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Legge regionale 6 marzo 2009, n. 7

Disciplina delle strutture veterinarie pubbliche e private.

Bollettino Ufficiale n. 6, parte prima, del 13 marzo 2009

Art. 3
- Classificazione delle strutture veterinarie
1. Ai fini della presente legge si intende per:
a) studio veterinario: struttura in cui il medico veterinario, generico o specialista, esplica la propria attività professionale in forma privata e personale, con o senza accesso di animali;
b) studio veterinario associato: studio veterinario con o senza accesso di animali nel quale due o più medici veterinari, generici o specialisti, esplicano la loro attività professionale in forma privata ed indipendente, con la condivisione di ambienti comuni;
c) ambulatorio veterinario: struttura avente individualità propria e organizzazione autonoma in cui vengono fornite prestazioni professionali, con accesso di animali, da uno o più medici veterinari, generici o specialisti, senza degenza di animali oltre quella giornaliera;
d) clinica veterinaria o casa di cura veterinaria: struttura avente individualità propria ed organizzazione autonoma in cui vengono fornite prestazioni professionali da più medici veterinari, generici o specialisti, con possibilità di degenza di animali oltre quella giornaliera e di assistenza medico-chirurgica di base e/o di tipo specialistico;
e) ospedale veterinario: struttura avente individualità propria ed organizzazione autonoma nella quale vengono fornite prestazioni professionali da più medici veterinari, generici o specialisti, con possibilità di degenza di animali oltre quella giornaliera, servizio di pronto soccorso garantito nell’arco delle ventiquattro ore, presenza continuativa di almeno un medico veterinario e servizio di diagnostica di laboratorio;
f) laboratorio veterinario di analisi: struttura veterinaria dove si possono eseguire, per conto terzi e con richiesta veterinaria, indagini diagnostiche strumentali di carattere fisico, chimico, ematologico, immunologico, microbiologico, citologico ed istologico su liquidi e materiali biologici animali, con rilascio dei relativi referti.

Note del Redattore:

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Articolo così sostituito con l.r. 3 dicembre 2012, n. 69 , art. 20.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.