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Legge regionale 5 maggio 2009, n. 22

Modifiche alla legge regionale 16 giugno 2008, n. 36 (Disciplina dell’attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente).

Bollettino Ufficiale n. 16, parte prima, dell' 11 maggio 2009





PREAMBOLO


Visto l’Sito esternoarticolo 117, terzo comma, della Costituzione ;


Visti gli articoli 11, 12, 13 e 18, commi 1 e 2, Sito esternodel decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395 (Attuazione della direttiva 98/76/CE del 1 ottobre 1998 del Consiglio dell'Unione europea, modificativa della direttiva 96/26/CE del 29 aprile 1996 riguardante l'accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e di viaggiatori, nonché il riconoscimento reciproco di diplomi, certificati e altri titoli allo scopo di favorire l'esercizio della libertà di stabilimento di detti trasportatori nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali);


Vista la Sito esternolegge 15 gennaio 1992, n. 21 (Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea);


Vista la Sito esternolegge 11 agosto 2003, n. 218 (Disciplina dell'attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente);


Visti gli articoli 2, 3, 4, 5 e 10 della legge regionale 16 giugno 2008, n. 36 (Disciplina dell'attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente);


considerato quanto segue:


1. È necessario modificare alcuni aspetti connessi alla periodicità temporale delle verifiche per l’accertamento della permanenza dei requisiti di onorabilità, capacità economica e idoneità professionale che, nell’attuale testo della l.r. 36/2008 sono previste solo a cadenza triennale; pertanto, in coerenza con il principio di sussidiarietà, è espressamente attribuita alle province la possibilità di effettuare tali verifiche in tutti i casi in cui sia ritenuto opportuno, conformemente a quanto disposto dal Sito esternod.lgs. 395/2000 e dal relativo regolamento attuativo approvato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 28 aprile 2005, n. 161;


2. Si è posta inoltre la necessità di evidenziare e mantenere fermo il termine di tre giorni previsto dal Sito esternod.lgs. 395/2000 per comunicare la perdita dei predetti requisiti di accesso all’attività, atteso che l’attuale testo della l.r. 36/2008 assegna alle imprese il termine unico di quindici giorni per comunicare alle province le eventuali variazioni rispetto a quanto dichiarato nella domanda di autorizzazione, senza alcuna distinzione in ordine alla perdita dei requisiti;


3. È emersa l’esigenza di armonizzare l’articolo 4 della l.r. 36/2008 con l’Sito esternoarticolo 2 della l. 218/2003 , che considera le imprese autorizzate all’esercizio dell’attività di “trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente”, in qualsiasi forma costituite, abilitate a svolgere anche i servizi di noleggio con conducente di cui alla Sito esternol. 21/1992 , purché ne sia rispettato il particolare regime autorizzativo basato sul rilascio delle singole licenze mediante bandi di gara comunali: rispetto a tale norma semplificatoria, il testo della l.r. 36/2008 imponeva l’ulteriore obbligo di iscrizione al ruolo dei conducenti, già richiesta per l’esercizio professionale di noleggio di autovetture e motocarrozzette; tale obbligo ha peraltro generato difficoltà applicative e dubbi interpretativi in ordine alle modalità, ai requisiti ed ai soggetti dell’impresa da iscrivere, a causa dell’attuale articolazione del ruolo dei conducenti - istituito con legge regionale 6 settembre 1993, n. 67 , in attuazione Sito esternodella l. 21/1992 - che consente l’iscrizione alle sole persone fisiche;


4. È risultato quindi necessario modificare l’articolo 4 della l.r. 36/2008 e rimuovere tale obbligo, al fine di stabilire in modo univoco che l’abilitazione a concorrere alle procedure di rilascio delle licenze per gli altri servizi di noleggio con conducente riguarda l’impresa titolare di autorizzazione in quanto tale, a condizione che alla guida dei veicoli siano destinati unicamente i soggetti abilitati, iscritti nel ruolo dei conducenti oppure in possesso dell’abilitazione professionale alla guida degli autobus per il cui riconoscimento è richiesto un percorso formativo ben più complesso di quello previsto per l’iscrizione al ruolo dei conducenti dalla Sito esternol. 21/1992 ; in conseguenza di tali modifiche, si è reso necessario disciplinare con una norma transitoria i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge;


5. È altresì opportuno declinare le finalità per cui è stato istituito il registro regionale in conformità con quanto stabilito dalla Sito esternol. 218/2003 al fine di attribuire al regolamento attuativo della legge il compito di esplicitare le modalità di tenuta, in vista della migliore attuazione degli scopi del medesimo;


