spese di investimento” del bilancio pluriennale vigente 2009 – 2011, annualità 2010 e 2011.
”.
2. Dopo il comma 3 bis dell’articolo 29 della l.r. 25/1998 è inserito il seguente:
3 ter. Per gli oneri derivanti dall’articolo 3, comma 3, è autorizzata la spesa di euro 1.500.000,00 per ciascuno degli anni 2010 e 2011, cui si fa fronte con le risorse stanziate nella UPB 423 “Smaltimento dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati – Spese di investimento” del bilancio pluriennale vigente 2009 – 2011, annualità 2010 e 2011.
”.
3. Dopo il comma 3 ter dell’articolo 29 della l.r. 25/1998 è inserito il seguente:
3 quater. Ai fini della copertura della spesa di cui al comma 3 ter, al bilancio pluriennale 2009 – 2011, annualità 2011 è apportata la seguente variazione per sola competenza:
Anno 2011
In diminuzione
UPB 424 “Smaltimento dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati – spese correnti” per euro 1.500.000,00;
In aumento
UPB 423 “Smaltimento dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati – Spese di investimento” per euro 1.500.000,00.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.