Legge regionale 5 ottobre 2009, n. 54
Istituzione del sistema informativo e del sistema statistico regionale. Misure per il coordinamento delle infrastrutture e dei servizi per lo sviluppo della società dell’informazione e della conoscenza.
Bollettino Ufficiale n. 38, parte prima, del 14 ottobre 2009
CAPO III
- Sistema informativo regionale
Art. 15
- Sistema informativo regionale
1. E’ istituito il sistema informativo regionale (di seguito denominato SIR) quale sistema unitario del patrimonio informativo della Regione, degli enti regionali dipendenti, ivi compresi quelli di consulenza sia della Giunta regionale che del Consiglio regionale, e degli altri enti di cui all’articolo 2, al fine di garantire qualità e coerenza nella gestione, analisi dei dati e delle informazioni, degli obiettivi di interesse regionale, senza pregiudizio delle competenze proprie di ciascun soggetto nel trattamento dei propri dati.
2. Il SIR:
a) è costituito dai patrimoni informativi della Regione, degli enti regionali dipendenti, ivi compresi quelli di consulenza sia della Giunta regionale che del Consiglio regionale, e degli altri enti di cui all’articolo 2 che rispondono alle finalità di cui al comma 1, individuati con deliberazione della Giunta regionale;
b) è disciplinato dall’insieme delle regole tecniche che garantiscono l’interoperabilità, confrontabilità e circolarità dei dati e delle informazioni all’interno e verso gli altri livelli istituzionali o territoriali, attraverso l’infrastruttura di rete regionale quale componente del sistema pubblico di connettività previsto dal d.lgs 82/2005 e nel rispetto delle regole nazionali sul coordinamento informatico.
3. Per le finalità di cui al comma 1 il SIR:
a) garantisce l’interoperabilità delle sue componenti, attraverso l’infrastruttura di rete regionale e la confrontabilità, l’aggiornamento e l’affidabilità dei dati e delle informazioni che lo costituiscono;
b) è conformato in modo da ricavare e da utilizzare le informazioni determinanti per le funzioni di governo, programmazione, amministrazione e controllo della Regione e degli altri enti pubblici operanti sul territorio regionale nonché per le funzioni, comprese quelle statistiche di cui al capo IV, inerenti l’assolvimento degli obblighi di informazione verso lo Stato e gli enti ad esso collegati ai sensi della legislazione vigente;
c) valorizza le risorse informative già esistenti sul territorio regionale e ne garantisce la interoperabilità con i sistemi informativi previsti a livello statale, costituendo lo strumento di collaborazione, coordinamento e reciproca informazione con lo Stato, con le regioni e le province autonome, con gli enti pubblici nazionali, con le università e con le istituzioni di cultura e di ricerca e con le associazioni e gli altri soggetti privati che operano in ambito regionale per finalità di interesse pubblico.
Art. 16
- Risorse informative
1. Al fine di assicurare un quadro conoscitivo adeguato alla realizzazione del SIR, i soggetti di cui all’articolo 2 dichiarano alla Regione, utilizzando un apposito sistema telematico predisposto dalla Regione medesima, le risorse informative, ovvero le applicazioni e le infrastrutture tecnologiche da loro direttamente o indirettamente gestite nonché i sistemi informativi utilizzati per i compiti e le attività istituzionali di rispettiva competenza.
Art. 17
- Organizzazione del sistema informativo regionale
1. Le forme organizzative di cui al capo II della l.r. 1/2004 , definiscono, nel rispetto delle competenze dei soggetti i cui patrimoni informativi contribuiscono alla costituzione del SIR e nel rispetto del dlgs. 196/2003 , la ricomposizione informativa, le regole di interoperabilità e la circolarità delle informazioni attraverso l’approvazione di apposite determinazioni.
2. La Giunta Regionale disciplina il funzionamento del SIR con atti deliberativi sulla base delle determinazioni assunte nell’ambito della Rete telematica regionale toscana secondo le modalità di cui al comma 1.
3. A fini di cui al comma 2, la struttura di massima dimensione della Giunta regionale competente in materia di sistemi informativi assicura il funzionamento del SIR, attiva ed aggiorna, in collaborazione con le strutture di massima dimensione della Regione, il monitoraggio delle risorse informative ovvero delle applicazioni e delle infrastrutture tecnologiche, direttamente o indirettamente gestite dalle strutture organizzative regionali nonché i sistemi informativi utilizzati per le attività istituzionali.