6. Si modifica inoltre l’articolo 10 della l.r. 36/2008 , al fine di raccordare il termine di scadenza previsto per l’inoltro della domanda di autorizzazione da parte dei soggetti già in possesso di licenza comunale con i tempi necessari alle province per procedere all’istruttoria, nonché di eliminare la sanzione per il mancato rispetto di tale termine che comportava il divieto di presentare una nuova domanda prima di un anno, impedendo di fatto al titolare di licenza di proseguire la sua attività;


si approva la presente legge


Art. 1
1. La lettera c) del comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale 16 giugno 2008, n. 36 (Disciplina dell'attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente), è sostituita dalla seguente:
c) verifiche sulla permanenza dei requisiti di cui agli articoli 5, 6 e 7 del d.lgs. 395/2000, da esercitarsi ogni tre anni e in tutti i casi in cui ciò sia ritenuto opportuno.
”.
Art. 2
1. Il comma 1 dell’articolo 3 della l.r. 36/2008 è sostituito dal seguente:
1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 11, 12 e 13 del d.lgs. 395/2000 in caso di perdita dei requisiti di onorabilità, capacità finanziaria e professionale, le imprese sono tenute a comunicare entro quindici giorni alle province le eventuali variazioni rispetto a quanto dichiarato nella domanda di autorizzazione.
”.
Art. 3
- Sostituzione dell’articolo 4 della l.r. 36/2008
1. L’articolo 4 della l.r. 36/2008 è sostituito dal seguente:
Art. 4 - Abilitazione all’esercizio dei servizi di noleggio con conducente di cui alla l. 21/1992
1. Ai sensi dell’articolo 2, comma 4, della l. 218/2003, le imprese in possesso dell’autorizzazione di cui all’articolo 2, in qualsiasi forma costituite, sono abilitate a concorrere, in tutti i comuni del territorio regionale, per il rilascio di autorizzazioni per l’esercizio di servizi di noleggio con conducente effettuati con autovettura e motocarrozzetta di cui alla legge regionale 6 settembre 1993, n. 67 (Norme in materia di trasporto di persone mediante servizio di taxi e servizio di noleggio).
2. Le imprese di cui al comma 1, adibiscono al servizio di noleggio di autovettura e motocarrozzetta i soggetti di cui all’articolo 6 della l. 218/2003, in possesso di patente di categoria D e di apposita abilitazione professionale di cui all’articolo 116, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) oppure iscritti nell’apposita sezione del ruolo dei conducenti di cui alla l.r. 67/1993 della provincia cui appartiene il comune che ha proceduto al rilascio della autorizzazione per l’esercizio di servizi di noleggio con conducente effettuati con autovettura e motocarrozzetta di cui alla medesima l.r. 67/1993.
”.
Art. 4
1. Il comma 1 dell’articolo 5 della l.r. 36/2008 è sostituito dal seguente:
1. Per la definizione di un quadro di riferimento complessivo sul numero e sulla distribuzione territoriale delle imprese esercenti l’attività di trasporto di viaggiatori mediante noleggio di autobus con conducente, è istituito presso la competente struttura della Giunta regionale apposito registro regionale, da utilizzare e gestire ai sensi dell’articolo 4, comma 3, della l. 218/2003.
”.
2. Dopo il comma 1 dell’articolo 5 della l.r. 36/2008 è inserito il seguente:
1 bis. L’iscrizione al registro di cui al comma 1, è subordinata al possesso dell’autorizzazione di cui all’articolo 2.
”.
Art. 5
- Sostituzione dell’articolo 10 della l.r. 36/2008
1. L’articolo 10 della l.r. 36/2008 è sostituito dal seguente:
Art. 10 - Disciplina transitoria
1. Entro il 31 luglio 2009 i titolari delle licenze di noleggio di autobus con conducente rilasciate dai comuni richiedono alla provincia nel cui territorio l'impresa ha la sede legale o la principale organizzazione aziendale, il rilascio dell'autorizzazione di cui all’articolo 2.
2. Per effetto dell’adempimento di cui al comma 1, le licenze di noleggio di autobus con conducente rilasciate dai comuni, indipendentemente dalla loro naturale scadenza, conservano la loro efficacia sino al rilascio dell’autorizzazione di cui all’articolo 2 oppure sino alla comunicazione del rigetto della istanza da parte della provincia competente.
3. Allo scadere del termine di cui al comma 1, le licenze di noleggio di autobus con conducente rilasciate dai comuni per le quali i titolari non abbiano provveduto alla richiesta di rilascio della autorizzazione alla provincia, cessano di avere efficacia indipendentemente dalla loro naturale scadenza.
Art. 6
- Norma transitoria
1. I procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, si concludono in base alla disciplina di cui all’articolo 4 della l.r. 36/2008 nel testo antecedente alle modifiche apportate dall’articolo 3 della presente legge.
Art. 7
- Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.


Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.