Legge regionale 8 maggio 2009, n. 24
Misure urgenti e straordinarie volte al rilancio dell’economia e alla riqualificazione del patrimonio edilizio esistente.
Bollettino Ufficiale n. 17, parte prima, del 13 maggio 2009
Art. 3 bis
- Interventi sugli edifici a destinazione d’uso industriale o artigianale e commerciale al dettaglio (51) (10)
1. Fermo restando il rispetto delle condizioni di messa in sicurezza idraulico-geomorfologiche previste dalla normativa vigente in materia:
a) sugli edifici a destinazione d’uso industriale o artigianale inseriti all’interno del perimetro individuato ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera c), ricadenti in aree con destinazione d’uso produttiva, sono ammessi gli interventi di addizione volumetrica o di sostituzione edilizia con un incremento massimo del 20 per cento della superficie utile lorda esistente alla data del 25 agosto 2011 e legittimata da titolo abilitativo;
b) sulle unità immobiliari aventi destinazione d’uso commerciale al dettaglio, limitatamente agli esercizi di vicinato di cui all’articolo 13, comma 1, lettera d), della legge regionale 23 novembre 2018, n. 62 (Codice del Commercio) e agli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di cui all’articolo 48 della medesima l.r. 62/2018, sono ammessi gli interventi di addizione volumetrica o, se previsti dagli strumenti urbanistici comunali, di sostituzione edilizia con un incremento massimo del 20 per cento e comunque non superiore a centro metri quadrati di superficie utile lorda esistente alla data del 25 agosto 2011 e legittimata da titolo abilitativo. (30)
1 bis. Gli interventi di addizione volumetrica o di sostituzione edilizia di cui al comma 1, sono realizzati in deroga ai parametri urbanistici ed edilizi, nel rispetto delle distanze minime e delle altezze massime dei fabbricati. (31)
1 ter. Per gli esercizi di vicinato gli interventi di addizione volumetrica o di sostituzione edilizia di cui al comma 1, lettera b), non possono comunque comportare il superamento del limite della superficie di vendita individuato dall’articolo 13, comma 1, lettera d), della l.r. 62/2018. (52)
2. Fermo restando il rispetto della normativa vigente in materia di efficienza energetica, gli interventi di cui al comma 1 garantiscono (32) il rispetto dei parametri di cui all'allegato 3 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 (Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE) aumentati del 10 per cento.
3. Gli interventi di cui al presente articolo sono progettati e realizzati (33) utilizzando tecniche costruttive e materiali di edilizia sostenibile che garantiscano il miglioramento della prestazione energetica, anche attraverso la realizzazione di impianti integrati da fonti energetiche rinnovabili e l’adeguamento degli impianti in tema di sicurezza.
4. La destinazione d’uso degli edifici sui quali sono stati realizzati gli interventi di cui al presente articolo non può essere modificata per dieci anni che decorrono dalla data di ultimazione dei lavori comunicata ai sensi dell’ articolo 149 della l.r. 65/2014 (34) .
Note del Redattore:
Articolo prima sostituito con l.r. 5 agosto 2011, n. 40 , art. 51, e poi così sostituito con l.r. 18 dicembre 2015, n. 79 , art. 8.
Comma prima sostituito con l.r. 18 dicembre 2015, n. 79 , art. 4; poi così sostituito con l.r. 30 dicembre 2020, n. 101, art. 1 .
Parole prima sostituite con l.r. 27 dicembre 2016, n. 91 , art. 4, ed ora così sostituite con l.r. 27 dicembre 2018, n. 74, art. 6.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.