Menù di navigazione

Legge regionale 27 aprile 2009, n. 19

Disciplina del Difensore civico regionale.

Bollettino Ufficiale n. 15, parte prima, del 6 maggio 2009

Art. 19
- Promozione della rete
1. Il Difensore civico promuove, d’intesa con gli enti locali interessati e con il Consiglio delle autonomie locali, le iniziative utili a favorire lo sviluppo e la qualità della difesa civica locale nonché l’adozione di discipline omogenee in materia di autonomia, indipendenza, dotazione di mezzi e personale, trattamento economico dei difensori civici locali.
2. Il Difensore civico promuove l’istituzione della rete di difesa civica locale, finalizzata al raccordo e alla reciproca cooperazione operativa tra i difensori civici locali e tra questi e il Difensore civico nonché a favorire la conoscenza dell’attività e delle funzioni svolte dalla difesa civica.
3. La Regione promuove e incentiva, con le modalità previste dalla legge regionale e dai provvedimenti attuativi, l’esercizio associato sovracomunale delle funzioni della difesa civica.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 14 dicembre 2009, n. 75 , art. 40.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 14.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola così sostituita con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 17.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 12.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.