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Legge regionale 9 novembre 2009, n. 66

Modifiche alla legge regionale 1 dicembre 1998, n. 88 (Attribuzione agli enti locali e disciplina generale delle funzioni amministrative e dei compiti in materia di urbanistica e pianificazione territoriale, protezione della natura e dell'ambiente, tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche, viabilità e trasporti conferite alla Regione dal Sito esternodecreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 ), alla legge regionale 11 dicembre 1998, n. 91 (Norme per la difesa del suolo) e alla legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio), in materia di porti di interesse regionale, navigazione interna, controlli sulla sicurezza sismica delle opere e delle infrastrutture di competenza statale.

Bollettino Ufficiale n. 46, parte prima, del 13 novembre 2009





PREAMBOLO


Visto l’Sito esternoarticolo 117, terzo comma, della Costituzione ;


Visto l’articolo 4, comma 1, lettere l) ed n) dello Statuto;


Visto il regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 (Codice della navigazione);


Vista la Sito esternolegge 28 gennaio 1994, n. 84 (Riordino della legislazione in materia portuale);


Visto gli articoli 86, 93, 94, 104 e 105 Sito esternodel decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello stato alle regioni ed enti locali, in attuazione Sito esternodel capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59 );


Vista la legge regionale 1 dicembre 1998, n. 88 (Attribuzione agli enti locali e disciplina generale delle funzioni amministrative e dei compiti in materia di urbanistica e pianificazione territoriale, protezione della natura e dell'ambiente, tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche, viabilità e trasporti conferite alla Regione dal Sito esternodecreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 );


Visto il Sito esternodecreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 509 (Regolamento recante disciplina del procedimento di concessione di beni del demanio marittimo per la realizzazione di strutture dedicate alla nautica da diporto, a norma dell’Sito esternoarticolo 20, comma 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59 );


Vista la Sito esternolegge 16 marzo 2001, n. 88 (Nuove disposizioni in materia di investimenti nelle imprese marittime);


Vista la legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio);


Vista la legge regionale 11 dicembre 1998, n. 91 (Norme per la difesa del suolo);


Viste la sentenza della Corte costituzionale del 10 marzo 2006, n. 89, la sentenza della Corte costituzionale del 10 marzo 2006, n. 90 e la sentenza della Corte costituzionale del 10 ottobre 2007, n. 344;


Visto il parere favorevole del Consiglio delle autonomie locali, espresso nella seduta del 7 settembre 2009;


considerato quanto segue:


1. a seguito della riforma Sito esternodel titolo V della Costituzione la materia “porti” rientra nella competenza concorrente attribuita alle regioni;


2. l’Sito esternoarticolo 86 del d.lgs. 112/1998 ha conferito alle regioni ed agli enti locali la gestione dei beni del demanio idrico;


3. ai sensi dell’Sito esternoarticolo 104 del d.lgs. 112/1998 sono di competenza dello Stato le funzioni relative alla sicurezza della navigazione interna;


4. ai sensi dell’Sito esternoarticolo 105, comma 2, lettera e), del d.lgs. 112/1998 , sono conferite alle regioni le funzioni che attengono alla programmazione, progettazione ed esecuzione degli interventi di costruzione, bonifica, manutenzione dei porti di rilievo regionale e delle opere edilizie a servizio dell’attività portuale;


5. ai sensi dell’Sito esternoarticolo 105, comma 2, lettera l), del d.lgs. 112/1998 , come modificata dall’Sito esternoarticolo 9 della l. 88/2001 sono attribuite alle regioni le funzioni relative al rilascio delle concessioni dei beni del demanio della navigazione interna, del demanio marittimo e di zone del mare territoriale per finalità diverse da quelle di approvvigionamento di fonti di energia;


6. le sentenze della Corte costituzionale 89/2006, 90/2006 e 344/2007 hanno contribuito a chiarire le competenze regionali con riferimento ai porti di rilievo regionale;


7. alla luce della modifica dell’Sito esternoarticolo 105 del d.lgs. 112/1998 , effettuata con l’Sito esternoarticolo 9 della l. 88/2001 e alla luce delle citate sentenze della Corte costituzionale si è posta la necessità di procedere alla revisione della normativa regionale;


8. in particolare è sorta l’esigenza di riformare la l.r. 88/1998 , la l.r. 1/2005 e di integrare la l.r. 91/1998 ;


9. è necessario rispondere all’esigenza di introdurre nell’ambito della legislazione regionale la categoria dei porti di interesse regionale, anche definendo le modalità attuative delle previsioni di ampliamento, riqualificazione o nuova localizzazione di detti porti;


10. è necessario inoltre adeguare le funzioni di programmazione degli interventi e delle attività concernenti il sistema della portualità regionale e della navigazione interna in coerenza con i principi di cui alla legge regionale 11 agosto 1999, n. 49 (Norme in materia di programmazione regionale);


11. è opportuno disciplinare la funzione concernente la valutazione dell’idoneità tecnica dei progetti relativi alle opere dei porti regionali, individuando una struttura regionale in grado di svolgere detta valutazione, in precedenza svolta


a) dal genio civile opere marittime per i porti turistici, in base a quanto disposto dall’Sito esternoarticolo 6 del d.p.r. 509/1997 e dall’Sito esternoarticolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328 (Approvazione del regolamento per l’esecuzione del Codice della navigazione);


b) dal Consiglio superiore dei lavori pubblici per i porti di interesse regionale diversi da quelli turistici, ai sensi dell’Sito esternoarticolo 5 della l. 84/1994 ;


