Menù di navigazione

Legge regionale 5 maggio 2009, n. 22

Modifiche alla legge regionale 16 giugno 2008, n. 36 (Disciplina dell’attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente).

Bollettino Ufficiale n. 16, parte prima, dell' 11 maggio 2009

Art. 2
1. Il comma 1 dell’articolo 3 della l.r. 36/2008 è sostituito dal seguente:
1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 11, 12 e 13 del d.lgs. 395/2000 in caso di perdita dei requisiti di onorabilità, capacità finanziaria e professionale, le imprese sono tenute a comunicare entro quindici giorni alle province le eventuali variazioni rispetto a quanto dichiarato nella domanda di autorizzazione.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.