Menù di navigazione

Legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1

Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale.

Bollettino Ufficiale n. 1, parte prima, del 16 gennaio 2009

Art. 4 bis
1. Alla Direzione generale della Giunta regionale è preposto il Direttore generale.
2. Il Direttore generale assicura la rispondenza complessiva dell’attività della struttura organizzativa della Regione e degli enti e organismi dipendenti agli obiettivi definiti dalla Giunta regionale, il costante raccordo con gli indirizzi impartiti dagli organi di direzione politica e la coerenza generale dei profili organizzativi, finanziari e giuridici dell’azione regionale.
3. In particolare il Direttore generale:
a) svolge attività di supporto all'azione di indirizzo della Giunta per la formulazione degli obiettivi e delle direttive generali per l'attività amministrativa e per la gestione;
b) assicura la realizzazione dei piani, dei programmi e dei progetti ed il conseguimento degli obiettivi generali fissati dalla Giunta;
c) propone alla Giunta gli atti concernenti l'istituzione delle direzioni, con l'indicazione delle materie di competenza;
d) assegna le risorse finanziarie, umane e strumentali alle strutture di vertice dell'amministrazione sulla base dei criteri definiti dalla Giunta regionale;
e) impartisce direttive, nel rispetto di quanto stabilito dalla Giunta regionale, per la definizione dei programmi gestionali annuali delle direzioni e per la relativa attuazione;
f) sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei direttori preposti alle direzioni di cui all'articolo 4 ter, comma 1, lettera a), ed esercita i poteri sostitutivi in caso di inerzia, dandone comunicazione ai componenti della Giunta regionale;
g) coordina l'attività dei direttori preposti alle direzioni di cui all'articolo 4 ter, comma 1, lettere b) e b bis) (165)

Parole così sostituite con l.r. 4 agosto 2015, n. 63, art. 1.

, ed esercita poteri di impulso in caso di inerzia, dandone comunicazione ai componenti della Giunta regionale;
g bis) definisce con proprio atto, nei casi di cui all’articolo 4 ter, comma 2 bis, le modalità di raccordo fra la direzione nell’ambito della quale è costituito il settore e la direzione generale della Giunta regionale o la direzione che se ne avvale, con particolare riferimento all’esercizio delle funzioni di cui all’articolo 7, comma 1, lettere h), i) e j); (166)

Lettera inserita con l.r. 4 agosto 2015, n. 63, art. 1.

h) presiede il Comitato di direzione, di cui all'articolo 5;
i) gestisce i rapporti con gli enti e gli organismi dipendenti della Regione, ivi compresi quelli di consulenza della Giunta regionale, con gli enti locali, con gli organi ed organismi dello Stato e con gli altri enti a carattere nazionale, con gli organi ed organismi comunitari e internazionali;
j) assicura il raccordo con il Segretario generale del Consiglio regionale di cui all’ articolo 18 della legge regionale 5 febbraio 2008, n. 4 (Autonomia dell’Assemblea legislativa regionale) per i profili tecnici che attengono ai rapporti fra Giunta e Consiglio;
k) esercita le funzioni disciplinari nei confronti dei responsabili delle strutture di cui all’articolo 40 e trasmette all’ufficio competente per i procedimenti disciplinari gli atti relativi a violazioni che, ai sensi della vigente normativa nazionale, comportano sanzioni più gravi di quelle di sua competenza;
l) adotta i provvedimenti organizzativi attuativi dei passaggi di competenze tra direzioni stabiliti dalla Giunta regionale in corso di legislatura;
m) esercita i poteri ed i compiti di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, in attuazione di quanto previsto all'articolo 4, comma 2;
n) svolge ogni altra funzione attribuitagli da leggi e regolamenti regionali.
