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Legge regionale 6 marzo 2009, n. 7

Disciplina delle strutture veterinarie pubbliche e private.

Bollettino Ufficiale n. 6, parte prima, del 13 marzo 2009



PREAMBOLO


Visto l’Sito esternoarticolo 117, terzo comma della Costituzione ;


Visto l’articolo 193 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 (Testo unico delle leggi sanitarie);


Visto l’Sito esternoarticolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854 (Decentramento dei servizi dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica);


Vista la Sito esternolegge 5 febbraio 1992, n. 175 (Norme in materia di pubblicità sanitaria e di repressione dell’esercizio abusivo delle professioni sanitarie);


Visto il decreto del Ministro della sanità 16 settembre 1994, n. 657 (Regolamento concernente la disciplina delle caratteristiche estetiche delle targhe, insegne e inserzioni per la pubblicità sanitaria);


Visto l’accordo Stato-Regioni del 26 novembre 2003 tra il Ministero della salute, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, che introduce una classificazione tipologica delle strutture veterinarie pubbliche e private, in studi veterinari con o senza accesso di animali, ambulatori veterinari, cliniche veterinarie, ospedali veterinari, laboratori veterinari di analisi e, per ciascuna tipologia, definisce i requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi richiesti per l’erogazione delle prestazioni veterinarie, demandando alle regioni la disciplina delle modalità di rilascio delle autorizzazioni sanitarie, nonché l’accertamento e la verifica del rispetto dei requisiti minimi;


Visto la deliberazione della Giunta regionale 6 giugno 2005, n. 625 (Linee guida relative ai requisiti minimi delle strutture veterinarie pubbliche e private), che recepisce l’accordo Stato-Regioni del 26 novembre 2003;


considerato:


1. La necessità di introdurre la classificazione tipologica delle strutture veterinarie pubbliche e private come disposto dall’accordo Stato-Regioni del 26 novembre 2003.


2. L’opportunità di una maggiore tutela dell’utenza accrescendo il vincolo all’ottemperanza a requisiti strutturali resi cogenti, snellendo nel contempo le procedure di apertura delle strutture veterinarie con l’introduzione di una dichiarazione di inizio attività, in luogo della procedura di autorizzazione sanitaria del sindaco resa previo nulla osta del competente servizio veterinario.


3. L’opportunità di prevedere un’attività di vigilanza e controllo da parte delle aziende (unità sanitarie locali) USL e le relative sanzioni.


