Legge regionale 17 settembre 2009, n. 53
Disciplina dell’attività di cattura degli uccelli selvatici da richiamo per l’anno 2009 ai sensi dell’
articolo 4 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) e dell’articolo 34 della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della
legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”).


Bollettino Ufficiale n. 34, parte prima, del 21 settembre 2009
Art. 2
- Cattura di uccelli selvatici ai fini di richiamo(1)
1. Le Province di Arezzo, Firenze, Lucca, Pisa, Pistoia e Siena sono autorizzate alla gestione degli impianti di cattura e alla cattura, per l’anno 2009, di uccelli appartenenti alle specie: cesena, merlo, tordo bottaccio e tordo sassello da utilizzare a scopo di richiamo, nei quantitativi suddivisi per provincia, per tipo e per specie così come risulta dall’allegato A alla presente legge.
2. L’importo per la cessione degli esemplari catturati è di euro 20,00 a soggetto.
3. L’attività di cattura degli uccelli selvatici da richiamo si effettua dal giorno di entrata in vigore della legge al 31 dicembre 2009.
Note del Redattore:
La Corte costituzionale, con sentenza 22 luglio 2010, n. 266 , ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 2 della presente legge.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.