4. Il Direttore generale, in caso di assenza temporanea, è sostituito da un direttore o da un dirigente a tempo indeterminato da lui designato.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Note soppresse.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 14 dicembre 2009, n. 75 , art. 101.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola così sostituita con l.r. 14 dicembre 2009, n. 75 , art. 102.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 14 dicembre 2009, n. 75 , art. 103.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 14 dicembre 2009, n. 75 , art. 104.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma prima aggiunto con l.r. 8 febbraio 2010, n. 4 , art. 2; poi comma così sostituito con l.r. 5 agosto 2022, n. 29 , art. 55 , comma 5.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Note soppresse.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma prima inserito con l.r. 11 maggio 2010, n. 36 , art. 1, comma 2, ed ora così modificato con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 43, comma 3. Le modifiche introdotte sono entrate in vigore dalla decima legislatura ai sensi della l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 85.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma prima sostituito con l.r. 11 maggio 2010, n. 36 , art. 2, ed ora così sostituito con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 44, comma 3. Le modifiche introdotte sono entrate in vigore dalla decima legislatura ai sensi della l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 85 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma prima inserito con l.r. 11 maggio 2010, n. 36 , art. 2, ed ora così sostituito con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 44, comma 4. Le modifiche introdotte sono entrate in vigore dalla decima legislatura ai sensi della l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 85.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con l.r. 21 giugno 2010, n. 38 , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole abrogate con l.r. 21 giugno 2010, n. 38 , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 21 giugno 2010, n. 38 , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma aggiunto con l.r. 21 giugno 2010, n. 38 , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con l.r. 21 giugno 2010, n. 38 , art. 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma abrogato con l.r. 21 giugno 2010, n. 38 , art. 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 21 giugno 2010, n. 38 , art. 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Periodo abrogato con l.r. 21 giugno 2010, n. 38 , art. 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma aggiunto con l.r. 21 giugno 2010, n. 38 , art. 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 21 giugno 2010, n. 38 , art. 3.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo prima sostituito con l.r. 17 novembre 2010, n. 57 , art. 2, ed ora così sostituito con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 3.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo prima sostituito con l.r. 17 novembre 2010, n. 57 , art. 3, ed ora così sostituito con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 7.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo prima sostituito con l.r. 17 novembre 2010, n. 57 , art. 4, ed ora così sostituito con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art.8.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo prima sostituito con l.r. 17 novembre 2010, n. 57 , art. 5, ed ora così sostituito con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art.9.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma abrogato con l.r. 17 novembre 2010, n. 57 , art. 6.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo prima sostituito con l.r. 17 novembre 2010, n. 57 , art. 7, ed ora abrogato con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art.11.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Note soppresse.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo prima sostituito con l.r. 17 novembre 2010, n. 57 , art. 14, ed ora così sostituito con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 19.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma abrogato con l.r. 17 novembre 2010, n. 57 , art. 15.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Rubrica così sostituita con l.r. 17 novembre 2010, n. 57 , art. 16.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo prima sostituito con l.r. 17 novembre 2010, n. 57 , art. 17, ed ora così sostituito con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 22.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 17 novembre 2010, n. 57 , art. 18.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con l.r. 17 novembre 2010, n. 57 , art. 19.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con l.r. 17 novembre 2010, n. 57 , art. 20.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con l.r. 17 novembre 2010, n. 57 , art. 21.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma prima inserito con l.r. 21 marzo 2011, n. 10 , art. 74, ed ora abrogato con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 26.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola così sostituita con l.r. 21 marzo 2011, n. 10 , art. 75.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Note soppresse.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 152.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 153.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Note soppresse.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 109.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 112.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 113.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 114.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 115.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 116.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Note soppresse.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma prima sostituito con l.r. 24 dicembre 2013, n. 77 , art. 60; poi comma così sostituito con l.r. 5 agosto 2022, n. 29 , art. 56 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma prima inserito con l.r. 24 dicembre 2013, n. 77 , art. 61, poi sostituito con l.r. 5 agosto 2014, n. 49 , art. 1, ed infine abrogato con l.r. 2 novembre 2017, n. 64 , art. 7 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con l.r. 4 agosto 2014, n. 46 , art. 6.