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Legge regionale 31 luglio 2009, n. 44

Modifiche alla legge regionale 24 dicembre 2008, n. 69 (Legge finanziaria per l’anno 2009).

Bollettino Ufficiale n. 29, parte prima, del 5 agosto 2009




PREAMBOLO



Visto l’articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;


Visto l’articolo 119, commi primo e secondo della Costituzione;


Visto l’articolo 4, comma 1, lettere l), n), r) e z) dello Statuto;


Vista la legge regionale 6 agosto 2001, n. 36 (Ordinamento contabile della Regione Toscana), ed in particolare l’articolo 13, comma 1, lettera c), secondo cui contestualmente alla legge di bilancio la Giunta regionale può presentare all’approvazione del Consiglio regionale un progetto di legge finanziaria al fine di apportare qualsiasi modifica alla legislazione regionale che risulti necessaria all’adozione del bilancio annuale e del bilancio pluriennale;


Vista la legge regionale 24 dicembre 2008, n. 69 (Legge finanziaria per l’anno 2009);


considerato quanto segue


1. Al fine di estendere a tutti i veicoli immatricolati nell'anno 2008 i benefici fiscali in materia di tasse auto previsti dalla legge regionale 2 novembre 2006, n. 52 (Determinazione dell’importo della tassa automobilistica regionale a decorrere dal 1° gennaio 2007), per l'installazione di un sistema di alimentazione a GPL o a metano, si rende necessario modificare la norma che inizialmente prevedeva l'esenzione solo per i veicoli immatricolati fino al 7 novembre 2008;


2. Allo scopo di sostenere l’avanzamento dei processi di innovazione e di riorganizzazione della struttura regionale e valorizzare le professionalità del personale, nel quadro del mutato assetto istituzionale anche a seguito dell’applicazione della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale), è opportuno rafforzare gli interventi in materia di personale dipendente;


3. Si incrementa il sostegno alle produzioni cinematografiche e audiovisive realizzate in Toscana o aventi un diretto legame con la cultura e l’identità regionale con finalità di promozione del territorio regionale, in quanto tale promozione costituisce un imprescindibile strumento di sostegno dell’economia regionale;


4. L’attuazione del programma nazionale ELISA sulla gestione digitale dei servizi locali in materia fiscale e catastale, per il quale è stato individuato come ente pilota in Toscana il comune di Fabbriche di Vallico (LU), può essere resa più efficace e tempestiva grazie all'anticipazione delle risorse finanziarie da parte della Regione;


5. In occasione delle celebrazioni del 150° anniversario dell’Unità d’Italia, il concorso alla realizzazione del progetto “La Costituzione siamo noi”, memoriale della Costituzione e laboratorio di educazione alla legalità costituzionale, da realizzarsi nell’auditorium del nuovo palazzo di giustizia di Firenze, costituisce una rilevante opportunità per garantire la conservazione e la diffusione dei valori dell'antifascismo e della resistenza, quali valori fondanti dell'ordinamento costituzionale;


6. Allo scopo di garantire continuità alle iniziative relative alla celebrazione del 150° anniversario della nascita di Giacomo Puccini risulta necessario sostenere i corsi di formazione organizzati dalle bande, dai cori e dalle scuole di musica;


7. Nelle more della predisposizione del piano per il servizio civile regionale di cui all’articolo 16, comma 1, della legge regionale 25 luglio 2006, n. 35 (Istituzione del servizio civile regionale), l’incremento delle risorse messe a disposizione dell’Ufficio nazionale per il servizio civile per i progetti realizzati da enti iscritti all’albo regionale per il Servizio civile nazionale che hanno la loro sede di svolgimento in Toscana, può consentire allo stesso numero di giovani, che avrebbero aderito al servizio civile regionale, di svolgere comunque sul territorio regionale attività volte a far loro acquisire una formazione civica, sociale, culturale e professionale;


8. La promozione della cultura della biodiversità, ed in particolare le azioni a tutela della biodiversità agricola considerata come fattore di crescita umana, civile e democratica, può realizzarsi efficacemente attraverso il sostegno economico alla Fondazione Slow Food per la Biodiversità, onlus operante sul territorio regionale, che si pone come obiettivo principale proprio la difesa della biodiversità;


9. In attesa dell’adozione di una legge organica regionale, nelle more dell’approvazione della modifica Sito esternodel decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), che dovrebbe definire la normativa statale in materia di difesa del suolo, è disposto un contributo straordinario per gli enti locali, allo scopo di consentire, in attuazione degli strumenti regionali di programmazione e pianificazione territoriale, l’utilizzo di risorse regionali disponibili per interventi di mitigazione dei rischi idrogeologici nel territorio regionale;


