Menù di navigazione

Legge regionale 9 giugno 2009, n. 29

Bollettino Ufficiale n. 19, parte prima, del 15 giugno 2009

Art. 6 bis
1. Il piano di indirizzo integrato per le politiche sull’immigrazione, attuativo del Programma regionale di sviluppo (PRS) 2011-2015, approvato con deliberazione del Consiglio regionale 22 febbraio 2012, n. 20, è prorogato fino all’approvazione del Piano sanitario sociale integrato regionale (PSSIR) attuativo del PRS 2016-2020, che definisce indirizzi ed obiettivi con riferimento alle seguenti politiche di intervento a favore dei cittadini stranieri:
a) accesso al sistema integrato per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale;
b) diritto alla salute con particolare riferimento ai soggetti vulnerabili;
d) interventi per i minori non accompagnati;
e) interventi contro la tratta e lo sfruttamento;
f) interventi a favore dei detenuti.
2. La Giunta regionale presenta al Consiglio regionale, entro la data di adozione da parte della Giunta regionale del PSSIR, attuativo del PRS 2016-2020, una o più proposte di adeguamento della normativa regionale in materia di accoglienza, integrazione partecipe e tutela dei cittadini stranieri nella Regione Toscana.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

La Corte costituzionale con Sito esternosentenza n. 269 del 22 luglio 2010 si è espressa dichiarando non fondate le questioni sollevate nei confronti degli articoli 2, commi 2 e 4, e 6, comma 11, 35, 43, 51 e 55 lettera d).

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 7 gennaio 2015, n. 2 , art. 30.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 7 gennaio 2015, n. 2 , art. 31.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola soppressa con l.r. 7 gennaio 2015, n. 2 , art. 31.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma prima sostituito con l.r. 7 gennaio 2015, n. 2, art. 32; poi abrogato con l.r. 1 agosto 2017, n. 40, art. 15 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma prima sostituito con l.r. 7 gennaio 2015, n. 2, art. 32; poi l'intero articolo è abrogato con l.r. 31 marzo 2017, n. 15, art. 67; infine il comma è nuovamente vigente con l.r. 1 agosto 2017, n. 40, art. 16 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma abrogato con l.r. 7 gennaio 2015, n. 2, art. 32.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma prima parzialmente modificato con l.r. 7 gennaio 2015, n. 2, art. 32; poi abrogato con l.r. 1 agosto 2017, n. 40, art. 15 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma prima parzialmente modificato con l.r. 7 gennaio 2015, n. 2, art. 32; poi abrogato con l.r. 1 agosto 2017, n. 40, art. 15 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma abrogato con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 66.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma aggiunto conl.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 66.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo prima abrogato con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 67; poi nuovamente vigente con l.r. 1 agosto 2017, n. 40, art. 15 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo aggiunto con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 68.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma prima abrogato con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 67; poi nuovamente vigente dall'entrata in vigore della l.r. 1 agosto 2017, n. 40, art. 16 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.