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Legge regionale 27 aprile 2009, n. 19

Disciplina del Difensore civico regionale.

Bollettino Ufficiale n. 15, parte prima, del 6 maggio 2009

CAPO II
- Funzioni e compiti di tutela
Art. 5
- Cattiva amministrazione – definizione
1. Si ha cattiva amministrazione quando:
a) un atto dovuto sia stato omesso o immotivatamente ritardato;
b) un atto sia stato formato o emanato oppure un’attività sia stata esercitata in modo irregolare o illegittimo;
c) si sia verificata la violazione dei principi in materia di erogazione di servizi pubblici dettati dalle disposizioni per la tutela degli utenti;
d) vi sia stata mancanza di risposta o rifiuto di informazione;
e) in ogni altro caso in cui non siano stati rispettati i principi di buona amministrazione.
Art. 6
- Intervento su richiesta
1. Il Difensore civico può intervenire su richiesta di singoli ed enti che lamentino, in relazione a propri diritti ed interessi, un caso di cattiva amministrazione da parte dei soggetti di cui agli articoli 3 e 4.
2. Il Difensore civico può altresì intervenire su richiesta di comitati, gruppi, associazioni e formazioni sociali che lamentino, in relazione a propri diritti ed interessi collettivi, un caso di cattiva amministrazione da parte dei soggetti di cui agli articoli 3 e 4. Il Difensore civico favorisce, anche mediante attività d’informazione, la partecipazione alla procedura da parte del maggior numero di portatori dei diritti e degli interessi collettivi in questione.
3. La presentazione della richiesta non è soggetta a formalità.
4 . Se la richiesta non è presentata per iscritto, è verbalizzata a cura del funzionario che la riceve.
5. Il Difensore civico valuta il fondamento della richiesta e, in caso di valutazione negativa, comunica all’interessato le ragioni dell’archiviazione.
6. Il Difensore civico interviene nel corso del procedimento o ad atto emanato.
7. La presentazione di ricorsi giurisdizionali o amministrativi non esclude né limita la facoltà di presentare richieste al Difensore civico. La richiesta al Difensore civico a tutela del diritto d’accesso sospende il termine per la presentazione del ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale, ai sensi e secondo la disciplina dell’Sito esternoarticolo 25, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).
Art. 7
- Intervento d’ufficio
1. Il Difensore civico può intervenire di propria iniziativa qualora rilevi casi di cattiva amministrazione nell’attività svolta dai soggetti di cui agli articoli 3 e 4.
Art. 8
- Istruttoria
1. Il Difensore civico invita le amministrazioni o i soggetti interessati a fornire tutte le informazioni e i chiarimenti ritenuti necessari.
2. Il Difensore civico può:
a) consultare tutti gli atti e i documenti relativi all’oggetto del proprio intervento e ottenerne copia nonché acquisire informazioni anche avvalendosi dei sistemi informativi regionali;
b) convocare il responsabile del procedimento oggetto del reclamo, anche congiuntamente agli interessati, per esperire l’intervento conciliativo ai sensi dell’articolo 10;
c) accedere agli uffici per adempiere agli accertamenti che si rendano necessari;
d) chiedere agli organi competenti di provvedere all’adozione dell’atto, quando si tratti di atto dovuto omesso illegittimamente.
3. Il responsabile del procedimento è tenuto a presentarsi per l'esame della pratica davanti al Difensore civico. Deve inoltre, entro venti giorni, fornire le informazioni, i chiarimenti e i documenti richiesti per iscritto dal Difensore civico o eventualmente motivare il dissenso alle tesi rappresentate o dalle conclusioni raggiunte dal Difensore civico stesso.
4. Al Difensore civico non può essere opposto il segreto d'ufficio.
5. Con riferimento all’attività dei comuni, province, comunità montane, qualora non sia istituito o nominato il Difensore civico comunale o provinciale, il Difensore civico esercita i soli poteri di cui al comma 2, lettere a) e b) del presente articolo, inviando idonea segnalazione alle amministrazioni interessate in caso di mancata risposta da parte del responsabile del procedimento o degli uffici consultati. Non si applica l’articolo 14, commi 2 e 3.
Art. 9
- Tutela della riservatezza e dei dati
1. Il Difensore civico è tenuto al segreto sulle notizie di cui sia venuto a conoscenza e che siano da ritenersi segrete o riservate, in conformità alle disposizioni che regolano la materia.
2. La comunicazione dei dati personali comuni ad amministrazione diversa da quella direttamente interessata è limitata ai casi in cui ciò sia nell’interesse del titolare del dato, al fine di rimuovere ostacoli quando non sia possibile prescindere dai dati personali del soggetto richiedente per eventuali approfondimenti organizzativi generali in sede regionale nei confronti della struttura interessata.
3. Ogni altra comunicazione o diffusione di dati all’esterno dell’amministrazione direttamente interessata è data in forma statistica o, quando sia necessario riferirsi al singolo caso, in forma anonima, limitando al massimo la divulgazione di dati che potrebbero portare all’individuazione del soggetto interessato.