10.Ai fini di cui ai punti precedenti occorre integrare la legge regionale 24 dicembre 2008, n. 69 (Legge finanziaria per l’anno 2009), tenuto conto che le presenti disposizioni recano contenuti propri della legge finanziaria, come definiti dall’articolo 13 della legge regionale 6 agosto 2001, n. 36 (Ordinamento contabile della regione Toscana);

11.Occorre infine procedere alla rimodulazione ed integrazione dell’allegato A della l.r.69/2008 , “Prospetto di rimodulazione previsioni finanziarie di piani e programmi”, ai sensi dell’articolo 15, comma 3 della l.r. 36/2001 ;


si approva la presente legge

Art. 1
- Inserimento del capo II bis nel titolo I della l.r. 69/2008
1. Dopo il capo II del titolo I della legge regionale 24 dicembre 2008, n. 69 (Legge finanziaria per l’anno 2009), è inserito il seguente: “
Capo II bis - Modifiche alla legge regionale 2 novembre 2006, n. 52 (Determinazione dell’importo della tassa automobilistica regionale a decorrere dal 1° gennaio 2007)
”.
Art. 2
- Inserimento dell’articolo 3 bis nella l.r. 69/2008
1. Dopo l’articolo 3 della l.r. 69/2008 è inserito il seguente:
Art. 3 bis - Modifiche all’articolo 1 ter della l.r. 52/2006
1. La lettera b) del comma 1 dell’articolo 1 ter della legge regionale 2 novembre 2006, n. 52 (Determinazione dell’importo della tassa automobilistica regionale a decorrere dal 1° gennaio 2007), è sostituita dalla seguente:
“b) per cinque annualità successive i veicoli immatricolati entro il 31 dicembre 2008, conformi alla direttiva 94/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 marzo 1994, appartenenti alle categorie internazionali M1 e N1, su cui sia installato un sistema di alimentazione a GPL o a metano, collaudato nel 2009.
”.
Art. 3
- Sostituzione dell’articolo 5 della l.r. 69/2008
1. L’articolo 5 della l.r. 69/2008 è sostituito dal seguente:
Art. 5 - Finanziamento dei processi di innovazione e di riorganizzazione della struttura regionale e di miglioramento dei servizi
1. Al fine di sostenere l’avanzamento dei processi di innovazione e di riorganizzazione della struttura regionale e di valorizzare le professionalità del personale nel quadro del mutato assetto istituzionale anche a seguito dell’applicazione della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale), e dell’avvio del processo di attuazione dell’autonomia consiliare ai sensi della legge regionale 5 febbraio 2008, n. 4 (Autonomia dell’Assemblea legislativa regionale), le risorse destinate a finanziare gli istituti di cui all’articolo 31, comma 2, del contratto collettivo nazionale di lavoro 22 gennaio 2004 (CCNL del personale del comparto delle regioni e delle autonomie locali per il quadriennio normativo 2002 – 2005 ed il biennio economico 2002 – 2003), sono incrementate di euro 1.990.000,00 al netto degli oneri riflessi, a decorrere dall’annualità 2009.
2. Per la medesima finalità di cui al comma 1, le risorse destinate a finanziare gli istituti di cui agli articoli 27 e 29 del contratto collettivo nazionale 23 dicembre 1999 (CCNL per il quadriennio normativo 1998 – 2001 e per il biennio economico 1998 – 1999 relativo all’area della dirigenza del comparto delle regioni e delle autonomie locali), sono incrementate di euro 470.000,00 al netto degli oneri riflessi, a decorrere dall’annualità 2009.
3. All’onere di spesa di cui al presente articolo si fa fronte con le risorse stanziate sulla sull’unità previsionale di base (UPB) 711 “Funzionamento della struttura regionale - Spese correnti” del bilancio annuale 2009 e pluriennale 2009 – 2011. Per gli anni successivi si fa fronte con legge di bilancio.
4. Per l’attuazione dell’articolo 46 del contratto collettivo di lavoro giornalistico a decorrere dall’annualità 2009 è stanziata la somma di euro 55.000,00, di cui euro 27.500,00 a valere UPB 714 “Agenzia per le attività di informazione del Consiglio regionale – Spese correnti” ed euro 27.500,00 a valere sulla UPB 715 “Agenzia per le attività di informazione degli organi di governo della Regione – Spese correnti” del bilancio annuale 2009 e pluriennale 2009 – 2011. Per gli anni successivi si fa fronte con legge di bilancio.
”.
Art. 4
1. Al comma 5 dell’articolo 6 della l.r. 69/2008, le parole: “
euro 700.000,00
” sono sostituite dalle seguenti: “
euro 4.700.000,00
”.
Art. 5
