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Legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1

Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale.

Bollettino Ufficiale n. 1, parte prima, del 16 gennaio 2009

SEZIONE I
- Struttura operativa della Giunta regionale
Art. 3
1. La struttura organizzativa della Giunta regionale si articola in:
a) Direzione generale della Giunta regionale;
c) settori e posizioni dirigenziali individuali.
3. La Direzione generale e le direzioni (367)

Parole così sostituite con l.r. 20 maggio 2026, n. 7, art. 2.

sono le strutture di vertice dell'amministrazione a supporto degli organi di governo della Regione.
4. La Giunta regionale, con propria deliberazione, su proposta del Direttore generale, istituisce e definisce le competenze delle direzioni.
4 bis. L’esercizio delle funzioni e delle attribuzioni di cui alla l.r. 63/2005 è affidato all’Avvocatura regionale, struttura di livello dirigenziale equiparata a settore, dotata di autonomia e indipendenza rispetto alle strutture di vertice di cui al comma 3. Per l’esercizio delle funzioni di carattere gestionale di cui all’articolo 9, l’Avvocatura regionale riferisce alla Direzione generale. (368)

Comma aggiunto con l.r. 20 maggio 2026, n. 7, art. 2.

Art. 4
1. La Direzione generale della Giunta regionale è gerarchicamente sovraordinata alle direzioni e ne assicura l'esercizio organico e coordinato delle funzioni. In particolare ad essa spetta:
a) la direzione, la vigilanza e il controllo sullo svolgimento delle funzioni trasversali di supporto al fine di garantire la coerenza tra gli obiettivi definiti dagli organi di governo e le risorse da assegnare per il relativo raggiungimento;
b) il coordinamento delle attività per l'attuazione delle politiche di settore al fine di garantire il raggiungimento delle priorità definite dagli organi di governo, per il conseguimento di specifici obiettivi istituzionali e la realizzazione di interventi in aree di particolare interesse regionale.
2. Fermo restando quanto previsto al comma 1, il Presidente della Giunta regionale può definire con proprio decreto ulteriori competenze della Direzione Generale con riferimento a funzioni di particolare rilievo istituzionale.
Art. 4 bis
1. Alla Direzione generale della Giunta regionale è preposto il Direttore generale.
2. Il Direttore generale assicura la rispondenza complessiva dell’attività della struttura organizzativa della Regione e degli enti e organismi dipendenti agli obiettivi definiti dalla Giunta regionale, il costante raccordo con gli indirizzi impartiti dagli organi di direzione politica e la coerenza generale dei profili organizzativi, finanziari e giuridici dell’azione regionale.
3. In particolare il Direttore generale:
a) svolge attività di supporto all'azione di indirizzo della Giunta per la formulazione degli obiettivi e delle direttive generali per l'attività amministrativa e per la gestione;
b) assicura la realizzazione dei piani, dei programmi e dei progetti ed il conseguimento degli obiettivi generali fissati dalla Giunta;
c) propone alla Giunta gli atti concernenti l'istituzione delle direzioni, con l'indicazione delle materie di competenza;
d) assegna le risorse finanziarie, umane e strumentali alle strutture di vertice dell'amministrazione e all’Avvocatura regionale (369)

Parole inserite con l.r. 20 maggio 2026, n. 7, art. 3.

sulla base dei criteri definiti dalla Giunta regionale;
e) impartisce direttive, nel rispetto di quanto stabilito dalla Giunta regionale, per la definizione dei programmi gestionali annuali delle direzioni e dell’Avvocatura regionale (369)

Parole inserite con l.r. 20 maggio 2026, n. 7, art. 3.

e per la relativa attuazione;
f) sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei direttori preposti alle direzioni di cui all'articolo 4 ter, comma 1, lettera a), e dell’Avvocatura regionale, limitatamente alle attività gestionali di cui all’articolo 9, (369)

Parole inserite con l.r. 20 maggio 2026, n. 7, art. 3.

ed esercita i poteri sostitutivi in caso di inerzia, dandone comunicazione ai componenti della Giunta regionale;
g) coordina l'attività dei direttori preposti alle direzioni di cui all'articolo 4 ter, comma 1, lettere b) e b bis) (165)

Parole così sostituite con l.r. 4 agosto 2015, n. 63, art. 1.

