Menù di navigazione

Legge regionale 27 aprile 2009, n. 19

Disciplina del Difensore civico regionale.

Bollettino Ufficiale n. 15, parte prima, del 6 maggio 2009

CAPO VII
- Norme transitorie e finali
Art. 32
- Abrogazioni
1. La legge regionale 12 gennaio 1994, n. 4 (Nuova disciplina del Difensore Civico), è abrogata.
Art. 33
- Disciplina transitoria
1. Il Difensore civico in carica all’entrata in vigore della presente legge assume le funzioni di cui alla legge stessa fino alla scadenza del suo mandato, come regolato ai sensi della legge regionale 2 febbraio 2007, n. 1 (Differimento della durata del mandato del Difensore civico regionale in prima attuazione dell’articolo 56 dello Statuto).
2. Fino all’entrata in vigore del regolamento previsto dall’articolo 15, comma 1, continuano ad eseguirsi, in quanto applicabili, le direttive approvate con deliberazione della Giunta regionale 17 maggio 2004, n. 462 (Direttive regionali per l’esercizio della tutela degli utenti del Servizio sanitario della Toscana) e successive modifiche.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 14 dicembre 2009, n. 75 , art. 40.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 14.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola così sostituita con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 17.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 12.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.