CAPO I
- Disposizioni generali
Art. 1
- Finalità
1. La Regione Toscana tutela il diritto dei cittadini ad una corretta e completa informazione sulle prestazioni rese dalle strutture di cura per animali e il diritto alla effettiva qualificazione delle strutture stesse in rapporto alla tipologia di appartenenza, perseguendo la promozione e la diffusione della cultura del rispetto per gli animali.
2. La Regione promuove, altresì, la semplificazione dei procedimenti amministrativi connessi all’esercizio delle attività di cura degli animali e stabilisce i criteri per la diversificazione del servizio offerto ai cittadini nell’ambito di tali attività.
Art. 2
- Oggetto ed ambito di applicazione
1. La presente legge si applica alle strutture veterinarie pubbliche e private aventi sede sul territorio regionale e destinate all’esercizio dell’attività libero professionale veterinaria. Essa disciplina:
a) le tipologie di struttura veterinaria ed i relativi requisiti minimi strutturali, impiantistici, tecnologici ed organizzativi;
b) il procedimento amministrativo per l’apertura delle strutture veterinarie;
c) gli obblighi conseguenti all’apertura di strutture veterinarie finalizzati a garantire la trasparenza e la correttezza dell’informazione ai cittadini detentori di animali;
d) i criteri per lo svolgimento di attività accessorie a quelle di cura nell’ambito delle strutture veterinarie e per la coesistenza di tali attività;
e) i termini e le modalità per l’adeguamento ai requisiti minimi di cui alla lettera a) e per la verifica del loro mantenimento.
CAPO II
- Classificazione delle strutture veterinarie e relativi requisiti generali e specifici
Art. 3
- Classificazione delle strutture veterinarie
1. Ai fini della presente legge si intende per:
a) studio veterinario: struttura in cui il medico veterinario, generico o specialista, esplica la propria attività professionale in forma privata e personale, con o senza accesso di animali;
b) studio veterinario associato: studio veterinario con o senza accesso di animali nel quale due o più medici veterinari, generici o specialisti, esplicano la loro attività professionale in forma privata ed indipendente, con la condivisione di ambienti comuni;
c) ambulatorio veterinario: struttura avente individualità propria e organizzazione autonoma in cui vengono fornite prestazioni professionali, con accesso di animali, da uno o più medici veterinari, generici o specialisti, senza degenza di animali oltre quella giornaliera;
d) clinica veterinaria o casa di cura veterinaria: struttura avente individualità propria ed organizzazione autonoma in cui vengono fornite prestazioni professionali da più medici veterinari, generici o specialisti, con possibilità di degenza di animali oltre quella giornaliera e di assistenza medico-chirurgica di base e/o di tipo specialistico;
e) ospedale veterinario: struttura avente individualità propria ed organizzazione autonoma nella quale vengono fornite prestazioni professionali da più medici veterinari, generici o specialisti, con possibilità di degenza di animali oltre quella giornaliera, servizio di pronto soccorso garantito nell’arco delle ventiquattro ore, presenza continuativa di almeno un medico veterinario e servizio di diagnostica di laboratorio;
f) laboratorio veterinario di analisi: struttura veterinaria dove si possono eseguire, per conto terzi e con richiesta veterinaria, indagini diagnostiche strumentali di carattere fisico, chimico, ematologico, immunologico, microbiologico, citologico ed istologico su liquidi e materiali biologici animali, con rilascio dei relativi referti.
Art. 4
- Requisiti delle strutture veterinarie
1. Fatti salvi i requisiti specifici previsti dal comma 2, e dagli articoli 5, 6, 7 e 8, in tutti i locali dove è previsto l’accesso di animali il pavimento e le pareti fino a due metri di altezza sono rivestiti in materiale lavabile e disinfettabile.