, ed esercita poteri di impulso in caso di inerzia, dandone comunicazione ai componenti della Giunta regionale;
g bis) definisce con proprio atto, nei casi di cui all’articolo 4 ter, comma 2 bis, le modalità di raccordo fra la direzione nell’ambito della quale è costituito il settore e la direzione generale della Giunta regionale o la direzione che se ne avvale, con particolare riferimento all’esercizio delle funzioni di cui all’articolo 7, comma 1, lettere h), i) e j); (166)

Lettera inserita con l.r. 4 agosto 2015, n. 63, art. 1.

h) presiede il Comitato di direzione, di cui all'articolo 5;
i) gestisce i rapporti con gli enti e gli organismi dipendenti della Regione, ivi compresi quelli di consulenza della Giunta regionale, con gli enti locali, con gli organi ed organismi dello Stato e con gli altri enti a carattere nazionale, con gli organi ed organismi comunitari e internazionali;
j) assicura il raccordo con il Segretario generale del Consiglio regionale di cui all’ articolo 18 della legge regionale 5 febbraio 2008, n. 4 (Autonomia dell’Assemblea legislativa regionale) per i profili tecnici che attengono ai rapporti fra Giunta e Consiglio;
k) esercita le funzioni disciplinari nei confronti dei responsabili delle strutture di cui all’articolo 40 e del dirigente avvocato di cui all’articolo 5 bis, (369)

Parole inserite con l.r. 20 maggio 2026, n. 7, art. 3.

e trasmette all’ufficio competente per i procedimenti disciplinari gli atti relativi a violazioni che, ai sensi della vigente normativa nazionale, comportano sanzioni più gravi di quelle di sua competenza;
l) adotta i provvedimenti organizzativi attuativi dei passaggi di competenze tra direzioni stabiliti dalla Giunta regionale in corso di legislatura;
m) esercita i poteri ed i compiti di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, in attuazione di quanto previsto all'articolo 4, comma 2;
m bis) adotta i provvedimenti di natura organizzativa, attuativi di quanto previsto dall’articolo 6, comma 3, nei confronti dell’Avvocatura regionale, nel rispetto dell’autonomia ed indipendenza della struttura e delle competenze ad essa affidate ai sensi della l.r. 63/2005; (370)

Lettera aggiunta con l.r. 20 maggio 2026, n. 7, art. 3.

n) svolge ogni altra funzione attribuitagli da leggi e regolamenti regionali.
4. Il Direttore generale, in caso di assenza temporanea, è sostituito da un direttore o da un dirigente a tempo indeterminato da lui designato.
Art. 4 ter
1. Le direzioni sono istituite per:
a) lo svolgimento delle funzioni trasversali di supporto all'azione dell'intera struttura organizzativa;
b bis) il coordinamento e raccordo intersettoriale per il conseguimento di specifici obiettivi istituzionali o la realizzazione di interventi in aree di particolare interesse regionale. (168)

Lettera aggiunta con l.r. 4 agosto 2015, n. 63, art. 2.

2. A ciascuna direzione è preposto un direttore.
2 bis. Ove previsto nel decreto del Presidente della Giunta regionale di cui all’articolo 4, comma 2, o nella deliberazione di cui all’articolo 3, comma 4, la Direzione generale della Giunta regionale o le direzioni esercitano le proprie competenze anche avvalendosi di settori istituiti nell’ambito di altra direzione, dalla quale dipendono funzionalmente. (169)

Comma inserito con l.r. 4 agosto 2015, n. 63, art. 2.

3. Con deliberazione della Giunta regionale possono essere determinati i criteri per la differenziazione delle direzioni sulla base della complessità delle funzioni svolte.
Art. 5
1. Il Comitato di direzione è composto dal Direttore generale e dai direttori preposti alle direzioni di cui all'articolo 4 ter, comma 1. Il dirigente avvocato di cui all’articolo 5 bis partecipa alle sedute del Comitato nelle ipotesi di trattazione di argomenti di sua competenza. (371)

Comma così sostituito con l.r. 20 maggio 2026, n. 7, art. 4.

