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Legge regionale 9 novembre 2009, n. 66

Modifiche alla legge regionale 1 dicembre 1998, n. 88 (Attribuzione agli enti locali e disciplina generale delle funzioni amministrative e dei compiti in materia di urbanistica e pianificazione territoriale, protezione della natura e dell'ambiente, tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche, viabilità e trasporti conferite alla Regione dal Sito esternodecreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 ), alla legge regionale 11 dicembre 1998, n. 91 (Norme per la difesa del suolo) e alla legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio), in materia di porti di interesse regionale, navigazione interna, controlli sulla sicurezza sismica delle opere e delle infrastrutture di competenza statale.

Bollettino Ufficiale n. 46, parte prima, del 13 novembre 2009

Art. 5
1. Dopo l’articolo 27 bis della l.r. 88/1998 è inserito il seguente:
Art. 27 ter - Disposizioni transitorie in materia di porti e vie navigabili
1. Fino alle individuazioni e alle previsioni effettuate nel PIT ai sensi dell’articolo 48, comma 4, lettere c quater) e c quinquies) della l.r. 1/2005 e fino alla determinazione dei criteri di ripartizione delle risorse effettuata ai sensi dell’articolo 25, comma 6, resta ferma la deliberazione del Consiglio regionale 30 dicembre 2008, n. 101 (Definizione dei criteri per i contributi in materia di porti regionali e navigazione interna ai sensi dell’articolo 21 bis della legge regionale 27 maggio 2008, n. 27 “Modifiche alla legge regionale 21 dicembre 2007, n. 67 Legge finanziaria per l’anno 2008”).
”.

Note del Redattore:

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 1 dicembre 1998, n. 88

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 11 dicembre 1998, n. 91

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Articoli abrogati con l.r. 10 novembre 2014, n. 65 , art. 254.

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La Corte costituzionale con Sito esternosentenza n. 314 dell' 11 novembre 2010 si è espressa dichiarando l'illegittimità costituzionale degli artt. 1, 9 e 10 della l.r. 9 novembre 2009, n. 66, nella parte in cui escludono la richiesta obbligatoria del parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.