2. Le strutture veterinarie che rivolgono la loro attività agli animali da reddito sono dotate, in relazione alla tipologia di attività svolta, di stalle, scuderie, box e paddock idonei alle specie considerate, di travagli per la visita e la terapia degli animali, nonché di box di anestesia e risveglio e di spazi da impiegare per la diagnosi delle patologie che richiedono il movimento controllato degli animali.
3. I locali destinati alla degenza, indipendentemente dalla durata della medesima, sono realizzati nel rispetto delle norme vigenti sul benessere animale e dei requisiti minimi previsti dal Sito esternodecreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 116 (Attuazione della direttiva 86/609/CEE in materia di protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici).
Art. 5
- Studio veterinario
1. Lo studio veterinario nel quale non sia previsto l’accesso di animali è dotato almeno di locale adibito ad attività professionale e di servizio igienico.
2. Lo studio veterinario nel quale sia previsto l’accesso di animali possiede i seguenti requisiti minimi:
a) requisiti strutturali:
1) sala di attesa;
2) area per adempimenti amministrativi;
3) sala per l’esecuzione delle prestazioni;
4) locali o armadi destinati al deposito di materiale d’uso, farmaci, attrezzature, strumentazioni;
5) servizio igienico.
b) requisiti impiantistici:
1) adeguata illuminazione ed aerazione nella sala di attesa e nei locali operativi;
2) impianto idrico.
c) requisiti tecnologici: attrezzature e presidi medico-chirurgici in relazione alla specifica attività svolta.
Art. 6
- Ambulatorio veterinario
1. L’ambulatorio veterinario possiede i seguenti requisiti minimi:
a) requisiti strutturali:
1) sala di attesa;
2) area per adempimenti amministrativi;
3) locale per l’attività clinica;
4) locale per l’attività chirurgica;
5) locali o armadi destinati al deposito di materiale d’uso, farmaci, attrezzature, strumentazioni;
6) servizio igienico.
b) requisiti impiantistici:
1) adeguata illuminazione ed aerazione nella sala di attesa e nei locali operativi;
2) impianto idrico.
c) requisiti tecnologici: attrezzature e presidi medico-chirurgici in relazione alla specifica attività svolta.
d) requisiti organizzativi:
1) identificazione e comunicazione all’utenza del nominativo di un medico veterinario con qualifica di direttore sanitario, qualora nell’ambulatorio operino più medici veterinari oppure, in ipotesi di gestione singola, il titolare della struttura non sia medico veterinario;
2) affissione di orario, regolamento interno e modalità di accesso alla struttura.
Art. 7
- Clinica-casa di cura veterinaria
1. La clinica-casa di cura veterinaria possiede i seguenti requisiti minimi:
a) requisiti strutturali
1) sala di attesa;
2) area per gli adempimenti amministrativi;
3) locale per l’attività clinica;
4) locale per l’attività chirurgica;
5) area per la diagnostica radiologica;
6) area per il laboratorio di analisi interno;
7) spazi o armadi destinati al deposito di materiale d’uso, farmaci, attrezzature, strumentazioni;
8) locale adeguato e attrezzato con box e/o gabbie per la degenza degli animali;
9) locale separato per il ricovero di animali con malattie trasmissibili;
10) servizi igienici.
b) requisiti impiantistici:
1) adeguata illuminazione ed aerazione nella sala di attesa e nei locali operativi;
2) impianto idrico.
c) requisiti tecnologici: attrezzature e presidi medico-chirurgici in relazione alla specifica attività svolta;
d) requisiti organizzativi:
1) identificazione e comunicazione all’utenza del nominativo del direttore sanitario;
2) affissione di orario, regolamento interno e modalità di accesso alla struttura;
3) presenza di almeno un medico veterinario durante l’orario di apertura al pubblico ed in caso di animali in degenza.
Art. 8
- Ospedale veterinario
1. L’ospedale veterinario possiede i seguenti requisiti minimi:
a) requisiti strutturali:
1) sala di attesa;
2) locale per gli adempimenti amministrativi;
3) locale per l’attività clinica;
4) locale per l’attività chirurgica;
5) locale per la diagnostica radiologica;
6) locale per il laboratorio di analisi interno;
7) locale per il pronto soccorso e la terapia intensiva;
8) locali o armadi destinati al deposito di materiale d’uso, farmaci, attrezzature, strumentazioni;