2. Il Comitato è convocato e presieduto dal Direttore generale.
3. Il Comitato esprime obbligatoriamente il proprio parere sulle proposte di legge, sui regolamenti, sugli atti di programmazione generale, sui programmi settoriali di indirizzo e sugli atti di organizzazione di competenza della Giunta regionale.
4. La Giunta regionale, con propria deliberazione, specifica le competenze e le modalità di funzionamento del Comitato.
5. Alle riunioni del Comitato partecipa il Segretario generale del Consiglio regionale in caso di trattazione di argomenti di interesse comune alla Giunta e al Consiglio.
Art. 5 bis
1. All’Avvocatura regionale è preposto un dirigente avvocato, nominato dal Presidente della Giunta regionale, su proposta del Direttore generale, con un incarico di durata non inferiore a tre anni né superiore a cinque, rinnovabile.
2. Il dirigente avvocato può essere scelto fra dirigenti di ruolo regionali o di altre amministrazioni pubbliche che abbiano esercitato per almeno cinque anni la professione di avvocato abilitato al patrocinio alle giurisdizioni superiori e che abbiano acquisito una documentata e qualificata esperienza professionale nel settore pubblicistico.
3. Il dirigente avvocato può essere scelto anche tra soggetti esterni al ruolo dirigenziale delle amministrazioni pubbliche, in possesso dei requisiti di cui al comma 2, maturati in posizioni dirigenziali o nell’area più elevata del sistema di classificazione previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) di riferimento in enti pubblici, o in analoghe posizioni presso enti pubblici economici o aziende private o tra soggetti che provengano dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature o dai ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato.
4. Al dirigente avvocato si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni concernenti i compiti e le funzioni del responsabile di settore, di cui all’articolo 9.
5. In caso di assenza temporanea il dirigente avvocato è sostituito, per l’esercizio delle attività gestionali di cui all’articolo 9, da altro direttore o dirigente individuato dal Direttore generale. Per l’esercizio delle attribuzioni di cui all’articolo 3 della l.r. 63/2005, il Direttore generale può individuare come sostituto, un avvocato dell’Avvocatura regionale.
6. In caso di vacanza dell’incarico di dirigente avvocato, il Direttore generale, per un periodo di sei mesi, rinnovabile una sola volta, attribuisce ad un altro direttore o dirigente da lui individuato l’esercizio delle funzioni gestionali di cui all’articolo 9. Per l’esercizio delle attribuzioni di cui alla l.r. 63/2005, il Direttore generale si avvale di uno o più avvocati dell’Avvocatura regionale.
Art. 6
1. I settori sono le strutture a responsabilità dirigenziale costituite all'interno delle strutture di vertice dell'amministrazione.
2. I settori sono le strutture dirigenziali costituite per lo svolgimento di un insieme di competenze e di attività, in relazione ai servizi erogati, ai processi gestiti o allo svolgimento di attività professionali specialistiche.
3. Con deliberazione della Giunta regionale sono determinati i criteri per l’individuazione della complessità dei settori e per la differenziazione dei medesimi.
4. Per assicurare lo svolgimento delle funzioni amministrative e gestionali connesse all’espletamento dell’attività di commissario ai sensi della legge regionale 31 ottobre 2001, n. 53 (Disciplina dei commissari nominati dalla Regione), possono essere costituite strutture commissariali equiparate a settori.
5. Sulla base dei criteri individuati dalla Giunta regionale possono essere costituite posizioni dirigenziali individuali per lo svolgimento di attività a contenuto specialistico.

Note del Redattore:

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Note soppresse.

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Articolo inserito con l.r. 14 dicembre 2009, n. 75 , art. 101.

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Parola così sostituita con l.r. 14 dicembre 2009, n. 75 , art. 102.

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Articolo inserito con l.r. 14 dicembre 2009, n. 75 , art. 103.

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Articolo inserito con l.r. 14 dicembre 2009, n. 75 , art. 104.

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Comma prima aggiunto con l.r. 8 febbraio 2010, n. 4 , art. 2; poi comma così sostituito con l.r. 5 agosto 2022, n. 29 , art. 55 , comma 5.

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Note soppresse.

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Comma prima inserito con l.r. 11 maggio 2010, n. 36 , art. 1, comma 2, ed ora così modificato con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 43, comma 3. Le modifiche introdotte sono entrate in vigore dalla decima legislatura ai sensi della l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 85.

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Comma prima sostituito con l.r. 11 maggio 2010, n. 36 , art. 2, poi sostituito con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 44, comma 3 con modifiche introdotte che sono entrate in vigore dalla decima legislatura ai sensi della l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 85 . Infine comma così sostituito con l.r. 10 dicembre 2025, n. 60 , art. 2 .

