Legge regionale 17 settembre 2009, n. 53
Disciplina dell’attività di cattura degli uccelli selvatici da richiamo per l’anno 2009 ai sensi dell’
articolo 4 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) e dell’articolo 34 della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della
legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”).


Bollettino Ufficiale n. 34, parte prima, del 21 settembre 2009
Art. 1
- Finalità
1. La presente legge ha il fine di disciplinare la cattura di uccelli selvatici da richiamo prevista dall’
articolo 4 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) e dall’articolo 34, comma 6, della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della
legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”).


Note del Redattore:
La Corte costituzionale, con sentenza 22 luglio 2010, n. 266 , ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 2 della presente legge.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.