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Legge regionale 27 aprile 2009, n. 19

Disciplina del Difensore civico regionale.

Bollettino Ufficiale n. 15, parte prima, del 6 maggio 2009

CAPO III
- La difesa civica in ambito sanitario
Art. 15
- Gli organismi di tutela delle aziende sanitarie
1. In ambito sanitario e socio-sanitario la tutela non giurisdizionale dei diritti è garantita dagli organismi di tutela interna alle aziende sanitarie e, nelle forme previste dalla presente legge, dal Difensore civico. La disciplina relativa è dettata con apposito regolamento della Giunta regionale che prevede anche adeguate forme di partecipazione delle associazioni di volontariato e tutela dei diritti del malato. La tutela non giurisdizionale dei diritti di cui al presente articolo si applica anche agli organismi sanitari a partecipazione pubblica operanti sul territorio regionale e agli organismi sanitari accreditati.
2. Il Difensore civico ha facoltà di chiedere chiarimenti anche a strutture private, indicando le violazioni eventualmente riscontrate agli organi competenti per il rilascio dell’autorizzazione sanitaria e agli ordini ed ai collegi professionali di settore.
3. Il Difensore civico informa gli interessati di tutte le forme di tutela attivabili.
Art. 16
- Rapporti fra tutela interna e difesa civica regionale
1. I rapporti fra difesa civica regionale e sistema di tutela interna alle aziende sanitarie sono improntati al principio della integrazione e della collaborazione reciproca.
2. Per favorire l’integrazione, evitare la sovrapposizione degli interventi, semplificare l’accesso agli strumenti di tutela da parte degli assistiti, il Difensore civico trasmette tutti i reclami in materia sanitaria, alle competenti aziende, che provvedono ad informarlo tempestivamente dell’esito delle relative istruttorie.
3. Il Difensore civico può in qualsiasi momento chiedere informazioni sullo stato di avanzamento dell’istruttoria e sollecitare l’azienda sanitaria in caso di inerzia o ritardi.
Art. 17
- Competenze del Difensore civico
1. Il Difensore civico interviene:
a) qualora le aziende non rispondano nei termini prescritti dal regolamento aziendale di tutela e non siano state attivate le conseguenti procedure interne;
b) qualora il reclamo abbia ad oggetto ipotesi di responsabilità professionale degli operatori sanitari e l’utente non sia soddisfatto della risposta ricevuta dall’azienda.
2 Le aziende trasmettono al Difensore civico, dandone adeguata informativa agli utenti tutti i reclami ricevuti aventi ad oggetto ipotesi di responsabilità professionale e le relative risposte fornite.
3. Il Difensore civico, le aziende sanitarie ed i competenti uffici regionali collaborano per la messa a punto e l’attivazione di un sistema integrato di monitoraggio dell’attività di tutela complessivamente svolta a livello regionale anche per promuovere adeguate soluzioni organizzative ed interventi di formazione del personale.
4. Il Difensore civico collabora con la Regione, le aziende sanitarie, l’università, gli ordini e i collegi professionali e le associazioni di tutela per promuovere la definizione, in sede di conciliazione, degli aspetti risarcitori dei reclami ricevuti.
Art. 18
- Gestione dei reclami tecnico-professionali
1. Il Difensore civico, nell’istruttoria delle pratiche, oltre all’esercizio dei poteri di cui all’articolo 8:
a) chiede all’azienda una relazione sul caso oggetto del reclamo;
b) può approfondire la questione avvalendosi della collaborazione tecnico-professionale di operatori sanitari, con particolare riferimento ai medici legali dipendenti da azienda diversa da quella coinvolta, anche attivando apposite convenzioni;
c) può trasmettere, su delega dell’interessato, il reclamo agli ordini e ai collegi professionali competenti nei confronti degli operatori coinvolti, qualora ravvisi aspetti che possano avere un rilievo sul piano deontologico.
2. Il Difensore civico può approfondire gli aspetti generali emergenti dai reclami ricevuti, anche avvalendosi della collaborazione dei sanitari di cui al comma 1, lettera b).

Note del Redattore:

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Articolo così sostituito con l.r. 14 dicembre 2009, n. 75 , art. 40.

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Parole così sostituite con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 14.

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Parola così sostituita con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 17.

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Articolo così sostituito con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 12.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.