4. Al fine di garantire il processo di attivazione e conduzione del SIR, la struttura competente della Giunta regionale programma, predispone e controlla appositi processi di formazione e aggiornamento degli operatori coinvolti.
5. Le strutture di massima dimensione della Regione individuano, anche sulla base di specifiche indicazioni metodologiche predisposte dalla struttura di cui al comma 3, le più efficienti ed efficaci modalità di integrazione delle proprie attività informative e delle risorse finanziarie ed organizzative nonché dei processi di formazione e aggiornamento del personale dipendente con gli obiettivi e le procedure previste per il SIR.
6. La Regione e gli altri soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, si avvalgono del SIR e non costituiscono sistemi informativi ulteriori quando è possibile l’uso o l’ampliamento delle funzioni di quelli già esistenti e funzionanti.
7. Le modalità organizzative e di gestione del SIR rispettano quanto previsto nel d.lgs. 196/2003 .
Art. 18
- Ricomposizione informativa
1. Per il raggiungimento delle finalità previste dalla presente legge la Regione sviluppa e rende disponibile l’infrastruttura di rete regionale al fine di assicurare la funzione di ricomposizione informativa.
2. Per ricomposizione informativa si intende, nel rispetto di quanto stabilito nel d.lgs. 196/2003 , la funzione assolta dalla infrastruttura di rete regionale che, basandosi su dati e informazioni esposti su di essa da soggetti diversi, li rende unitariamente disponibili, attraverso servizi digitali, a colui cui si riferiscono.
3. La Giunta regionale adotta con regolamento le disposizioni di attuazione del comma 2, anche in relazione a profili incidenti sul trattamento dei dati rilevanti ai sensi del d.lgs. 196/2003 .
4. La Giunta regionale definisce, con deliberazione, le modalità tecniche di sviluppo e gestione della infrastruttura di rete regionale al fine di assicurare la funzione di ricomposizione informativa, con particolare riferimento a:
a) servizio sanitario regionale, di cui alla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale);
b) servizi sociali, di cui alla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale);
c) sistema delle imprese, di cui alla legge regionale 20 marzo 2000, n. 35 (Disciplina degli interventi regionali in materia di attività produttive), ivi compreso il sistema toscano dei servizi per le imprese di cui alla legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 (Legge di semplificazione e riordino normativo 2009);
d) rete regionale della ricerca di cui alla legge regionale 27 aprile 2009, n. 20 (Disposizioni in materia di ricerca e innovazione);
e) sistema del turismo, di cui alla legge regionale 23 marzo 2000, n. 42 (Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo);
f) sistema informativo regionale dell’economia e del lavoro di cui alla legge regionale 7 febbraio 2005, n. 28 (Codice del Commercio. Testo Unico in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti);
g) sistema delle professioni intellettuali di cui alla legge regionale 30 dicembre 2008, n.73 (Norme in materia di sostegno alla innovazione delle attività professionali intellettuali);
h) sistema della formazione scolare, professionale e del lavoro, di cui alla legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro);
i) sistema informativo geografico regionale di cui alla legge regionale 3 gennaio 2005, n.1 (Norme per il governo del territorio);
j) sistema informativo della programmazione di cui alla legge regionale 11 agosto 1999, n. 49 (Norme in materia di programmazione regionale), ivi incluso il sistema informativo sulla finanza delle autonomie locali;
k) sistema delle posizioni debitorie previsto all’articolo 9, ivi compreso il sistema informativo tributario regionale di cui all'articolo 22 della l.r. 31/2005 ed il sistema informativo del catasto, della fiscalità e del territorio. (3)
5. La realizzazione di quanto previsto nel presente articolo costituisce svolgimento di funzioni istituzionali ai fini del trattamento dei dati personali da parte della Regione.
Art. 19
- Pubblicità del SIR
1. Conformemente all’articolo 43 del d.p.r. 445/2000 e all’articolo 50 del d.lgs. 82/2005 , la Regione e i soggetti di cui all’articolo 2 forniscono alle altre amministrazioni pubbliche per lo svolgimento dei compiti istituzionali accesso gratuito ai dati contenuti in pubblici registri, elenchi, atti o documenti da chiunque conoscibili.
