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Legge regionale 6 marzo 2009, n. 7

Disciplina delle strutture veterinarie pubbliche e private.

Bollettino Ufficiale n. 6, parte prima, del 13 marzo 2009

Art. 11
- Attività accessorie
1. E’ consentita, all’interno delle strutture veterinarie, la cessione di beni accessori funzionali al completamento della prestazione professionale sanitaria, quali articoli parafarmaceutici, diete alimentari ed attrezzature connesse alla salute animale.
2. La cessione di cui al comma 1 può essere effettuata nel rispetto dei seguenti criteri:
a) effettuazione esclusivamente sotto la responsabilità del medico veterinario nei riguardi del detentore dell’animale in cura;
b) divieto di pubblicità all’esterno della struttura veterinaria;
c) assoggettamento agli adempimenti amministrativi e fiscali previsti per la prestazione professionale sanitaria.
3. E’ vietato all’interno delle strutture veterinarie lo svolgimento di attività diverse da quella sanitaria, siano esse commerciali, artigianali o di allevamento, fatta eccezione per l’attività di toelettatura animale a condizione che:
a) l’attività sia svolta in locali adiacenti ma strutturalmente separati da quelli destinati all’attività sanitaria;
b) i locali adibiti all’attività di toelettatura siano dotati individualmente dei requisiti richiesti dall’articolo 5, comma 1;
c) sia adottata ogni misura idonea a garantire la permanenza delle condizioni necessarie al corretto e decoroso svolgimento della professione veterinaria.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 3 dicembre 2012, n. 69 , art. 20.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.