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Legge regionale 27 aprile 2009, n. 19

Disciplina del Difensore civico regionale.

Bollettino Ufficiale n. 15, parte prima, del 6 maggio 2009

CAPO IV
- La rete di difesa civica locale
Art. 19
- Promozione della rete
1. Il Difensore civico promuove, d’intesa con gli enti locali interessati e con il Consiglio delle autonomie locali, le iniziative utili a favorire lo sviluppo e la qualità della difesa civica locale nonché l’adozione di discipline omogenee in materia di autonomia, indipendenza, dotazione di mezzi e personale, trattamento economico dei difensori civici locali.
2. Il Difensore civico promuove l’istituzione della rete di difesa civica locale, finalizzata al raccordo e alla reciproca cooperazione operativa tra i difensori civici locali e tra questi e il Difensore civico nonché a favorire la conoscenza dell’attività e delle funzioni svolte dalla difesa civica.
3. La Regione promuove e incentiva, con le modalità previste dalla legge regionale e dai provvedimenti attuativi, l’esercizio associato sovracomunale delle funzioni della difesa civica.
Art. 20
- Conferenza permanente dei difensori civici della Toscana
1. Il Difensore civico convoca, almeno due volte all’anno, la conferenza permanente dei difensori civici locali per l’esame congiunto delle problematiche di interesse comune e la promozione di iniziative volte allo sviluppo e al miglioramento della difesa civica.
Art. 21
- Rapporti con altri organismi di difesa civica
1. Il Difensore civico intrattiene rapporti di collaborazione e di reciproca informazione con i difensori civici delle altre regioni, con il Mediatore europeo, con il Commissario ai diritti umani del Consiglio d’Europa e con altri organismi internazionali di difesa civica.

Note del Redattore:

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Articolo così sostituito con l.r. 14 dicembre 2009, n. 75 , art. 40.

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Parole così sostituite con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 14.

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Parola così sostituita con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 17.

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Articolo così sostituito con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 12.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.