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Legge regionale 9 novembre 2009, n. 66

Modifiche alla legge regionale 1 dicembre 1998, n. 88 (Attribuzione agli enti locali e disciplina generale delle funzioni amministrative e dei compiti in materia di urbanistica e pianificazione territoriale, protezione della natura e dell'ambiente, tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche, viabilità e trasporti conferite alla Regione dal Sito esternodecreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 ), alla legge regionale 11 dicembre 1998, n. 91 (Norme per la difesa del suolo) e alla legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio), in materia di porti di interesse regionale, navigazione interna, controlli sulla sicurezza sismica delle opere e delle infrastrutture di competenza statale.

Bollettino Ufficiale n. 46, parte prima, del 13 novembre 2009

Art. 1
1. L’articolo 25 della legge regionale 1 dicembre 1998, n. 88 (Attribuzione agli enti locali e disciplina generale delle funzioni amministrative e dei compiti in materia di urbanistica e pianificazione territoriale, protezione della natura e dell'ambiente, tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche, viabilità e trasporti conferite alla Regione dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112) è sostituito dal seguente:
Art. 25 - Opere pubbliche. Riparto di competenze
1. Nella materia "opere pubbliche" di cui agli articoli 93 e seguenti del decreto sono riservate alla Regione le seguenti funzioni:
a) l’individuazione nel piano di indirizzo territoriale (PIT) dei porti di interesse regionale; la previsione degli interventi di ampliamento, di riqualificazione di quelli esistenti e la disciplina delle funzioni di tali porti, nonché l’individuazione delle vie fluviali e dei laghi di interesse regionale ai fini della loro navigabilità ai sensi dell’articolo 48, comma 4, lettera c quater) e c quinquies), della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio);
b) la valutazione dell’idoneità tecnica dei progetti relativi alle opere realizzate nei porti di interesse regionale ivi compresi i progetti relativi alle opere di grande infrastrutturazione portuale.
2. Ai fini di cui al comma 1, lettera b), sono considerate opere di grande infrastrutturazione le costruzioni di canali marittimi, di dighe foranee di difesa, di darsene, di bacini e di banchine attrezzate, nonché l'escavazione e l'approfondimento dei fondali.
3. Sono trasferite alle province le funzioni statali delegate alla Regione nella materia delle opere pubbliche di cui agli articoli 93 e seguenti del decreto.
4. Sono attribuite ai comuni, che possono esercitarle anche in forma associata, tutte le funzioni non espressamente riservate alla Regione e non trasferite alle province ai sensi del comma 3, ivi comprese le funzioni concernenti le opere di manutenzione ordinaria, straordinaria, quelle che attengono alla realizzazione di nuove opere delle aree a terra, degli specchi acquei, dei fondali e delle infrastrutture nei porti e il ripristino di edifici privati danneggiati da eventi bellici, nonché l'edilizia di culto.
5. La Regione partecipa al finanziamento delle funzioni nella misura necessaria a garantire la funzionalità e continuità dell'esercizio dei porti e delle vie navigabili di interesse regionale di cui all’articolo 48, comma 4, lettere c quater) e c quinquies), della l.r. 1/2005.
6. La Regione partecipa, in attuazione delle individuazioni e delle previsioni contenute nel PIT ai
sensi dell’articolo 48, comma 4, della l.r. 1/2005, alla realizzazione degli interventi infrastrutturali nei porti di interesse regionale e nelle vie navigabili. A tal fine, il Consiglio regionale approva una deliberazione di indirizzo con la quale sono determinati i criteri da utilizzare per il riparto delle risorse a favore degli enti locali per la realizzazione di detti interventi, tenuto conto del quadro delle risorse attivabili su base triennale.
7. La Giunta regionale, in attuazione della presente legge, del PIT e dei criteri approvati dal Consiglio regionale con l’atto di cui al comma 6, provvede annualmente, con propria deliberazione, a specificare gli obiettivi operativi, ad individuare le modalità di intervento, nonché all’aggiornamento del quadro finanziario sulla base del bilancio di previsione annuale; tale deliberazione è trasmessa dalla Giunta regionale alla commissione consiliare competente.
8. La Regione promuove l’esercizio coordinato delle funzioni proprie e di quelle trasferite agli enti locali tramite appositi accordi e convenzioni.
”.

Note del Redattore:

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 1 dicembre 1998, n. 88

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 11 dicembre 1998, n. 91

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Articoli abrogati con l.r. 10 novembre 2014, n. 65 , art. 254.

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La Corte costituzionale con Sito esternosentenza n. 314 dell' 11 novembre 2010 si è espressa dichiarando l'illegittimità costituzionale degli artt. 1, 9 e 10 della l.r. 9 novembre 2009, n. 66, nella parte in cui escludono la richiesta obbligatoria del parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.