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Legge regionale 6 marzo 2009, n. 7

Disciplina delle strutture veterinarie pubbliche e private.

Bollettino Ufficiale n. 6, parte prima, del 13 marzo 2009

Art. 6
- Ambulatorio veterinario
1. L’ambulatorio veterinario possiede i seguenti requisiti minimi:
a) requisiti strutturali:
1) sala di attesa;
2) area per adempimenti amministrativi;
3) locale per l’attività clinica;
4) locale per l’attività chirurgica;
5) locali o armadi destinati al deposito di materiale d’uso, farmaci, attrezzature, strumentazioni;
6) servizio igienico.
b) requisiti impiantistici:
1) adeguata illuminazione ed aerazione nella sala di attesa e nei locali operativi;
2) impianto idrico.
c) requisiti tecnologici: attrezzature e presidi medico-chirurgici in relazione alla specifica attività svolta.
d) requisiti organizzativi:
1) identificazione e comunicazione all’utenza del nominativo di un medico veterinario con qualifica di direttore sanitario, qualora nell’ambulatorio operino più medici veterinari oppure, in ipotesi di gestione singola, il titolare della struttura non sia medico veterinario;
2) affissione di orario, regolamento interno e modalità di accesso alla struttura.

Note del Redattore:

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Articolo così sostituito con l.r. 3 dicembre 2012, n. 69 , art. 20.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.