Legge regionale 9 novembre 2009, n. 66
Modifiche alla legge regionale 1 dicembre 1998, n. 88 (Attribuzione agli enti locali e disciplina generale delle funzioni amministrative e dei compiti in materia di urbanistica e pianificazione territoriale, protezione della natura e dell'ambiente, tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche, viabilità e trasporti conferite alla Regione dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 ), alla legge regionale 11 dicembre 1998, n. 91 (Norme per la difesa del suolo) e alla legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio), in materia di porti di interesse regionale, navigazione interna, controlli sulla sicurezza sismica delle opere e delle infrastrutture di competenza statale.
Bollettino Ufficiale n. 46, parte prima, del 13 novembre 2009
Art. 7
- Modifiche all’articolo 14 della l.r. 91/1998 (2)
1. La lettera g) del comma 1 dell’articolo 14 della legge regionale 11 dicembre 1998, n. 91 (Norme per la difesa del suolo), è sostituita dalla seguente:
“
g) gestione del demanio idrico, ivi comprese le funzioni relative alle derivazioni di acqua pubblica, alla ricerca, estrazione ed utilizzazione delle acque sotterranee, alla tutela del sistema idrico sotterraneo, nonché la determinazione dei canoni di concessione per l’utilizzo del demanio stesso e l’introito dei relativi proventi, anche nel rispetto dei criteri specifici previsti per le aree demaniali prospicienti le vie navigabili di cui all’articolo 27 bis della legge regionale 1 dicembre 1998, n. 88 (Attribuzione agli enti locali e disciplina generale delle funzioni amministrative e dei compiti in materia di urbanistica e pianificazione territoriale, protezione della natura e dell'ambiente, tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche, viabilità e trasporti conferite alla Regione dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112);
”.Note del Redattore:
La Corte costituzionale con sentenza n. 314 dell' 11 novembre 2010 si è espressa dichiarando l'illegittimità costituzionale degli artt. 1, 9 e 10 della l.r. 9 novembre 2009, n. 66, nella parte in cui escludono la richiesta obbligatoria del parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.