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Legge regionale 27 aprile 2009, n. 20

Disposizioni in materia di ricerca e innovazione.

Bollettino Ufficiale n. 15, parte prima, del 6 maggio 2009

Art. 2
- Oggetto
1. La presente legge:
a) individua gli strumenti di programmazione per l’attuazione(4)

Parole così sostituite con l.r. 31 marzo 2017, n. 15, art. 45.

degli interventi regionali per lo sviluppo in Toscana dell’attività dell’alta formazione e di ricerca in ambito scientifico, tecnologico, umanistico, economico e giuridico in armonia con gli indirizzi della programmazione regionale, nazionale ed europea coerentemente con accordi ed iniziative a carattere interregionale, favorendo l’interazione fra i diversi ambiti disciplinari del sapere e della conoscenza;
b) individua le forme di interazione tra i soggetti che operano nell’ambito della ricerca e dell’innovazione di cui all’articolo 3, gli enti locali, le imprese pubbliche e private, favorendo la convergenza delle azioni e degli investimenti pubblici e privati;
c) definisce le azioni per la diffusione e trasferimento di competenze scientifiche e tecnologiche dal sistema della ricerca a quello dei soggetti di cui all’articolo 3, per la loro valorizzazione ed applicazione per l’innovazione dei processi organizzativi, di produzione, di distribuzione e dei servizi nonché per la valorizzazione delle risorse umane, promuovendone e sostenendone la qualificazione e l'inserimento nel sistema regionale della ricerca e delle imprese.

Note del Redattore:

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Comma inserito con l.r. 21 marzo 2011, n. 10 , art. 21.

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Comma inserito con l.r. 21 marzo 2011, n. 10 , art. 22.

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Lettera così sostituita con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 15.

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Parole così sostituite con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 45.

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Lettera così sostituita con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 46.

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Articolo così sostituito con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 47.

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Parole così sostituite con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 48.

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Comma abrogato con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 48.

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Parole così sostituite con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 49.

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Articolo così sostituito con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 50.

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Comma così sostituito con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 51.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.