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera aggiunta con l.r. 5 agosto 2014, n. 49 , art. 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 5 agosto 2014, n. 49 , art. 3.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera aggiunta con l.r. 5 agosto 2014, n. 49 , art. 4.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 5 agosto 2014, n. 49 , art. 4.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 5 agosto 2014, n. 49 , art. 5.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 2, comma 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 2, comma 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera aggiunta con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 2, comma 3.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 4.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 5.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 6.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola soppressa con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 10.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 10.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 12.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo prima sostituito con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 13, e poi così sostituito con l.r. 19 febbraio 2016, n. 12 , art. 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo abrogato con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 14.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 15.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 16.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Rubrica così sostituita con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 17, comma 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 17, comma 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 17, comma 5.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 17, comma 3.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 18.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Rubrica così sostituita con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 20, comma 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 20, comma 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 20, comma 3.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 21.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 23, comma 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 23, comma 3.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 23, comma 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole inserite con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 24.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole inserite con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 25, comma 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole aggiunte con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 26, comma 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 28, comma 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 28, comma 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera aggiunta con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 29, comma 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 30, comma 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera aggiunta con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 30, comma 3.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 30, comma 4.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole soppresse con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 31, comma 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Note soppresse.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo prima inserito con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 32, ed ora così sostituito con l.r. 2 novembre 2017, n. 64 , art. 13 . Le modifiche introdotte dall'art. 13 della l.r. 2 novembre 2017, n. 64 , sono entrate in vigore a seguito delle modifiche apportate al d.p.g.r. 33/R/2010 dal d.p.g.r. 6/R/2011.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Note soppresse.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 35, comma 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 35, comma 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 36, comma 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 36, comma 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma abrogato con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 36, comma 3.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 37, comma 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 37, comma 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 38, comma 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 38, comma 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 39, comma 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così modificato con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 41, comma 1, lettera a) e b). Le modifiche introdotte sono entrate in vigore dalla decima legislatura ai sensi della l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 85.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole inserite con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 41, comma 2. Le modifiche introdotte sono entrate in vigore dalla decima legislatura ai sensi della l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 85.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 41 , comma 3. Le modifiche introdotte sono entrate in vigore dalla X legislatura ai sensi della l.r. 30 dicembre 2014, n, 90 , art. 85 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma aggiunto con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 41, comma 4. Le modifiche introdotte sono entrate in vigore dalla decima legislatura ai sensi della l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 85 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo prima inserito con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 42, le modifiche introdotte sono entrate in vigore dalla decima legislatura ai sensi della l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 85 .,ed ora così sostituito con l.r. 3 marzo 2015, n. 24 , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così modificato con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 43,comma 1, lettera a) e b). Le modifiche introdotte sono entrate in vigore dalla decima legislatura ai sensi della l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 85 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Periodo così sostituito con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 43, comma 2. Le modifiche introdotte sono entrate in vigore dalla decima legislatura ai sensi della l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 85.