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Legge regionale 17 settembre 2009, n. 53

Disciplina dell’attività di cattura degli uccelli selvatici da richiamo per l’anno 2009 ai sensi dell’Sito esternoarticolo 4 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) e dell’articolo 34 della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della Sito esternolegge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”).

Bollettino Ufficiale n. 34, parte prima, del 21 settembre 2009





PREAMBOLO


Visto l’Sito esternoarticolo 117, comma quarto, della Costituzione ;


Vista la Sito esternolegge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio);


Vista la legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della Sito esternolegge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”);


Visto il decreto del Presidente della Giunta regionale 25 febbraio 2004, n. 13/R (Testo unico dei regolamenti regionali di attuazione della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 );


considerato quanto segue:


1. La disponibilità degli uccelli da utilizzare come richiami vivi risulta essere largamente insufficiente rispetto al fabbisogno accertato, in rapporto al numero dei cacciatori e al quantitativo di richiami utilizzabile da ciascuno di essi.


2. Nonostante numerose iniziative inerenti l’attività di allevamento attuate da privati, allo stato attuale non si riesce a colmare il divario tra il suddetto fabbisogno e la disponibilità effettiva, come risulta dai dati ufficiali forniti dalle amministrazioni provinciali e registrati sul programma informatico a disposizione della Regione.


3. A fronte di tale situazione si sta diffondendo il preoccupante fenomeno dell’acquisizione illegale di uccelli da richiamo con grave danno alle popolazioni delle specie di appartenenza.


4. Si rende pertanto necessario ed urgente intervenire per regolamentare l’attività di cattura di uccelli a scopo di richiamo per l’anno 2009, autorizzando le amministrazioni provinciali all’attivazione dei relativi impianti di cattura.


si approva la seguente legge

Art. 1
- Finalità
1. La presente legge ha il fine di disciplinare la cattura di uccelli selvatici da richiamo prevista dall’Sito esternoarticolo 4 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) e dall’articolo 34, comma 6, della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della Sito esternolegge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”).
Art. 2
1. Le Province di Arezzo, Firenze, Lucca, Pisa, Pistoia e Siena sono autorizzate alla gestione degli impianti di cattura e alla cattura, per l’anno 2009, di uccelli appartenenti alle specie: cesena, merlo, tordo bottaccio e tordo sassello da utilizzare a scopo di richiamo, nei quantitativi suddivisi per provincia, per tipo e per specie così come risulta dall’allegato A alla presente legge.
2. L’importo per la cessione degli esemplari catturati è di euro 20,00 a soggetto.
3. L’attività di cattura degli uccelli selvatici da richiamo si effettua dal giorno di entrata in vigore della legge al 31 dicembre 2009.
Art. 3
- Vigilanza e controllo
1. La vigilanza ed il controllo sull’attività di cattura è affidata ai soggetti di cui all’articolo 51 della l.r. 3/1994 .
2. Le province trasmettono entro il 31 gennaio 2010 all’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) ed al competente ufficio della Giunta regionale una relazione sull’attività svolta dai singoli impianti di cattura.
Art. 4
- Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.

Allegati:


Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

La Corte costituzionale, con Sito esternosentenza 22 luglio 2010, n. 266 , ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 2 della presente legge.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.