9) locale adeguato e attrezzato con box e/o gabbie per la degenza degli animali;
10) locale separato per il ricovero di animali con malattie trasmissibili;
11) servizi igienici;
12) locali ad uso personale.
b) requisiti impiantistici:
1) adeguata illuminazione ed aerazione nella sala di attesa e nei locali operativi;
2) impianto idrico.
c) requisiti tecnologici: attrezzature e presidi medico-chirurgici in relazione alla specifica attività svolta.
d) requisiti organizzativi
1) identificazione e comunicazione all’utenza del nominativo del direttore sanitario;
2) affissione di orario, regolamento interno e modalità di accesso alla struttura;
3) presenza di almeno un medico veterinario e servizio di pronto soccorso nell’arco delle ventiquattro ore.
2. Qualora il laboratorio d’analisi interno operi anche per conto terzi, la struttura deve possedere i requisiti minimi prescritti per il laboratorio veterinario di analisi di cui all’articolo 9.
Art. 9
- Laboratorio veterinario di analisi
1. Il laboratorio veterinario di analisi possiede i seguenti requisiti minimi:
a) requisiti strutturali:
1) locale per l’accettazione dei campioni;
2) locale per l’esecuzione di analisi diagnostiche;
3) locale per il lavaggio e la sterilizzazione della vetreria;
4) locali o armadi destinati al deposito di materiale d’uso, reagenti, attrezzature, strumentazioni;
5) servizi igienici.
b) requisiti impiantistici
1) adeguata illuminazione ed aerazione nel locale per l’accettazione dei campioni e nei locali operativi;
2) impianto idrico.
c) requisiti tecnologici: attrezzature e reagenti in relazione alla specifica attività svolta.
d) requisiti organizzativi: identificazione e comunicazione all’utenza del nominativo del direttore sanitario, affissione orario d’apertura e modalità di accesso alla struttura.
2. Nei locali destinati all’attività di laboratorio, i pavimenti e le pareti fino a due metri di altezza devono essere rivestiti in materiale lavabile e disinfettabile.
3. Nei laboratori veterinari di analisi non è consentito alcun tipo di attività clinica e chirurgica su animali.
Art. 10
- Strutture veterinarie mobili
1. Sono ammesse strutture veterinarie mobili, per il raggiungimento degli obiettivi istituzionali delle aziende unità sanitarie locali (USL) e per il soccorso di animali feriti o in gravi condizioni; tali strutture sono utilizzate per lo svolgimento di attività organicamente collegate ad una o più strutture veterinarie.
2. Le strutture mobili devono avere superfici facilmente lavabili e disinfettabili prive di sporgenze o altri fattori di rischio, aerazione e luminosità adeguate, nonché dotazioni sufficienti per l’attività prevista.
Art. 11
- Attività accessorie
1. E’ consentita, all’interno delle strutture veterinarie, la cessione di beni accessori funzionali al completamento della prestazione professionale sanitaria, quali articoli parafarmaceutici, diete alimentari ed attrezzature connesse alla salute animale.
2. La cessione di cui al comma 1 può essere effettuata nel rispetto dei seguenti criteri:
a) effettuazione esclusivamente sotto la responsabilità del medico veterinario nei riguardi del detentore dell’animale in cura;
b) divieto di pubblicità all’esterno della struttura veterinaria;
c) assoggettamento agli adempimenti amministrativi e fiscali previsti per la prestazione professionale sanitaria.
3. E’ vietato all’interno delle strutture veterinarie lo svolgimento di attività diverse da quella sanitaria, siano esse commerciali, artigianali o di allevamento, fatta eccezione per l’attività di toelettatura animale a condizione che:
a) l’attività sia svolta in locali adiacenti ma strutturalmente separati da quelli destinati all’attività sanitaria;
b) i locali adibiti all’attività di toelettatura siano dotati individualmente dei requisiti richiesti dall’articolo 5, comma 1;
c) sia adottata ogni misura idonea a garantire la permanenza delle condizioni necessarie al corretto e decoroso svolgimento della professione veterinaria.
CAPO III
- Adempimenti amministrativi
Art. 12
- Avvio dell’attività della struttura veterinaria (1)