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Comma prima inserito con l.r. 11 maggio 2010, n. 36 , art. 2, ed ora così sostituito con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 44, comma 4. Le modifiche introdotte sono entrate in vigore dalla decima legislatura ai sensi della l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 85. Infine, comma abrogato con l.r. 10 dicembre 2025, n. 60 , art. 2 .

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Nota soppressa.

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Lettera così sostituita con l.r. 21 giugno 2010, n. 38 , art. 1.

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Parole abrogate con l.r. 21 giugno 2010, n. 38 , art. 1.

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Comma così sostituito con l.r. 21 giugno 2010, n. 38 , art. 1.

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Comma aggiunto con l.r. 21 giugno 2010, n. 38 , art. 1.

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Lettera così sostituita con l.r. 21 giugno 2010, n. 38 , art. 2.

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Comma abrogato con l.r. 21 giugno 2010, n. 38 , art. 2.

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Parole così sostituite con l.r. 21 giugno 2010, n. 38 , art. 2.

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Periodo abrogato con l.r. 21 giugno 2010, n. 38 , art. 2.

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Comma aggiunto con l.r. 21 giugno 2010, n. 38 , art. 2.

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Articolo così sostituito con l.r. 21 giugno 2010, n. 38 , art. 3.

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Nota soppressa.

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Articolo prima sostituito con l.r. 17 novembre 2010, n. 57 , art. 2, ed ora così sostituito con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 3.

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Articolo prima sostituito con l.r. 17 novembre 2010, n. 57 , art. 3, ed ora così sostituito con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 7.

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Articolo prima sostituito con l.r. 17 novembre 2010, n. 57 , art. 4, ed ora così sostituito con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art.8.

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Articolo prima sostituito con l.r. 17 novembre 2010, n. 57 , art. 5, ed ora così sostituito con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art.9.

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Comma abrogato con l.r. 17 novembre 2010, n. 57 , art. 6.

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Articolo prima sostituito con l.r. 17 novembre 2010, n. 57 , art. 7, ed ora abrogato con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art.11.

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Note soppresse.

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Articolo prima sostituito con l.r. 17 novembre 2010, n. 57 , art. 14, ed ora così sostituito con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 19.

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Comma abrogato con l.r. 17 novembre 2010, n. 57 , art. 15.

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Rubrica così sostituita con l.r. 17 novembre 2010, n. 57 , art. 16.

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Articolo prima sostituito con l.r. 17 novembre 2010, n. 57 , art. 17, ed ora così sostituito con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 22.

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Articolo così sostituito con l.r. 17 novembre 2010, n. 57 , art. 18.

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Comma inserito con l.r. 17 novembre 2010, n. 57 , art. 19.

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Comma inserito con l.r. 17 novembre 2010, n. 57 , art. 20.

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Comma inserito con l.r. 17 novembre 2010, n. 57 , art. 21.

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Nota soppressa.

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Comma prima inserito con l.r. 21 marzo 2011, n. 10 , art. 74, ed ora abrogato con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 26.

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Parola così sostituita con l.r. 21 marzo 2011, n. 10 , art. 75.

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Note soppresse.

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Comma così sostituito con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 152.

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Parole così sostituite con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 153.

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Note soppresse.

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Comma così sostituito con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 109.

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Nota soppressa.

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Comma inserito con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 112.

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Comma inserito con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 113.

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Comma inserito con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 114.

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Comma inserito con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 115.

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Comma inserito con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 116.

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Note soppresse.

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Comma prima sostituito con l.r. 24 dicembre 2013, n. 77 , art. 60; poi comma così sostituito con l.r. 5 agosto 2022, n. 29 , art. 56 .

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Comma prima inserito con l.r. 24 dicembre 2013, n. 77 , art. 61, poi sostituito con l.r. 5 agosto 2014, n. 49 , art. 1, ed infine abrogato con l.r. 2 novembre 2017, n. 64 , art. 7 .

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Comma inserito con l.r. 4 agosto 2014, n. 46 , art. 6.

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Lettera aggiunta con l.r. 5 agosto 2014, n. 49 , art. 2 e poi così sostituita con l.r. 20 gennaio 2026, n. 1, art. 1.

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Comma così sostituito con l.r. 5 agosto 2014, n. 49 , art. 3.

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Lettera aggiunta con l.r. 5 agosto 2014, n. 49 , art. 4.