- Inserimento del capo III ter nel titolo III della l.r. 69/2008
1. Dopo il capo III bis del titolo I della l.r. 69/2008, è inserito il seguente “
Capo III ter – Misure per l’attuazione del programma ELISA sul territorio regionale della Toscana
”.
Art. 6
1. Dopo l’articolo 7 ter della l.r. 69/2008 è inserito il seguente:
Art. 7 quater - Sostegno al Comune di Fabbriche di Vallico quale ente pilota del programma ELISA
1. Al fine di favorire l’attuazione sul territorio regionale del programma Enti Locali – Innovazione di sistema ( ELISA), sulla gestione digitale dei servizi locali in materia fiscale e catastale di cui al decreto ministeriale 18 giugno 2007, è autorizzata l’anticipazione di euro 1.415.000,00 a favore del Comune di Fabbriche di Vallico (LU), ente pilota e soggetto pubblico capofila dell’aggregazione a livello toscano.
2. Il Comune di Fabbriche di Vallico (LU) è tenuto al rimborso dell’anticipazione di cui al comma 1, senza alcun onere di interesse, nel termine massimo di trentasei mesi dalla data di erogazione della stessa.
3. Le modalità di attribuzione, di erogazione e di recupero delle somme anticipate sono definite da apposita convenzione, anche in considerazione degli impegni assunti a livello nazionale e locale.
4. All’onere di spesa di cui al comma 1, si fa fronte, con contestuale pari previsione di entrata e di spesa, mediante lo stanziamento iscritto, per la parte di spesa nella UPB 146 “Innovazione tecnologica, organizzativa e sviluppo risorse umane per l’attuazione delle politiche regionali - Spese di investimento” e per l’entrata nella UPB 461 “Riscossione di crediti” del bilancio di previsione 2009 e pluriennale 2009 – 2011.
Art. 7
- Inserimento del capo V bis nel titolo III della l.r. 69/2008
1. Dopo il capo V del titolo III della l.r. 69/2008 è inserito il seguente “
CapoV bis – Misure in materia di attività culturali
”.
Art. 8
- Inserimento dell’articolo 9 bis nella l.r. 69/2008
1. Dopo l’articolo 9 della l.r. 69/2008 è inserito il seguente:
Art. 9 bis - Partecipazione al progetto “La Costituzione siamo noi”
1. Nell’ambito delle iniziative di cui all’articolo 6 della legge regionale 14 ottobre 2002, n. 38 (Norme in materia di tutela e valorizzazione del patrimonio storico, politico e culturale dell'antifascismo e della resistenza e di promozione di una cultura di libertà, democrazia, pace e collaborazione tra i popoli) e delle celebrazioni del 150° anniversario dell’unità d’Italia, la Regione concorre alla realizzazione del progetto “La Costituzione siamo noi”, memoriale della Costituzione e laboratorio di educazione alla legalità costituzionale unitamente al Comune di Firenze, al Ministero della giustizia ed all’Associazione Gian Paolo Meucci.
2. Ai fini di cui al comma 1 è autorizzato un contributo finanziario, fino ad un massimo di euro 500.000,00 a favore del Comune di Firenze, coordinatore dell’iniziativa, da erogare per le specifiche finalità, nei termini e nei limiti definiti in un’apposita convenzione fra i soggetti coinvolti.
3. Agli oneri di cui al comma 1 si fa fronte mediante lo stanziamento iscritto nella UPB 116 “Interventi per la salvaguardia dei valori dell’antifascismo e della resistenza - Spese correnti” del bilancio di previsione 2009.
”.
Art. 9
- Inserimento dell’articolo 9 ter nella l.r. 69/2008
1. Dopo l’articolo 9 bis della l.r. 69/2008 è inserito il seguente:
Art. 9 ter - Interventi per il sostegno delle attività di formazione musicale di base
1. Al fine di garantire continuità alle iniziative intraprese dalla Regione Toscana in occasione del 150° anniversario della nascita di Giacomo Puccini mediante un sostegno straordinario alla formazione musicale di base, per l’anno 2009 è autorizzata la spesa di euro 200.000,00 per il contributo ai corsi di formazione organizzati dalle scuole di musica, dalle bande, dai cori, da erogarsi nella misura del 50 per cento in favore delle scuole di musica e per il restante 50 per cento in favore delle bande e dei cori.
2. Le risorse di cui al comma 1, sono assegnate con deliberazione della Giunta regionale sulla base del numero dei corsi attivati.
3. Agli oneri di cui al comma 1, si fa fronte mediante lo stanziamento iscritto nella UPB 631 “Promozione e sviluppo della cultura - Spese correnti” del bilancio di previsione 2009.
”.
Art. 10