Articolo così sostituito con l.r. 3 dicembre 2012, n. 69, art. 20.

1. Il titolare di studio veterinario di cui all’articolo 5, comma 1, può iniziare l’attività previa comunicazione al servizio veterinario dell’azienda USL competente per territorio e, per conoscenza, all’ordine professionale provinciale dei medici veterinari. In caso di studio veterinario associato, la comunicazione deve essere sottoscritta da tutti gli associati.
2. Per le strutture veterinarie di cui all’articolo 5, comma 2, e agli articoli 6, 7, 8 e 9, il titolare della struttura può iniziare l’attività previa presentazione allo sportello unico per le attività produttive (SUAP), di una segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), ai sensi dell’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), con cui si attesta la sussistenza dei requisiti generali di cui all’articolo 4 e dei requisiti specifici previsti rispettivamente dall’articolo 5, comma 2, e dagli articoli 6, 7, 8 e 9.
3. Il comune in cui ha sede la struttura esercita una verifica del rispetto delle disposizioni di legge entro sessanta giorni dalla data di presentazione della SCIA.
4. Il SUAP comunica l’avvio dell’attività della struttura veterinaria di cui al comma 2, al servizio veterinario dell’azienda USL competente per territorio, nonché, per conoscenza, all’ordine professionale provinciale dei medici veterinari.
5. Alla comunicazione di cui al comma 1 ed alla segnalazione di cui al comma 2, è allegata la documentazione indicata con deliberazione della Giunta regionale.
Art. 13
- Variazioni della denominazione e cessazione dell’attività
1. In caso di variazione della denominazione e di cessazione dell’attività dello studio veterinario di cui all’articolo 5, comma 1, il titolare ne dà comunicazione al servizio veterinario dell’azienda USL competente per territorio e, per conoscenza, all’ordine professionale provinciale dei medici veterinari.
2. In caso di variazione della denominazione o della ragione sociale e di cessazione dell’attività di una struttura veterinaria di cui all’articolo 5, comma 2, e agli articoli 6, 7, 8 e 9, il titolare comunica l’avvenuta variazione o cessazione al comune ed al servizio veterinario dell’azienda USL competenti per territorio, nonché, per conoscenza, all’ordine professionale provinciale dei medici veterinari.
3. Alle comunicazioni di cui ai commi 1 e 2, da inviare anche in formato digitale compatibilmente con gli standard adottati a livello regionale, è allegata la documentazione indicata con la deliberazione di cui all’articolo 12, comma 5.
4. La variazione della tipologia di struttura è comunque soggetta agli adempimenti di cui all’articolo 12.
CAPO IV
- Disposizioni transitorie e finali
Art. 14
- Norma transitoria
1. La disciplina dei requisiti stabiliti dalla presente legge si applica in caso di realizzazione di nuove strutture veterinarie e di ampliamento o di trasformazione di strutture già esistenti. Per ampliamento si intende un aumento della superficie pari ad almeno il 10 per cento della struttura esistente; per trasformazione si intende la variazione della tipologia della struttura già autorizzata, con o senza lavori sugli edifici o parti di essi.
2. Le aziende USL effettuano una verifica delle strutture veterinarie già autorizzate entro il termine di un anno dall’entrata in vigore della presente legge. Qualora risulti necessario, l’azienda USL assegna alla struttura un termine di adeguamento ai requisiti stabiliti dalla presente legge non superiore a due anni dalla data della verifica.
3. La verifica della permanenza dei requisiti stabiliti dalla presente legge viene comunque effettuata con periodicità almeno quinquennale.
4. I procedimenti amministrativi di cui agli articoli 12 e 13, in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, sono conclusi sulla base della deliberazione della Giunta regionale 6 giugno 2005, n. 625 (Linee guida relative ai requisiti minimi delle strutture veterinarie pubbliche e private).
Art. 15
- Sanzioni
1. Il titolare della struttura non adeguata ai requisiti di cui agli articoli 4, 5, 6,7, 8 e 9 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.000,00 a euro 6.000,00.
2. Il titolare della struttura che contravvenga alle disposizioni di cui all’articolo 11 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.000,00 a euro 6.000,00.
3. Il titolare della struttura che esponga targhe e insegne pubblicitarie non conformi alla tipologia di appartenenza è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000,00 a euro 3.000,00.
4. Nel caso in cui l’azienda USL competente per territorio riscontri inadeguatezze rispetto ai requisiti indicati al comma 1, essa fissa un congruo termine di tempo entro il quale tali inadeguatezze devono essere eliminate; il mancato adempimento entro tale termine comporta l’applicazione della sanzione di cui al comma 1 da parte dell’organo di vigilanza dell’azienda USL che ha effettuato l’accertamento.
5. Il comune esercita la vigilanza sul rispetto delle disposizioni di cui al comma 2 e al comma 3.
6. Ai sensi dell’articolo 2 della legge regionale 28 dicembre 2000, n. 81 (Disposizioni in materia di sanzioni amministrative), le sanzioni di cui alla presente legge sono irrogate dal comune in cui ha sede la struttura, il quale introita i relativi proventi.
7. Le violazioni di cui ai commi 1, 2 e 3 sono inoltre oggetto di segnalazione all’ordine professionale provinciale dei medici veterinari.

Note del Redattore:

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Articolo così sostituito con l.r. 3 dicembre 2012, n. 69 , art. 20.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.