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Legge regionale 9 aprile 2009, n. 17

Modifiche alla legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della Sito esternolegge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”).

Bollettino Ufficiale n. 13, parte prima, del 20 aprile 2009




PREAMBOLO



Visto l´Sito esternoarticolo 117, quarto comma, della Costituzione ;


Vista la legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della Sito esternolegge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”);


considerato quanto segue:


1. La situazione di incertezza che si è verificata in relazione alle norme da seguire nelle aree per l’allenamento, l’addestramento e le gare per cani in cui è previsto l’abbattimento di selvaggina rende necessario e urgente stabilire un nucleo di elementi di disciplina fondamentali per garantire omogeneità e trasparenza nella gestione dell’istituto a livello regionale.


2. Il foraggiamento del cinghiale è una pratica diffusa che influisce notevolmente sull’incremento numerico delle popolazioni con conseguenze non più sostenibili per il territorio agro-silvo-pastorale regionale e con ricadute negative ingenti sulle coltivazioni agricole. L'introduzione di un divieto generalizzato di foraggiamento, mitigato in relazione alle attività di cattura preventivamente autorizzate e interventi di foraggiamento dissuasivo autorizzato dalle province, si rende pertanto necessario per contenere le popolazioni e prevenire ricadute negative sul territorio.


si approva la presente legge


Art. 1
1. Il comma 3 dell’articolo 24 della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”), è sostituito dal seguente:
3. Le aree per l’addestramento, l’allenamento e le gare per cani devono insistere su terreni idonei, per specifiche condizioni ambientali, agli scopi della cinofilia venatoria. Qualora sia previsto l’abbattimento di selvaggina, tali aree devono essere costituite in territori di scarso rilievo faunistico.
”.
2. Il comma 4 dell’articolo 24 della l.r. 3/1994 è sostituito dal seguente:
4. L’emanazione del provvedimento di cui al comma 1 è condizionata al consenso del proprietario o del conduttore del fondo interessato. Il provvedimento fissa tempi e modalità di esercizio nonché le misure di salvaguardia della fauna selvatica, nell’arco temporale che va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
”.
3. Il comma 7 dell’articolo 24 della l.r. 3/1994 è sostituito dal seguente:
7. L'addestramento, l'allenamento e le gare di cani possono svolgersi anche su fauna selvatica naturale.
”.
4. Dopo il comma 7 dell’articolo 24 della l.r. 3/1994 è inserito il seguente:
7 bis. Nelle aree addestramento, allenamento e gare per cani con abbattimento può essere
esclusivamente utilizzata fauna selvatica di allevamento appartenente alle seguenti specie:
quaglia, fagiano, starna, pernice rossa.
”.
5. Dopo il comma 7 bis della l.r. 3/1994 è inserito il seguente:
7 ter. Fuori dal periodo di caccia aperta nelle aree di cui al comma 7 bis l’abbattimento può essere effettuato in superfici non superiori a 50 ettari e i soggetti devono essere immessi immediatamente prima dell’utilizzazione, muniti di anello di riconoscimento di colore arancione.
”.
Art. 2
1. Dopo la lettera mm) del comma 1 dell’articolo 32 della l.r. 3/1994 è aggiunta la seguente:
nn) il foraggiamento del cinghiale su tutto il territorio regionale salvo i casi strettamente connessi a operazioni di cattura autorizzate. Le province, in deroga al divieto e per comprovate esigenze, possono, sentite le organizzazioni agricole, autorizzare foraggiamento dissuasivo.
”.
Art. 3
1. Dopo la lettera q) del comma 1 dell’articolo 58 della l.r. 3/1994 è aggiunta la seguente:
r) sanzione amministrativa da euro 400,00 a euro 2.000,00 per chi foraggia cinghiali sul territorio regionale dove non consentito da autorizzazione provinciale rilasciata sentite le organizzazioni agricole.
”.


Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.