12. nell’ambito dell’esercizio delle funzioni degli enti locali, risulta opportuno e funzionale alle esigenze della semplificazione e dell’efficacia dell’azione amministrazione promuovere l’esercizio coordinato di dette funzioni anche tramite appositi accordi e convenzioni nell’ambito delle modalità di collaborazione tra enti di cui alla legge regionale del 16 agosto 2001, n. 40 (Disposizioni in materia di riordino territoriale e di incentivazione delle forme associative dei comuni);


13. nel rispetto dei principi di sussidiarietà e differenziazione, è opportuno attribuire alle province le funzioni amministrative relative a progettazione, costruzione, manutenzione delle vie navigabili di interesse regionale e locale e disciplinare lo svolgimento di dette funzioni, in quanto il livello provinciale appare quello più adeguato per il loro svolgimento;


14. nel rispetto dei principi di sussidiarietà e differenziazione, è opportuno altresì attribuire alle province le funzioni di vigilanza, di controllo della funzionalità della circolazione dei natanti, nonché le funzioni di ispettorato di porto e quelle concernenti le concessioni in materia di demanio idrico in coerenza con la l.r. 91/1998 ;


15. appare opportuno mantenere la previsione già esistente nell’articolo 27, comma 3, della l.r. 88/1998 che attribuisce al Comune di Pisa tutte le funzioni concernenti la navigazione del canale Pisa - Livorno - Canale dei Navicelli, in ragione del fatto che dette funzioni sono svolte dal Comune di Pisa sin dal 1982, ai sensi della legge regionale 22 maggio 1982, n. 37 (Delega al comune di Pisa di funzioni amministrative riguardanti la navigazione sul canale Pisa - Livorno - Canale dei Navicelli) abrogata dall’articolo 1, comma 1 della legge regionale 2 aprile 2002, n.11 (Semplificazione del sistema normativo regionale - anno 2002. Abrogazione di disposizioni normative);


16. attesa la sua specificità, appare opportuno richiamare e mantenere ferma e distinta la disciplina speciale di cui alla legge regionale 8 marzo 1993, n. 12 (Realizzazione opere idrogeologiche per il completamento della diga di Bilancino/Gestione commissariale), prevista per l’invaso di Bilancino;


17. è necessario disciplinare le modalità di sfruttamento dei beni del demanio idrico;


18. è necessario disciplinare i contenuti del piano regolatore portuale a seguito dell’introduzione della categoria dei porti regionali;


19. la disciplina del procedimento di approvazione dei progetti per la realizzazione delle strutture dedicate alla nautica da diporto, è oggi contenuta nel Sito esternod.p.r. 509/1997 . Tale disciplina è complessa e disomogenea rispetto ai procedimenti previsti dalla l.r. 1/2005 , pertanto è opportuno fissare i principi di detto procedimento nella legge regionale, rinviando poi ad un regolamento di attuazione la disciplina di dettaglio del procedimento, in coerenza con le disposizioni dell’Sito esternoarticolo 11 del d.p.r. 509/1997 che prevede che il regolamento statale si applica fino alla ridefinizione della materia dopo l’avvenuto conferimento alla Regione e agli altri enti locali così come previsto dall’Sito esternoarticolo 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa);


20. è coerente con le esigenze della semplificazione prevedere un regolamento regionale di attuazione che individui le opere di trascurabile importanza per le quali non è necessaria la valutazione di idoneità tecnica da parte della struttura regionale competente;


21. è necessario chiarire che le opere pubbliche di competenza statale sono assoggettate ai controlli sulla sicurezza sismica delle amministrazioni statali competenti e sono pertanto escluse dai controlli delle strutture tecniche regionali;


22. è rilevata l’esigenza di prevedere due norme transitorie rispetto alla disciplina precedente all’entrata in vigore della presente legge:


a) al fine di non creare una lacuna nell’ordinamento, appare opportuno mantenere in vigore i criteri per i contributi in materia di porti regionali e navigazione interna definiti ai sensi dell’articolo 21 bis della legge regionale 27 maggio 2008, n. 27 (Modifiche alla legge regionale 21 dicembre 2007, n. 67 “Legge finanziaria per l’anno 2008”) con la deliberazione del Consiglio regionale 30 dicembre 2008, n. 101 (Definizione dei criteri per i contributi in materia di porti regionali e navigazione interna ai sensi dell’articolo 21 bis della legge regionale 27 maggio 2008, n. 27 “Modifiche alla legge regionale 21 dicembre 2007, n.67 - Legge finanziaria per l’anno 2008”), fino alla individuazione delle vie navigabili effettuata attraverso il piano di indirizzo territoriale (PIT) ai sensi dell’articolo 48, comma 4, lettera c quinquies) della l.r. 1/2005 , e alla determinazione dei criteri con cui si ripartiscono le risorse destinate agli enti locali per gli interventi necessari sui porti e le vie navigabili che avrà luogo ai sensi dell’articolo 26, comma 6 della l.r. 88/1998 , come modificati dalla presente legge;


b) al fine di non duplicare inutilmente l’attività di controllo tecnico sui piani portuali ed i progetti concernenti opere portuali già controllati al momento dell’entrata in vigore della nuova legge regionale, è necessario prevedere che non debbano essere sottoposti a valutazioni tecniche da parte della struttura regionale competente i piani ed i progetti già sottoposti a valutazioni tecniche al momento dell’entrata in vigore della presente legge.


si approva la presente legge



Note del Redattore:

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 1 dicembre 1998, n. 88

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 11 dicembre 1998, n. 91

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Articoli abrogati con l.r. 10 novembre 2014, n. 65 , art. 254.

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La Corte costituzionale con Sito esternosentenza n. 314 dell' 11 novembre 2010 si è espressa dichiarando l'illegittimità costituzionale degli artt. 1, 9 e 10 della l.r. 9 novembre 2009, n. 66, nella parte in cui escludono la richiesta obbligatoria del parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.