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Note soppresse.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma abrogato con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 44, comma 1. Le modifiche introdotte sono entrate in vigore dalla decima legislatura ai sensi dellal.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 85 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 44, comma 2. Le modifiche introdotte sono entrate in vigore dalla decima legislatura ai sensi della l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 85.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma abrogato con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 44, comma 5. Le modifiche introdotte sono entrate in vigore dalla decima legislatura ai sensi della a l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 85.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 45, comma 1. Le modifiche introdotte sono entrate in vigore dalla decima legislatura ai sensi della l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 85.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 45, comma 2. Le modifiche introdotte sono entrate in vigore dalla decima legislatura ai sensi della l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 85.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma prima sostituito con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 45, comma 3, le modifiche introdotte sono entrate in vigore dalla decima legislatura ai sensi della l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 85 , e poi comma così sostituito con l.r. 19 febbraio 2016, n. 12 , art. 6.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma abrogato con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 45, comma 4. Le modifiche introdotte sono entrate in vigore dalla decima legislatura ai sensi della l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 85.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così modificato con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 45, comma 5. Le modifiche introdotte sono entrate in vigore dalla decima legislatura ai sensi della l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 85.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole inserite con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 46, comma 1. Le modifiche introdotte sono entrate in vigore dalla decima legislatura ai sensi della l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 85.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 46, comma 2. Le modifiche introdotte sono entrate in vigore dalla decima legislatura ai sensi della l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 85.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma abrogato con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 46, comma 3. Le modifiche introdotte sono entrate in vigore dalla decima legislatura ai sensi della l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 85.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola soppressa con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 46, comma 4. Le modifiche introdotte sono entrate in vigore dalla decima legislatura ai sensi della l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 85.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo abrogato con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 47. Le modifiche introdotte sono entrate in vigore dalla decima legislatura ai sensi della a l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 85.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 48, comma 1. Le modifiche introdotte sono entrate in vigore dalla decima legislatura ai sensi della l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 85.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma abrogato con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 48, comma 2. Le modifiche introdotte sono entrate in vigore dalla decima legislatura ai sensi della l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 85.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole inserite con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 49, comma 1. Le modifiche introdotte sono entrate in vigore dalla decima legislatura ai sensi della l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 85.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 49, comma 2. Le modifiche introdotte sono entrate in vigore dalla decima legislatura ai sensi della l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 85.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola soppressa con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 50, comma 1. Le modifiche introdotte sono entrate in vigore dalla decima legislatura ai sensi della l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 85.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma abrogato con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 50, comma 2. Le modifiche introdotte sono entrate in vigore dalla decima legislatura ai sensi della l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 85.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole soppresse con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 51, comma 1. Le modifiche introdotte sono entrate in vigore dalla decima legislatura ai sensi della l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 85.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 51, comma 2, le modifiche introdotte sono entrate in vigore dalla decima legislatura ai sensi della l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 85. , poi così sostituito con l.r. 7 gennaio 2023, n. 2 , art. 6 . Ora l' art. 3 della l.r. 19 maggio 2023, n. 23 , a far data dalla sua entrata in vigore, dispone la vigenza del testo antecedente le modifiche.