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Legge regionale 27 aprile 2009, n. 19

Disciplina del Difensore civico regionale.

Bollettino Ufficiale n. 15, parte prima, del 6 maggio 2009

CAPO VI
- Sede, organizzazione, personale, finanziamento
Art. 29
- Sede
1. Il Difensore civico ha sede presso il Consiglio regionale della Toscana.
Art. 30
- Organizzazione e personale
1. Alla dotazione organica, all’assegnazione del personale, dei locali e dei mezzi necessari per il funzionamento dell’ufficio provvede l’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, sentito il Difensore civico. Il personale assegnato è posto alle dipendenze funzionali del Difensore civico.
2. Il Difensore civico può avvalersi dell’assistenza degli uffici regionali e, nei limiti del capitolo di bilancio relativo alle spese per il suo funzionamento, di professionisti tratti, ove esistano, dagli albi dei consulenti tecnici esistenti negli uffici giudiziari dei distretti della Corte di Appello della Toscana, oppure di altri professionisti qualora ciò si renda opportuno in relazione al tipo di attività (4)

Parola così sostituita con l.r. 9 agosto 2013, n. 47, art. 17.

da svolgere.
Art. 31
- Risorse finanziarie
1. Il Difensore civico elabora annualmente, in tempo utile per la formazione del bilancio del Consiglio regionale, un programma di attività per l’anno successivo con l’indicazione del relativo fabbisogno finanziario.
2. L’Ufficio di presidenza, esaminato il programma e sentito il Difensore civico, determina le risorse finanziarie da inserire nella proposta di bilancio del Consiglio regionale.
3. Le spese sono impegnate e liquidate dal dirigente competente, in conformità alle decisioni del Difensore civico assunte in applicazione del programma, secondo le procedure e le norme previste, anche ai fini del controllo degli atti dei dirigenti, per la contabilità del Consiglio regionale.

Note del Redattore:

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Articolo così sostituito con l.r. 14 dicembre 2009, n. 75 , art. 40.

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Parole così sostituite con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 14.

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Parola così sostituita con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 17.

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Articolo così sostituito con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 12.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.