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Legge regionale 9 novembre 2009, n. 66

Modifiche alla legge regionale 1 dicembre 1998, n. 88 (Attribuzione agli enti locali e disciplina generale delle funzioni amministrative e dei compiti in materia di urbanistica e pianificazione territoriale, protezione della natura e dell'ambiente, tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche, viabilità e trasporti conferite alla Regione dal Sito esternodecreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 ), alla legge regionale 11 dicembre 1998, n. 91 (Norme per la difesa del suolo) e alla legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio), in materia di porti di interesse regionale, navigazione interna, controlli sulla sicurezza sismica delle opere e delle infrastrutture di competenza statale.

Bollettino Ufficiale n. 46, parte prima, del 13 novembre 2009

Art. 6
1. Dopo l’articolo 32 della l.r. 88/1998, è inserito il seguente:
Art. 32 bis - Norma finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall’articolo 25 comma 5, stimati in euro 2.100.000,00 per l’anno 2009, euro 2.000.000,00 per l’anno 2010 ed euro 1.900.000,00 per l’anno 2011, si fa fronte con le risorse stanziate sull’unità previsionale di base (UPB) 312 “Innovazione e sviluppo della rete delle infrastrutture di trasporto – Spese correnti” del bilancio di previsione 2009 e pluriennale 2009 – 2011.
2. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio.
3. Gli oneri derivanti dalla partecipazione della Regione agli investimenti infrastrutturali di cui all’articolo 25, comma 6, sono definiti sulla base degli stanziamenti previsti nel bilancio regionale.
”.

Note del Redattore:

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 1 dicembre 1998, n. 88

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 11 dicembre 1998, n. 91

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Articoli abrogati con l.r. 10 novembre 2014, n. 65 , art. 254.

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La Corte costituzionale con Sito esternosentenza n. 314 dell' 11 novembre 2010 si è espressa dichiarando l'illegittimità costituzionale degli artt. 1, 9 e 10 della l.r. 9 novembre 2009, n. 66, nella parte in cui escludono la richiesta obbligatoria del parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.