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 52, comma 1. Le modifiche introdotte sono entrate in vigore dalla decima legislatura ai sensi della l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 85.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole soppresse con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 52, comma 2. Le modifiche introdotte sono entrate in vigore dalla decima legislatura ai sensi della l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 85.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole aggiunte con l.r. 20 luglio 2015, n. 58 , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 20 luglio 2015, n. 58 , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Numero così sostituito con l.r. 20 luglio 2015, n. 58 , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 4 agosto 2015, n. 63 , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera inserita con l.r. 4 agosto 2015, n. 63 , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con l.r. 4 agosto 2015, n. 63 , art. 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera aggiunta con l.r. 4 agosto 2015, n. 63 , art. 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con l.r. 4 agosto 2015, n. 63 , art. 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 4 agosto 2015, n. 63 , art. 3.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera aggiunta con l.r. 4 agosto 2015, n. 63 , art. 4.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera aggiunta con l.r. 4 agosto 2015, n. 63 , art. 4.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 4 agosto 2015, n. 63 , art. 4.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola soppressa con l.r. 4 agosto 2015, n. 63 , art. 5.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera inserita con l.r. 4 agosto 2015, n. 63 , art. 5.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole inserite con l.r. 4 agosto 2015, n. 63 , art. 6.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma abrogato con l.r. 4 agosto 2015, n. 63 , art. 7.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole soppresse con l.r. 4 agosto 2015, n. 63 , art. 8.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera inserita con l.r. 19 febbraio 2016, n. 12 , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con l.r. 19 febbraio 2016, n. 12 , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 19 febbraio 2016, n. 12 , art. 3.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con l.r. 19 febbraio 2016, n. 12 , art. 4, poi comma sostituito con l.r. 10 maggio 2022 , n. 14 , art. 5.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma aggiunto con l.r. 19 febbraio 2016, n. 12 , art. 5.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Rubrica così sostituita con l.r. 19 febbraio 2016, n. 12 , art. 6.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 19 febbraio 2016, n. 12 , art. 6.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole aggiunte con l.r. 19 febbraio 2016, n. 12 , art. 6.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con l.r. 19 febbraio 2016, n. 12 , art. 7.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 30 maggio 2017, n. 25 , art. 12.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con l.r. 2 novembre 2017, n. 64 , art. 1 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 2 novembre 2017, n. 64 , art. 2 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 2 novembre 2017, n. 64 , art. 3 . Le modifiche introdotte dall'art. 3 della l.r. 2 novembre 2017, n. 64 , sono entrate in vigore a seguito delle modifiche apportate al d.p.g.r. 33/R/2010 dal d.p.g.r. 6/R/2011.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 2 novembre 2017, n. 64 , art. 4 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 2 novembre 2017, n. 64 , art. 7 . Per l'applicazione di questa disposizione si veda anche il comma 3 dell'art. 27 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con l.r. 2 novembre 2017, n. 64 , art. 7 . Per l'applicazione di questa disposizione si veda anche il comma 3 dell'art. 27 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con l.r. 2 novembre 2017, n. 64 , art. 7 . Per l'applicazione di questa disposizione si veda anche il comma 3 dell'art. 27 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 2 novembre 2017, n. 64 , art. 7 . Per l'applicazione di questa disposizione si veda anche il comma 3 dell'art. 27 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola così sostituita con l.r. 2 novembre 2017, n. 64 , art. 8 . Le modifiche introdotte dall'art. 8 della l.r. 2 novembre 2017, n. 64 , sono entrate in vigore a seguito delle modifiche apportate al d.p.g.r. 33/R/2010 dal d.p.g.r. 6/R/2011.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 2 novembre 2017, n. 64 , art. 9 . Le modifiche introdotte dall'art. 9 della l.r. 2 novembre 2017, n. 64 , sono entrate in vigore a seguito delle modifiche apportate al d.p.g.r. 33/R/2010 dal d.p.g.r. 6/R/2011.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 2 novembre 2017, n. 64 , art. 10 . Le modifiche introdotte dall'art. 10 della l.r. 2 novembre 2017, n. 64 , sono entrate in vigore a seguito delle modifiche apportate al d.p.g.r. 33/R/2010 dal d.p.g.r. 6/R/2011.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma aggiunto con l.r. 2 novembre 2017, n. 64 , art. 10 . Le modifiche introdotte dall'art. 10 della l.r. 2 novembre 2017, n. 64 , sono entrate in vigore a seguito delle modifiche apportate al d.p.g.r. 33/R/2010 dal d.p.g.r. 6/R/2011.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola aggiunta con l.r. 2 novembre 2017, n. 64 , art. 11 . Le modifiche introdotte dall'art. 11 della l.r. 2 novembre 2017, n. 64 , sono entrate in vigore a seguito delle modifiche apportate al d.p.g.r. 33/R/2010 dal d.p.g.r. 6/R/2011.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Alinea così sostituito con l.r. 2 novembre 2017, n. 64 , art. 11 . Le modifiche introdotte dall'art. 11 della l.r. 2 novembre 2017, n. 64 , sono entrate in vigore a seguito delle modifiche apportate al d.p.g.r. 33/R/2010 dal d.p.g.r. 6/R/2011.