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Legge regionale 27 aprile 2009, n. 19

Disciplina del Difensore civico regionale.

Bollettino Ufficiale n. 15, parte prima, del 6 maggio 2009





PREAMBOLO


Visto l’Sito esternoarticolo 117, quarto comma, della Costituzione ;


Visto l’articolo 56 dello Statuto;


Vista la legge regionale 2 febbraio 2007, n.1 (Differimento della durata del mandato del Difensore civico regionale in prima attuazione dell’articolo 56 dello Statuto);


Visto il parere del Consiglio delle autonomie locali, espresso nella seduta del 13 dicembre 2006;


considerato quanto segue:


1. la necessità di adeguare la disciplina vigente del difensore civico regionale alle disposizioni del nuovo Statuto, sviluppando gli elementi evolutivi di questa figura che ha maturato nella nostra Regione una pluriennale e vasta esperienza, confrontandosi con una molteplicità di casi concreti e di interlocutori sul piano nazionale ed internazionale;


2. la necessità di definire e qualificare in tale disciplina una nuova figura di difensore civico, valorizzando, a fianco delle tradizionali funzioni relative ai casi di cattiva amministrazione, anche le funzioni di proposta esercitate per il perseguimento degli obiettivi di buon andamento, trasparenza ed equità della pubblica amministrazione, le funzioni di raccordo e di mediazione tra i singoli e l’amministrazione, le funzioni di assistenza nei confronti degli immigrati e dei soggetti che hanno maggiori difficoltà nel rapporto con la pubblica amministrazione;


3. la necessità di una più esatta delimitazione giuridica del campo di intervento proprio del difensore civico mediante la definizione, oggi assente nell’ordinamento regionale così come anche in quello nazionale, del concetto di cattiva amministrazione, che costituisce presupposto oggettivo dell’intervento dello stesso difensore civico;


4. l’opportunità di valorizzare il rilievo sociale della difesa civica, prevedendo la possibilità che l’intervento del difensore civico sia richiesto non solo da singoli soggetti in riferimento ad un caso concreto ma anche da soggetti portatori di interessi collettivi che, a partire da alcuni casi concreti, evidenzino la rilevanza diffusa degli interessi in questione e rispetto ai quali l’intervento del difensore civico costituisca una risposta la cui portata travalica il caso concreto esaminato;


5. l’opportunità di dettare specifiche disposizioni volte a definire con maggiore esattezza l’ambito di intervento del difensore civico in settori di particolare rilievo sociale, nei quali già da tempo la difesa civica è, del resto, particolarmente attiva, quali l’ambito sanitario, ove non siano state utilmente esperite le procedure interne di tutela già previste dall’ordinamento regionale, nonché nei confronti dei concessionari o gestori di servizi pubblici e a tutela del diritto d’accesso;


6. l’opportunità di valorizzare la rete di difesa civica locale e di dettarne la disciplina;


si approva la presente legge



Note del Redattore:

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Articolo così sostituito con l.r. 14 dicembre 2009, n. 75 , art. 40.

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Parole così sostituite con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 14.

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Parola così sostituita con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 17.

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Articolo così sostituito con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 12.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.