Legge regionale 6 marzo 2009, n. 7
Disciplina delle strutture veterinarie pubbliche e private.
Bollettino Ufficiale n. 6, parte prima, del 13 marzo 2009
Art. 5
- Studio veterinario
1. Lo studio veterinario nel quale non sia previsto l’accesso di animali è dotato almeno di locale adibito ad attività professionale e di servizio igienico.
2. Lo studio veterinario nel quale sia previsto l’accesso di animali possiede i seguenti requisiti minimi:
a) requisiti strutturali:
1) sala di attesa;
2) area per adempimenti amministrativi;
3) sala per l’esecuzione delle prestazioni;
4) locali o armadi destinati al deposito di materiale d’uso, farmaci, attrezzature, strumentazioni;
5) servizio igienico.
b) requisiti impiantistici:
1) adeguata illuminazione ed aerazione nella sala di attesa e nei locali operativi;
2) impianto idrico.
c) requisiti tecnologici: attrezzature e presidi medico-chirurgici in relazione alla specifica attività svolta.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.