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Legge regionale 27 aprile 2009, n. 19

Disciplina del Difensore civico regionale.

Bollettino Ufficiale n. 15, parte prima, del 6 maggio 2009

CAPO I
- Finalità e ambito di applicazione
Art. 1
- Oggetto
1. La presente legge detta la disciplina del Difensore civico regionale e della rete regionale di difesa civica, ai sensi dell’articolo 56 dello Statuto ed in conformità ai principi in materia di difesa civica espressi dall’Organizzazione delle Nazioni Unite, dal Consiglio d’Europa e dalle altre organizzazioni internazionali.
2. Il Difensore civico regionale, di seguito denominato Difensore civico, esercita le proprie funzioni in autonomia e non è soggetto ad alcun controllo gerarchico o funzionale.
3. Il Difensore civico è dotato di autonomia amministrativa e contabile.
Art. 2
- Funzioni del Difensore civico
1. Il Difensore civico assicura a tutti la tutela non giurisdizionale nei casi di cattiva amministrazione, come definiti dall’articolo 5, ed esercita le altre funzioni definite dalla legge, concorrendo, anche mediante la formulazione di proposte, con le amministrazioni pubbliche al perseguimento di obiettivi di buon andamento, imparzialità, trasparenza ed equità. A tal fine svolge anche compiti di mediazione tra i soggetti interessati e le pubbliche amministrazioni, con l’intento di pervenire alla composizione consensuale della questione sottoposta alla sua attenzione. Il Difensore civico assiste i soggetti che versano in condizione di particolare disagio sociale, al fine di agevolare l’esercizio dei loro diritti nei rapporti con la pubblica amministrazione e in particolare nei procedimenti amministrativi cui sono interessati.
2. Il Difensore civico svolge la funzione di garante del contribuente, con riferimento ai tributi regionali, secondo la disciplina stabilita dalla legge regionale.
3. Nella propria attività, il Difensore civico si ispira a principi di speditezza, informalità e collaborazione con le amministrazioni interessate.
Art. 3
- Intervento nei confronti della Regione, degli enti regionali e di altri soggetti
1. Il Difensore civico interviene nei confronti della Regione, degli enti e delle aziende regionali, degli organismi sanitari a partecipazione pubblica operanti nel territorio regionale, degli organismi sanitari accreditati e degli enti pubblici soggetti alla vigilanza della Regione.
2. Il Difensore civico può intervenire, nei limiti indicati dall’articolo 8, comma 5, nei confronti dei comuni, delle comunità montane e delle province, qualora non sia istituito o nominato il difensore civico comunale o provinciale.
3. Il Difensore civico può intervenire, nei limiti e con le modalità stabilite dalla legge statale, nei confronti degli uffici periferici dello Stato.
Art. 4
- Intervento nei confronti dei concessionari o gestori di servizi pubblici(5)

Articolo così sostituito con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 12.

1. Il Difensore civico interviene nei confronti dei concessionari o gestori di servizi pubblici ai sensi della presente legge, della disciplina in materia di servizi pubblici e di quanto previsto in ordine a tale intervento dalle concessioni o convenzioni di gestione.
2. Il Difensore civico promuove la sottoscrizione di intese, accordi e convenzioni con i gestori di pubblici servizi al fine di addivenire all’attribuzione, nei suoi confronti, della funzione di conciliazione delle controversie tra gestori e utenti.
3. Il Difensore civico interviene nei confronti dei concessionari o gestori di servizi pubblici nazionali nei limiti e secondo le modalità previste dalle leggi dello Stato.

Note del Redattore:

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Articolo così sostituito con l.r. 14 dicembre 2009, n. 75 , art. 40.

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Parole così sostituite con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 14.

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Parola così sostituita con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 17.

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Articolo così sostituito con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 12.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.