2. Il SIR assicura la pubblicità delle informazioni e rende agevole l'accesso ai dati acquisiti, fermi restando i limiti previsti dalla legge a tutela della protezione dei dati personali, del diritto d’autore, della proprietà industriale e di qualunque altra forma di segreto.
3. L’accesso ai dati del SIR, laddove consentito ai sensi del comma 2, è concesso a tutti in modo semplice e gratuito, prevalentemente per via telematica.
Art. 20
- Riutilizzo dei dati pubblici
1. La Regione consente il riutilizzo dei propri documenti contenenti dati pubblici nel rispetto di quanto stabilito nel decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36 (Attuazione della direttiva 2003/98/CE relativa al riutilizzo di documenti nel settore pubblico), fatta salva la normativa regionale in materia di accesso agli atti.
2. La Giunta regionale e l'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale dispongono, con rispettiva deliberazione, le modalità di accesso ai documenti di cui al comma 1.(2)
Art. 21
- Banche dati di interesse regionale
1. La Regione favorisce la formazione di un sistema di banche dati secondo modelli cooperativi ed uniformi, nel rispetto delle competenze istituzionali proprie di ciascun soggetto nel trattamento e nella titolarità dei dati.
2. Per le finalità di cui al comma precedente e in coerenza con quanto disposto dal d.lgs. 82/2005 , la Giunta regionale con propria delibera:
a) predispone strumenti e metodi per la documentazione dei sistemi informativi e per la classificazione delle informazioni e dei documenti;
b) definisce le procedure di scambio dei dati e di interoperabilità delle applicazioni, attraverso l’infrastruttura di rete e gli standard previsti dall’articolo 25;
c) definisce le modalità di classificazione e aggiornamento delle basi informative di interesse regionale per i soggetti pubblici di cui all’articolo 2;
d) classifica le banche dati previste da norme di legge o regolamento regionali, distinguendo quelle aventi interesse organizzativo interno e assegnando alle prime la qualifica di banche dati di interesse regionale;
e) dispone le misure minime comuni relative all’accesso a tali dati da parte degli operatori privati e da parte degli altri soggetti pubblici, nel rispetto della normativa in materia di sicurezza e di protezione dei dati personali.
3. La Giunta regionale procede, con delibera, al censimento delle basi di dati di interesse regionale raccolte e gestite digitalmente, omogenee per tipologia e contenuto e la cui conoscenza è utilizzabile dalle pubbliche amministrazioni operanti sul territorio regionale per l’esercizio delle proprie funzioni istituzionali.
Art. 22
- Patrimonio informativo regionale
1. Costituisce patrimonio informativo regionale l’insieme dei dati contenuti nelle banche dati di interesse regionale e l’insieme dei dati oggetto di scambio e comunicazione nell’esercizio delle funzioni istituzionali.
2. Le modalità e gli standard di comunicazione dei dati tra le banche dati di interesse regionale sono indicati dalla Giunta regionale con deliberazione.
Art. 23
- Sicurezza informatica
1. La Regione promuove e supporta la protezione informatica della infrastruttura di rete regionale e degli altri sistemi tecnologici di interesse regionale e locale individuati con deliberazione della Giunta regionale, conformemente alle determinazioni assunte dalla Rete telematica regionale toscana.
2. Ferme restando le competenze degli organi per la sicurezza e per la regolarità dei servizi di comunicazione elettronica, le attività di cui al comma 1 sono svolte per assicurare elevati livelli di sicurezza anche in relazione alla partecipazione regionale e locale al sistema pubblico di connettività di cui al d.lgs. 82/2005 .
Art. 24
- Promozione della cultura della protezione dei dati personali
1. Nel rispetto del d.lgs. 196/2003 , la Regione promuove la cultura in materia di protezione dei dati personali sul territorio regionale.
2. La Giunta regionale, attraverso la struttura competente in materia di protezione dei dati personali, svolge attività di assistenza e formazione al fine di favorire la crescita di competenze in materia di protezione dei dati personali negli enti territoriali che ne facciano richiesta e di sostenere, anche nei rapporti con l’autorità Garante, forme di collaborazione interistituzionale su questioni di rilevanza regionale.
