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Legge regionale 5 maggio 2009, n. 22

Modifiche alla legge regionale 16 giugno 2008, n. 36 (Disciplina dell’attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente).

Bollettino Ufficiale n. 16, parte prima, dell' 11 maggio 2009





PREAMBOLO


Visto l’Sito esternoarticolo 117, terzo comma, della Costituzione ;


Visti gli articoli 11, 12, 13 e 18, commi 1 e 2, Sito esternodel decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395 (Attuazione della direttiva 98/76/CE del 1 ottobre 1998 del Consiglio dell'Unione europea, modificativa della direttiva 96/26/CE del 29 aprile 1996 riguardante l'accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e di viaggiatori, nonché il riconoscimento reciproco di diplomi, certificati e altri titoli allo scopo di favorire l'esercizio della libertà di stabilimento di detti trasportatori nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali);


Vista la Sito esternolegge 15 gennaio 1992, n. 21 (Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea);


Vista la Sito esternolegge 11 agosto 2003, n. 218 (Disciplina dell'attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente);


Visti gli articoli 2, 3, 4, 5 e 10 della legge regionale 16 giugno 2008, n. 36 (Disciplina dell'attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente);


considerato quanto segue:


1. È necessario modificare alcuni aspetti connessi alla periodicità temporale delle verifiche per l’accertamento della permanenza dei requisiti di onorabilità, capacità economica e idoneità professionale che, nell’attuale testo della l.r. 36/2008 sono previste solo a cadenza triennale; pertanto, in coerenza con il principio di sussidiarietà, è espressamente attribuita alle province la possibilità di effettuare tali verifiche in tutti i casi in cui sia ritenuto opportuno, conformemente a quanto disposto dal Sito esternod.lgs. 395/2000 e dal relativo regolamento attuativo approvato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 28 aprile 2005, n. 161;


2. Si è posta inoltre la necessità di evidenziare e mantenere fermo il termine di tre giorni previsto dal Sito esternod.lgs. 395/2000 per comunicare la perdita dei predetti requisiti di accesso all’attività, atteso che l’attuale testo della l.r. 36/2008 assegna alle imprese il termine unico di quindici giorni per comunicare alle province le eventuali variazioni rispetto a quanto dichiarato nella domanda di autorizzazione, senza alcuna distinzione in ordine alla perdita dei requisiti;


3. È emersa l’esigenza di armonizzare l’articolo 4 della l.r. 36/2008 con l’Sito esternoarticolo 2 della l. 218/2003 , che considera le imprese autorizzate all’esercizio dell’attività di “trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente”, in qualsiasi forma costituite, abilitate a svolgere anche i servizi di noleggio con conducente di cui alla Sito esternol. 21/1992 , purché ne sia rispettato il particolare regime autorizzativo basato sul rilascio delle singole licenze mediante bandi di gara comunali: rispetto a tale norma semplificatoria, il testo della l.r. 36/2008 imponeva l’ulteriore obbligo di iscrizione al ruolo dei conducenti, già richiesta per l’esercizio professionale di noleggio di autovetture e motocarrozzette; tale obbligo ha peraltro generato difficoltà applicative e dubbi interpretativi in ordine alle modalità, ai requisiti ed ai soggetti dell’impresa da iscrivere, a causa dell’attuale articolazione del ruolo dei conducenti - istituito con legge regionale 6 settembre 1993, n. 67 , in attuazione Sito esternodella l. 21/1992 - che consente l’iscrizione alle sole persone fisiche;


4. È risultato quindi necessario modificare l’articolo 4 della l.r. 36/2008 e rimuovere tale obbligo, al fine di stabilire in modo univoco che l’abilitazione a concorrere alle procedure di rilascio delle licenze per gli altri servizi di noleggio con conducente riguarda l’impresa titolare di autorizzazione in quanto tale, a condizione che alla guida dei veicoli siano destinati unicamente i soggetti abilitati, iscritti nel ruolo dei conducenti oppure in possesso dell’abilitazione professionale alla guida degli autobus per il cui riconoscimento è richiesto un percorso formativo ben più complesso di quello previsto per l’iscrizione al ruolo dei conducenti dalla Sito esternol. 21/1992 ; in conseguenza di tali modifiche, si è reso necessario disciplinare con una norma transitoria i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge;


5. È altresì opportuno declinare le finalità per cui è stato istituito il registro regionale in conformità con quanto stabilito dalla Sito esternol. 218/2003 al fine di attribuire al regolamento attuativo della legge il compito di esplicitare le modalità di tenuta, in vista della migliore attuazione degli scopi del medesimo;


6. Si modifica inoltre l’articolo 10 della l.r. 36/2008 , al fine di raccordare il termine di scadenza previsto per l’inoltro della domanda di autorizzazione da parte dei soggetti già in possesso di licenza comunale con i tempi necessari alle province per procedere all’istruttoria, nonché di eliminare la sanzione per il mancato rispetto di tale termine che comportava il divieto di presentare una nuova domanda prima di un anno, impedendo di fatto al titolare di licenza di proseguire la sua attività;


si approva la presente legge



Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.