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Legge regionale 6 marzo 2009, n. 7

Disciplina delle strutture veterinarie pubbliche e private.

Bollettino Ufficiale n. 6, parte prima, del 13 marzo 2009

Art. 9
- Laboratorio veterinario di analisi
1. Il laboratorio veterinario di analisi possiede i seguenti requisiti minimi:
a) requisiti strutturali:
1) locale per l’accettazione dei campioni;
2) locale per l’esecuzione di analisi diagnostiche;
3) locale per il lavaggio e la sterilizzazione della vetreria;
4) locali o armadi destinati al deposito di materiale d’uso, reagenti, attrezzature, strumentazioni;
5) servizi igienici.
b) requisiti impiantistici
1) adeguata illuminazione ed aerazione nel locale per l’accettazione dei campioni e nei locali operativi;
2) impianto idrico.
c) requisiti tecnologici: attrezzature e reagenti in relazione alla specifica attività svolta.
d) requisiti organizzativi: identificazione e comunicazione all’utenza del nominativo del direttore sanitario, affissione orario d’apertura e modalità di accesso alla struttura.
2. Nei locali destinati all’attività di laboratorio, i pavimenti e le pareti fino a due metri di altezza devono essere rivestiti in materiale lavabile e disinfettabile.
3. Nei laboratori veterinari di analisi non è consentito alcun tipo di attività clinica e chirurgica su animali.

Note del Redattore:

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Articolo così sostituito con l.r. 3 dicembre 2012, n. 69 , art. 20.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.