Art. 10
- Intervento conciliativo
1. Il Difensore civico ricerca, per quanto possibile, una risoluzione consensuale della questione a lui sottoposta.
2. Al fine di cui al comma 1 può anche promuovere un accordo ai sensi Sito esternodella l. 241/1990 e successive modifiche.
Art. 11
- Risultato degli interventi
1. Il Difensore civico, esaurita l'istruttoria, formula i propri rilievi e le proprie raccomandazioni ai soggetti di cui agli articoli 3 e 4 e fissa, se del caso, un termine per la definizione del procedimento.
2. L’amministrazione è tenuta a precisare gli elementi di fatto e di diritto in base ai quali non ha ritenuto di accogliere, in tutto o in parte, le osservazioni del Difensore civico.
3. Alla scadenza infruttuosa del termine, oppure se non ritenga pertinenti o risolutivi gli elementi comunicati ai sensi del comma 2, il Difensore civico comunica l'inadempimento ai competenti organi regionali. Chiede inoltre al Presidente della Giunta regionale l’attivazione dei poteri sostitutivi nel caso di cui all’articolo 8, comma 2, lettera d).
4. Il Difensore civico informa gli interessati dell’andamento e del risultato del suo intervento, indicando anche le eventuali iniziative che essi possono ulteriormente intraprendere in sede amministrativa o giurisdizionale.
5. Nel caso di intervento su richiesta collettiva di cui all’articolo 6, comma 2, l’attività informativa di cui al comma 4 è effettuata anche nei confronti della collettività dei possibili interessati.
Art. 12
- Intervento a tutela del diritto di accesso
1. Il Difensore civico, nel caso di richiesta di intervento a tutela del diritto di accesso secondo la vigente normativa, se riconosce che l’accesso è stato illegittimamente rifiutato o differito, lo comunica al soggetto che detiene gli atti, affinché provveda a riesaminare il rifiuto, espresso o tacito.
2. L’accesso è consentito se il soggetto che detiene gli atti non emana, entro trenta giorni dalla comunicazione del Difensore civico, il provvedimento motivato che conferma il rifiuto.
3. Il Difensore civico interviene a tutela del diritto di accesso, ai sensi dell’Sito esternoarticolo 25, comma 4, della l. 241/1990 , anche sugli atti delle province nei casi in cui non sia stato istituito il difensore civico provinciale e sugli atti dei comuni, nei casi in cui non siano stati istituiti né il difensore civico comunale né il difensore civico della rispettiva provincia.
Art. 13
- Assistenza e tutela a favore degli immigrati e dei soggetti in condizione di particolare disagio
1. Il Difensore civico affianca e supporta, su loro richiesta, le persone che versano in situazioni di particolare disagio sociale, dipendente da ragioni economiche, culturali e di integrazione sociale, e li assiste nei procedimenti amministrativi cui abbiano interesse. Il Difensore civico svolge la medesima attività a favore degli immigrati.
2. Nel rispetto del principio di leale collaborazione fra le pubbliche amministrazioni e fra queste e i gestori di servizi pubblici, il Difensore civico si adopera presso i soggetti di cui all’articolo 3, affinché siano posti in essere tutte le disposizioni e i comportamenti atti a garantire, secondo criteri di sollecitudine, equità e adeguatezza, le prestazioni nei confronti degli immigrati e delle persone in condizione di disagio personale e/o sociale.
3. La costituzione di parte civile nell’ipotesi disciplinata dalla Sito esternolegge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), compete al Difensore civico, se il comune o la provincia territorialmente competenti non hanno provveduto all’istituzione o alla nomina del proprio difensore civico.
4. L’Avvocatura regionale assiste il Difensore civico in giudizio.
Art. 14
- Collaborazione con il Difensore civico
1. Le amministrazioni nei cui confronti il Difensore civico promuove l’intervento sono tenute a prestargli leale collaborazione e ad agevolarne il compito per il raggiungimento delle finalità della presente legge.
2. In caso di mancata collaborazione da parte dei responsabili del procedimento, dei responsabili degli uffici o di altri funzionari comunque interpellati per lo svolgimento dei compiti della presente legge, il Difensore civico segnala il fatto all’amministrazione di appartenenza ai fini della valutazione dei dirigenti o dell'eventuale avvio del procedimento disciplinare.
3. L’esito dei procedimenti disciplinari e di valutazione è comunicato al Difensore civico.

Note del Redattore:

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Articolo così sostituito con l.r. 14 dicembre 2009, n. 75 , art. 40.

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Parole così sostituite con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 14.

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Parola così sostituita con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 17.

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Articolo così sostituito con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 12.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.