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Legge regionale 9 novembre 2009, n. 67

Modifiche alla legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati).

Bollettino Ufficiale n. 56, parte prima, del 13 novembre 2009

Art. 3
1. La lettera e) del comma 1 dell’articolo 5 della l.r. 25/1998 è sostituita dalla seguente:
e) l’approvazione di norme regolamentari per la disciplina delle attività di gestione dei rifiuti, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa nazionale, con particolare riferimento a:
1) le procedure di autorizzazione degli impianti di gestione dei rifiuti nonché delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti anche pericolosi al fine di garantirne la semplificazione, lo snellimento e l’uniformità sul territorio regionale;
2) i criteri e le modalità per l’esercizio delle funzioni di controllo e vigilanza di competenza delle province;
3) la determinazione, nel rispetto delle norme tecniche di cui all’articolo 195, comma 2, lettera a) del d.lgs. 152/2006, di disposizioni speciali per rifiuti di tipo particolare;
2. Dopo la lettera e) del comma 1 dell’articolo 5 della l.r. 25/1998 è inserita la seguente:
e bis) la redazione di linee guida ed i criteri per la predisposizione e l’approvazione dei progetti di bonifica e di messa in sicurezza, nonché l’individuazione delle tipologie di progetti non soggetti ad autorizzazione, nel rispetto di quanto previsto all’articolo 195, comma 1, lettera r) del d.lgs. 152/2006;
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.