Legge regionale 5 maggio 2009, n. 22
Modifiche alla legge regionale 16 giugno 2008, n. 36 (Disciplina dell’attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente).
Bollettino Ufficiale n. 16, parte prima, dell' 11 maggio 2009
PREAMBOLO
Visto l’

Visti gli articoli 11, 12, 13 e 18, commi 1 e 2,

Vista la

Vista la

Visti gli articoli 2, 3, 4, 5 e 10 della legge regionale 16 giugno 2008, n. 36 (Disciplina dell'attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente);
considerato quanto segue:
1. È necessario modificare alcuni aspetti connessi alla periodicità temporale delle verifiche per l’accertamento della permanenza dei requisiti di onorabilità, capacità economica e idoneità professionale che, nell’attuale testo della l.r. 36/2008 sono previste solo a cadenza triennale; pertanto, in coerenza con il principio di sussidiarietà, è espressamente attribuita alle province la possibilità di effettuare tali verifiche in tutti i casi in cui sia ritenuto opportuno, conformemente a quanto disposto dal

2. Si è posta inoltre la necessità di evidenziare e mantenere fermo il termine di tre giorni previsto dal

3. È emersa l’esigenza di armonizzare l’articolo 4 della l.r. 36/2008 con l’



4. È risultato quindi necessario modificare l’articolo 4 della l.r. 36/2008 e rimuovere tale obbligo, al fine di stabilire in modo univoco che l’abilitazione a concorrere alle procedure di rilascio delle licenze per gli altri servizi di noleggio con conducente riguarda l’impresa titolare di autorizzazione in quanto tale, a condizione che alla guida dei veicoli siano destinati unicamente i soggetti abilitati, iscritti nel ruolo dei conducenti oppure in possesso dell’abilitazione professionale alla guida degli autobus per il cui riconoscimento è richiesto un percorso formativo ben più complesso di quello previsto per l’iscrizione al ruolo dei conducenti dalla

5. È altresì opportuno declinare le finalità per cui è stato istituito il registro regionale in conformità con quanto stabilito dalla

6. Si modifica inoltre l’articolo 10 della l.r. 36/2008 , al fine di raccordare il termine di scadenza previsto per l’inoltro della domanda di autorizzazione da parte dei soggetti già in possesso di licenza comunale con i tempi necessari alle province per procedere all’istruttoria, nonché di eliminare la sanzione per il mancato rispetto di tale termine che comportava il divieto di presentare una nuova domanda prima di un anno, impedendo di fatto al titolare di licenza di proseguire la sua attività;
si approva la presente legge
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.