- Inserimento del capo V ter nel titolo III della l.r. 69/2008
1. Dopo il capo V bis del titolo III della l.r. 69/2008, è inserito il seguente: “
Capo V ter – Misure a sostegno del sistema del servizio civile
”.
Art. 11
1. Dopo l’articolo 9 ter della l.r.69/2008 è inserito il seguente:
Art. 9 quater - Disposizioni straordinarie a sostegno del servizio civile nazionale
1. Per l’anno 2009, nelle more dell’approvazione del piano regionale per il servizio civile regionale di cui all’articolo 16, comma 1, della legge regionale 25 luglio 2006, n. 35 (Istituzione del servizio civile regionale), è autorizzato l’utilizzo della somma di euro 1.500.000,00, stanziata nella UPB 136 “Servizio civile regionale - Spese correnti”, da destinarsi, secondo quanto previsto dall’articolo 11, comma 1, lett. b) e comma 2, della legge 6 marzo 2001, n. 64 (Istituzione del servizio civile nazionale) al servizio civile nazionale per la realizzazione di progetti da parte degli enti iscritti all’albo regionale per il Servizio civile nazionale che hanno la loro sede di svolgimento in Toscana.
”.
Art. 12
- Inserimento del capo V quater nel titolo III della l.r. 69/2008
1. Dopo il capo V ter del titolo III della l.r.69/2008, è inserito il seguente: “
Capo V quater - Misure per la tutela biodiversità nel settore agricolo e dello sviluppo rurale
”.
Art. 13
1. Dopo l’articolo 9 quater della l.r. 69/2008 è inserito il seguente:
Art. 9 quinquies - Contributo straordinario alla Fondazione Slow Food per la Biodiversità – Onlus
1. Al fine di promuovere la cultura della biodiversità come fattore di crescita umana, civile e democratica, nel triennio 2009 – 2011 la Regione sostiene la Fondazione Slow Food per la Biodiversità – Onlus.
2. Ai fini di cui al comma 1, la Regione in particolare sostiene:
a) iniziative di formazione e divulgazione legate alla biodiversità, alla filiera corta ed alla tutela delle conoscenze tradizionali, in coordinamento con le attività relative alla legge regionale 16 novembre 2004, n. 64 (Tutela e valorizzazione del patrimonio di razze e varietà locali di interesse agrario, zootecnico e forestale);
b) attività di comunicazione e valorizzazione della biodiversità agricola della Toscana, anche attraverso il supporto ai presidi e alle comunità del cibo;
c) progetti di cooperazione internazionale sui temi della salvaguardia della biodiversità e del sostegno ai piccoli produttori, nel rispetto delle procedure di cui alla legge regionale 22 maggio 2009, n. 26 (Disciplina delle attività europee e di rilievo internazionale della Regione Toscana).
3. Le condizioni e le modalità del sostegno regionale alle attività di cui al comma 2 sono definite con deliberazione della Giunta regionale.
4. Agli oneri di cui al comma 2, quantificati in euro 225.000,00 annuali, si fa fronte per il triennio 2009 – 2011 con le risorse allocate nella UPB 521 ”Interventi per lo sviluppo rurale, aiuti al reddito, agli investimenti e allo sviluppo delle imprese agricole, zootecniche e forestali- Spese correnti” del bilancio di previsione 2009 e del bilancio pluriennale vigente 2009 – 2011.
Art. 14
- Inserimento del capo V quinquies nel titolo III della l.r.69/2008
1. Dopo il capo V quater del titolo III della l.r. 69/2008 è inserito il seguente: “
Capo V quinquies - Misure a sostegno di interventi di prevenzione e mitigazione dei rischi idrogeologici
”.
Art. 15
1. Dopo l’articolo 9 quinquies della l.r. 69/2008 è inserito il seguente:
Art. 9 sexies - Sostegno alla realizzazione di interventi ed opere di prevenzione e mitigazione dei rischi idrogeologici
1. In attuazione degli strumenti regionali di programmazione e pianificazione territoriale, al fine di
consentire la mitigazione dei rischi idrogeologici per persone, infrastrutture e beni, per il triennio 2009 – 2011 è autorizzato un contributo straordinario di euro 71.461.435,68 in favore degli enti locali per la realizzazione di interventi ed opere di loro competenza ai sensi della legge regionale 11 dicembre 1998, n.91 (Norme in materia di difesa di difesa del suolo) e della legge regionale 10 dicembre 1998, n.88 (Attribuzione agli enti locali e disciplina generale delle funzioni amministrative e dei compiti in materia di urbanistica e pianificazione territoriale, protezione della natura e dell'ambiente, tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche, viabilità e trasporti conferite alla Regione dal d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112).