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola aggiunta con l.r. 2 novembre 2017, n. 64 , art. 11 . Le modifiche introdotte dall'art. 11 della l.r. 2 novembre 2017, n. 64 , sono entrate in vigore a seguito delle modifiche apportate al d.p.g.r. 33/R/2010 dal d.p.g.r. 6/R/2011.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 2 novembre 2017, n. 64 , art. 11 . Le modifiche introdotte dall'art. 11 della l.r. 2 novembre 2017, n. 64 , sono entrate in vigore a seguito delle modifiche apportate al d.p.g.r. 33/R/2010 dal d.p.g.r. 6/R/2011.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 2 novembre 2017, n. 64 , art. 12 . Le modifiche introdotte dall'art. 12 della l.r. 2 novembre 2017, n. 64 , sono entrate in vigore a seguito delle modifiche apportate al d.p.g.r. 33/R/2010 dal d.p.g.r. 6/R/2011.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 2 novembre 2017, n. 64 , art. 14 . Le modifiche introdotte dall'art. 14 della l.r. 2 novembre 2017, n. 64 , sono entrate in vigore a seguito delle modifiche apportate al d.p.g.r. 33/R/2010 dal d.p.g.r. 6/R/2011.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 2 novembre 2017, n. 64 , art. 15 . Le modifiche introdotte dall'art. 15 della l.r. 2 novembre 2017, n. 64 , sono entrate in vigore a seguito delle modifiche apportate al d.p.g.r. 33/R/2010 dal d.p.g.r. 6/R/2011.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Rubrica così sostituita con l.r. 2 novembre 2017, n. 64 , art. 16 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 2 novembre 2017, n. 64 , art. 16 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Rubrica così sostituita con l.r. 2 novembre 2017, n. 64 , art. 18 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 2 novembre 2017, n. 64 , art. 19 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 2 novembre 2017, n. 64 , art. 21 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 2 novembre 2017, n. 64 , art. 22 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con l.r. 2 novembre 2017, n. 64 , art. 23 . Le modifiche introdotte dall'art. 23 della l.r. 2 novembre 2017, n. 64 , sono entrate in vigore a seguito delle modifiche apportate al d.p.g.r. 33/R/2010 dal d.p.g.r. 6/R/2011.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo prima inserito con l.r. 29 giugno 2018, n. 32 , art. 5 ; ed ora abrogato con l.r. 5 agosto 2021, n. 29 , art. 21 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Rubrica così sostituita con l.r. 29 giugno 2018, n. 32 , art. 6 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Per interpretazione autentica vedi l.r. 5 dicembre 2018, n. 68 , art. 5.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 7 gennaio 2019, n. 3 , art. 9 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 7 gennaio 2019, n. 3 , art. 11 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 21 luglio 2020, n. 63 , art. 1 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 21 luglio 2020, n. 63 , art. 3 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 21 luglio 2020, n. 63 , art. 4 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo sostituito con l.r. 21 luglio 2020, n. 63 , art. 5 ed ora così sostituito con l.r. 20 luglio 2023, n. 29 , art. 32.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 21 luglio 2020, n. 63 , art. 6 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 21 luglio 2020, n. 63 , art. 7 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 21 luglio 2020, n. 63 , art. 8 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 21 luglio 2020, n. 63 , art. 9 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Rubrica così sostituita con l.r. 21 luglio 2020, n. 63 , art. 10 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Alinea così sostituita con l.r. 21 luglio 2020, n. 63 , art. 10 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 21 luglio 2020, n. 63 , art. 10 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 21 luglio 2020, n. 63 , art. 11 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 13 luglio 2021, n. 22 , art. 2 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 13 luglio 2021, n. 22 , art. 3 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 5 agosto 2021, n. 29 , art. 18 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola così sostituita con l.r. 5 agosto 2021, n. 29 , art. 20 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 5 agosto 2021, n. 29 , art. 23 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 10 maggio 2022, n. 14 , art. 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Periodo soppresso con l.r. 5 agosto 2022, n. 29 , art. 53 , comma 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 5 agosto 2022, n. 29 , art. 53 , comma 3.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 5 agosto 2022, n. 29 , art. 53 , comma 4.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 5 agosto 2022, n. 29 , art. 54 ,comma 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Periodo soppresso con l.r. 5 agosto 2022, n. 29 , art. 54 , comma 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma abrogato con l.r. 5 agosto 2022, n. 29 , art. 54 , comma 3.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con l.r. 5 agosto 2022, n. 29 , art. 55 , comma 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole aggiunte con l.r. 5 agosto 2022, n. 29 , art. 55 , comma 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con l.r. 5 agosto 2022, n. 29 , art. 55 , comma 3.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con l.r. 5 agosto 2022, n. 29 , art. 55 , comma 4.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 5 agosto 2022, n. 29 , art. 56 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 5 agosto 2022, n. 29 , art. 57 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma prima inserito con l.r. 5 agosto 2022, n. 29 , art. 58 ; poi così sostituito con l.r. 11 maggio 2023, n. 22 , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con l.r. 5 agosto 2022, n. 29 , art. 59 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole soppresse con l.r. 7 gennaio 2023, n. 2 , art. 4 . Ora l' art. 3 della l.r. 19 maggio 2023, n. 23 , a far data dalla sua entrata in vigore, dispone la vigenza del testo antecedente le modifiche.