Art. 25
- Standard tecnologici e informativi nell’erogazione integrata dei servizi
1. Per consentire un’erogazione integrata dei servizi dei soggetti di cui all’articolo 2 ed assicurarne la razionalità organizzativa, la sostenibilità economica, la sicurezza operativa, il rispetto delle condizioni di protezione dei dati personali e una qualità conforme alle esigenze degli operatori e degli utenti, la Giunta regionale, nell’osservanza della normativa nazionale e comunitaria, individua e concorda con i medesimi soggetti gli standard per il mantenimento e lo sviluppo delle infrastrutture e dei servizi, promuovendo le coerenti soluzioni organizzative.
2. Qualunque soggetto pubblico o privato può fare richiesta di conformità delle proprie soluzioni tecnologiche ed informatiche agli standard di cui al comma 1.
3. La conformità agli standard è rilasciata subordinatamente alla rispondenza delle soluzioni tecnologiche ed informatiche alla loro funzionalità e alla loro capacità di integrazione ed interoperabilità nell’ambito della infrastruttura di rete regionale.
4. Le forme di pubblicità degli standard, l’aggiornamento e l’adeguamento agli stessi, i soggetti incaricati di rilasciare la conformità e le procedure relative al rilascio della stessa sono definite dalla Giunta regionale con apposita deliberazione.
5. L’elenco delle soluzioni tecnologiche ed informatiche che ricevono la conformità è pubblico.
Art. 26
- Programmi informatici a codice sorgente aperto e formati liberi
1. La Regione, nel rispetto della normativa statale in materia di informatizzazione della pubblica amministrazione, sostiene l’innovazione, incentiva la ricerca e promuove lo sviluppo e la diffusione di programmi informatici a codice sorgente aperto e di formati liberi come strumenti e modalità operative in grado di assicurare la libertà di accesso, l'interoperabilità tra le applicazioni ed i servizi, l'uso e lo sviluppo delle tecnologie, il pluralismo e la crescita della competitività nell'offerta dei prodotti informatici.
2. Per le finalità di cui al comma 1, i soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, adottano programmi informatici a codice sorgente aperto e formati liberi.
3. Per le stesse finalità di cui al comma 1, la Regione favorisce ed incentiva l’adozione dei programmi informatici a codice sorgente aperto e formati liberi da parte dei soggetti di cui all’articolo 2, comma 2.
4. Ai fini della presente legge, per assicurare maggiore economicità alle attività della pubblica amministrazione e favorire al tempo stesso la concorrenza nel mercato delle soluzioni informatiche, nelle procedure di valutazione delle gare pubbliche per l’acquisizione di programmi informatici costituisce titolo preferenziale l’uso di codici sorgente aperti o di formati liberi, sulla base di una valutazione di tipo tecnico-economico delle diverse soluzioni disponibili sul mercato e delle esigenze organizzative.
Art. 27
- Riuso dei programmi informatici
1. La Regione, ai sensi dell’articolo 69 del d.lgs. 82/2005 , al fine di favorire la sostenibilità dei processi di innovazione tecnologica, organizzativa ed operativa delle pubbliche amministrazioni, promuove il riuso dei programmi informatici di cui le stesse abbiano la disponibilità, conformi agli standard previsti all’articolo 25.
2. A tale scopo la Giunta regionale istituisce il catalogo regionale dei programmi informatici e delle applicazioni tecnologiche disponibili al riuso, contenente la descrizione dei singoli prodotti in termini di funzionalità dichiarate, architettura documentata, tecnologie utilizzate, indipendenza da piattaforme proprietarie, adeguamento agli standard di cui all’articolo 25, loro livello di riusabilità e possibilità di ulteriore sviluppo.
3. Il catalogo è pubblico.
4. La Giunta regionale consente l’inserimento all’interno del catalogo anche ai programmi informatici e alle applicazioni tecnologiche realizzate e sviluppate da parte di soggetti privati che ne facciano richiesta.
5. La Giunta regionale disciplina con apposita deliberazione le modalità tecniche ed operative di gestione dei programmi informatici e delle applicazioni tecnologiche e di tenuta del catalogo medesimo.
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.