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Legge regionale 5 maggio 2009, n. 22

Modifiche alla legge regionale 16 giugno 2008, n. 36 (Disciplina dell’attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente).

Bollettino Ufficiale n. 16, parte prima, dell' 11 maggio 2009

Art. 5
- Sostituzione dell’articolo 10 della l.r. 36/2008
1. L’articolo 10 della l.r. 36/2008 è sostituito dal seguente:
Art. 10 - Disciplina transitoria
1. Entro il 31 luglio 2009 i titolari delle licenze di noleggio di autobus con conducente rilasciate dai comuni richiedono alla provincia nel cui territorio l'impresa ha la sede legale o la principale organizzazione aziendale, il rilascio dell'autorizzazione di cui all’articolo 2.
2. Per effetto dell’adempimento di cui al comma 1, le licenze di noleggio di autobus con conducente rilasciate dai comuni, indipendentemente dalla loro naturale scadenza, conservano la loro efficacia sino al rilascio dell’autorizzazione di cui all’articolo 2 oppure sino alla comunicazione del rigetto della istanza da parte della provincia competente.
3. Allo scadere del termine di cui al comma 1, le licenze di noleggio di autobus con conducente rilasciate dai comuni per le quali i titolari non abbiano provveduto alla richiesta di rilascio della autorizzazione alla provincia, cessano di avere efficacia indipendentemente dalla loro naturale scadenza.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.