2. Gli interventi di cui al comma 1, definiti in coerenza con gli obiettivi e le finalità degli strumenti di pianificazione di bacino idrografico, non devono pregiudicare le condizioni di equilibrio idrogeologico in altre aree.
3. La Giunta regionale, con deliberazione, individua gli enti locali beneficiari e quantifica gli importi del contributo straordinario, sulla base delle seguenti condizioni:
a) il contributo massimo non deve essere superiore al 50 per cento del costo degli interventi, elevabile al 70 per cento per i comuni di cui alla legge regionale 27 luglio 2004, n. 39, (Norme a favore dei comuni montani e dei piccoli comuni in situazione di disagio. Modifiche alla legge regionale 7 maggio 1985, n. 57 “Finanziamenti per la redazione e l'attuazione di piani di recupero del patrimonio edilizio esistente”. Modifiche alla legge regionale 2 novembre 1999, n. 58 “Norme sulla tutela dell'artigianato artistico e tradizionale toscano e disposizioni in materia di oneri contributivi per gli apprendisti artigiani”. Il limite del 70 per cento può essere derogato in presenza di condizioni di rischio incombente, pericolosità e urgenza, laddove l’ente certifichi la propria incapacità finanziaria.
b) il contributo è assegnato in via prioritaria per le opere ed interventi previsti dagli strumenti di programmazione e da accordi di programma vigenti.
4. Il contributo è concesso sulla base di specifiche istanze presentate dagli enti locali interessati secondo modalità e termini definiti con decreto del dirigente competente per materia.
5. Agli oneri di cui al comma 1 si fa fronte per il triennio 2009 – 2011 con le risorse allocate nella UPB 421 “Difesa del suolo,riduzione del rischio idrogeologico e prevenzione del rischio sismico - Spese di investimento" del bilancio di previsione 2009 e del bilancio di pluriennale vigente 2009 – 2011, di cui euro 46.321.435,68 per l’anno 2009, euro 14.700.000,00 per l’anno 2010 ed euro 10.440.000,00 per l’anno 2011
.”.
Art. 16
- Inserimento del capo V sexies nel titolo III della l.r. 69/2008
1. Dopo il capo V quinquies del titolo III della l.r. 69/2008 è inserito il seguente: “
Capo V sexies – Interventi finanziari straordinari a seguito dell’incidente ferroviario di Viareggio
”.
Art. 17
1. Dopo l’articolo 9 sexies della l.r. 69/2008 è inserito il seguente:
Art. 9 septies - Interventi finanziari straordinari a seguito dell’incidente ferroviario di Viareggio
1. Al fine di favorire il ritorno alle normali condizioni di vita della popolazione e il superamento dell’emergenza conseguente l’incidente ferroviario occorso in data 29 giugno 2009 nel comune di Viareggio, la Giunta regionale, nel limite complessivo di euro 2 milioni, può:
a) disporre gli interventi finanziari previsti dall’articolo 23, comma 2, della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 67 (Ordinamento del sistema regionale della protezione civile e disciplina delle relative attività), anche in deroga ai limiti massimi di importo e alle tipologie di spesa di cui ai relativi regolamenti attuativi;
b) disporre interventi finanziari straordinari per il ripristino dei beni distrutti o danneggiati di proprietà pubblica o privata.
2. La Giunta regionale dispone gli interventi finanziari di cui al comma 1, con propria deliberazione, assumendo le opportune iniziative per il recupero delle somme erogate presso gli eventuali soggetti tenuti al relativo pagamento a titolo di responsabilità civile o di contratto di assicurazione, o, comunque, a qualsiasi altro titolo in base all’ordinamento vigente.
3. All’onere di spesa di cui al comma 1, si fa fronte con le risorse stanziate sulla UPB 114 ”Interventi derivanti da eventi calamitosi - Spese correnti” del bilancio di previsione 2009.
”.
Art. 18
- Rimodulazione dell’allegato A della l.r. 69/2008
1. I prospetti 1, 2, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 13 e 14 contenuti nell’Allegato A “Prospetto di rimodulazione delle previsioni finanziarie di piani e programmi” alla l.r. 69/2008 sono rimodulati come di seguito riportato:
omissis
Art. 19
- Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.


Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.