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole soppresse con l.r. 7 gennaio 2023, n. 2 , art. 5 . Ora l' art. 3 della l.r. 19 maggio 2023, n. 23 , a far data dalla sua entrata in vigore, dispone la vigenza del testo antecedente le modifiche.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Periodo abrogato con l.r. 7 gennaio 2023, n. 2 , art. 7 . Ora l' art. 2 della l.r. 19 maggio 2023, n. 23 , a far data dalla sua entrata in vigore, dispone la vigenza del periodo nel testo precedentemente abrogato.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma abrogato con l.r. 7 gennaio 2023, n. 2 , art. 7 . Ora l' art. 2 della l.r. 19 maggio 2023, n. 23 , a far data dalla sua entrata in vigore, dispone la vigenza del comma nel testo precedentemente abrogato.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Periodo abrogato con l.r. 7 gennaio 2023, n. 2 , art. 7 . Ora l' art. 2 della l.r. 19 maggio 2023, n. 23 , a far data dalla sua entrata in vigore, dispone la vigenza del periodo nel testo precedentemente abrogato.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma abrogato con l.r. 7 gennaio 2023, n. 2 , art. 7 . Ora l'art. 2 della l.r. 19 maggio 2023, n. 23 , a far data dalla sua entrata in vigore, dispone la vigenza del comma nel testo precedentemente abrogato.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Periodo abrogato con l.r. 7 gennaio 2023, n. 2 , art. 7 . Ora l'art. 2 della l.r. 19 maggio 2023, n. 23 , a far data dalla sua entrata in vigore, dispone la vigenza del periodo nel testo precedentemente abrogato.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo abrogato con l.r. 7 gennaio 2023, n. 2 , art. 7 .. Ora l'art. 2 della l.r. 19 maggio 2023, n. 23 , a far data dalla sua entrata in vigore, dispone la vigenza dell'articolo nel testo precedentemente abrogato.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma abrogato con l.r. 7 gennaio 2023, n. 2 , art. 7 . Ora l'art. 2 della l.r. 19 maggio 2023, n. 23 , a far data dalla sua entrata in vigore, dispone la vigenza del comma nel testo precedentemente abrogato.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Periodo abrogato con l.r. 7 gennaio 2023, n. 2 , art. 7 . Ora l'art. 2 della l.r. 19 maggio 2023, n. 23 , a far data dalla sua entrata in vigore, dispone la vigenza del periodo nel testo precedentemente abrogato.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma abrogato con l.r. 7 gennaio 2023, n. 2 , art. 7 . Ora l'art. 2 della l.r. 19 maggio 2023, n. 23 , a far data dalla sua entrata in vigore, dispone la vigenza del comma nel testo precedentemente abrogato.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Periodo abrogato con l.r. 7 gennaio 2023, n. 2 , art. 7 . Ora l'art. 2 della l.r. 19 maggio 2023, n. 23 , a far data dalla sua entrata in vigore, dispone la vigenza del periodo nel testo precedentemente abrogato.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma abrogato con l.r. 7 gennaio 2023, n. 2 , art. 7 . Ora l'art. 2 della l.r. 19 maggio 2023, n. 23 , a far data dalla sua entrata in vigore, dispone la vigenza del comma nel testo precedentemente abrogato.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Periodo abrogato con l.r. 7 gennaio 2023, n. 2 , art. 7 . Ora l'art. 2 della l.r. 19 maggio 2023, n. 23 , a far data dalla sua entrata in vigore, dispone la vigenza del periodo nel testo precedentemente abrogato.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma abrogato con l.r. 7 gennaio 2023, n. 2 , art. 7 . Ora l'art. 2 della l.r. 19 maggio 2023, n. 23 , a far data dalla sua entrata in vigore, dispone la vigenza del comma nel testo precedentemente abrogato.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole aggiunte conl.r. 28 marzo 2023, n. 14 , art. 1 , comma 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 28 marzo 2023, n. 14 , art. 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole inserite con l.r. 28 marzo 2023, n. 14 , art. 3 , comma 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole inserite con l.r. 28 marzo 2023, n. 14 , art. 4 , comma 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con l.r. 28 marzo 2023, n. 14 , art. 4 , comma 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite l.r. 28 marzo 2023, n. 14 , art. 4 , comma 3.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 19 maggio 2023, n. 23 , art. 6.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 20 luglio 2023, n. 29 , art. 27.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 20 luglio 2023, n. 29 , art. 28.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 20 luglio 2023, n. 29 , art. 29.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 20 luglio 2023, n. 29 , art. 30.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola così sostituita con l.r. 20 luglio 2023, n. 29 , art. 31.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 20 luglio 2023, n. 29 , art. 33.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 20 luglio 2023, n. 29 , art. 34.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con l.r. 20 luglio 2023, n. 29 , art. 34.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola così sostituita con l.r. 20 luglio 2023, n. 29 , art. 36.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola così sostituita con l.r. 20 luglio 2023, n. 29 , art. 37.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola così sostituita con l.r. 20 luglio 2023, n. 29 , art. 38.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 20 luglio 2023, n. 29 , art. 38.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 20 luglio 2023, n. 29 , art. 39.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 20 luglio 2023, n. 29 , art. 39.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola così sostituita con l.r. 20 luglio 2023, n. 29 , art. 39.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 20 luglio 2023, n. 29 , art. 40.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 20 luglio 2023, n. 29 , art. 40.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 20 luglio 2023, n. 29 , art. 41.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 20 luglio 2023, n. 29 , art. 42.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 20 luglio 2023, n. 29 , art. 43.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 20 luglio 2023, n. 29 , art. 44.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.