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Parole così sostituite con l.r. 5 agosto 2014, n. 49 , art. 4.

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Comma così sostituito con l.r. 5 agosto 2014, n. 49 , art. 5.

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Articolo inserito con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 1.

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Lettera così sostituita con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 2, comma 1.

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Lettera così sostituita con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 2, comma 2.

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Lettera aggiunta con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 2, comma 3.

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Articolo così sostituito con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 4.

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Articolo inserito con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 5.

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Articolo inserito con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 6.

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Parola soppressa con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 10.

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Comma così sostituito con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 10.

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Articolo così sostituito con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 12.

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Articolo prima sostituito con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 13, e poi così sostituito con l.r. 19 febbraio 2016, n. 12 , art. 2.

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Articolo abrogato con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 14.

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Articolo così sostituito con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 15.

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Articolo così sostituito con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 16.

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Rubrica così sostituita con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 17, comma 1.

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Parole così sostituite con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 17, comma 2.

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Nota soppressa.

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Parole così sostituite con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 17, comma 5.

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Comma così sostituito con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 17, comma 3.

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Articolo così sostituito con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 18.

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Rubrica così sostituita con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 20, comma 1.

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Parole così sostituite con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 20, comma 2.

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Comma così sostituito con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 20, comma 3.

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Articolo inserito con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 21.

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Parole così sostituite con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 23, comma 1.

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Parole così sostituite con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 23, comma 3.

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Comma così sostituito con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 23, comma 2.

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Parole inserite con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 24.

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Parole inserite con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 25, comma 1.

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Nota soppressa.

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Parole aggiunte con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 26, comma 2.

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Nota soppressa.

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Parole così sostituite con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 28, comma 1.

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Comma così sostituito con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 28, comma 2.

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Lettera aggiunta con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 29, comma 1.

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Nota soppressa.

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Lettera così sostituita con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 30, comma 2.

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Lettera aggiunta con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 30, comma 3.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 30, comma 4.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole soppresse con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 31, comma 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Note soppresse.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo prima inserito con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 32, ed ora così sostituito con l.r. 2 novembre 2017, n. 64 , art. 13 . Le modifiche introdotte dall'art. 13 della l.r. 2 novembre 2017, n. 64 , sono entrate in vigore a seguito delle modifiche apportate al d.p.g.r. 33/R/2010 dal d.p.g.r. 6/R/2011.

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Note soppresse.

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Comma così sostituito con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 35, comma 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 35, comma 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 36, comma 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 36, comma 2.

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Comma abrogato con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 36, comma 3.

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Comma così sostituito con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 37, comma 1.

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Comma così sostituito con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 37, comma 2.

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Comma così sostituito con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 38, comma 1.

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Comma inserito con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 38, comma 2.

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Parole così sostituite con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 39, comma 1.

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Nota soppressa.

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Comma così modificato con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 41, comma 1, lettera a) e b). Le modifiche introdotte sono entrate in vigore dalla decima legislatura ai sensi della l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 85.

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Nota soppressa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole inserite con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 41, comma 2. Le modifiche introdotte sono entrate in vigore dalla decima legislatura ai sensi della l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 85.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 41 , comma 3. Le modifiche introdotte sono entrate in vigore dalla X legislatura ai sensi della l.r. 30 dicembre 2014, n, 90 , art. 85 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma aggiunto con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 41, comma 4. Le modifiche introdotte sono entrate in vigore dalla decima legislatura ai sensi della l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 85 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo prima inserito con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 42, le modifiche introdotte sono entrate in vigore dalla decima legislatura ai sensi della l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 85 .,ed ora così sostituito con l.r. 3 marzo 2015, n. 24 , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così modificato con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 43,comma 1, lettera a) e b). Le modifiche introdotte sono entrate in vigore dalla decima legislatura ai sensi della l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 85 .

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Nota soppressa.

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Periodo così sostituito con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 43, comma 2. Le modifiche introdotte sono entrate in vigore dalla decima legislatura ai sensi della l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 85.

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Note soppresse.

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Comma abrogato con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 44, comma 1. Le modifiche introdotte sono entrate in vigore dalla decima legislatura ai sensi dellal.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 85 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 44, comma 2. Le modifiche introdotte sono entrate in vigore dalla decima legislatura ai sensi della l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 85.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma abrogato con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 44, comma 5. Le modifiche introdotte sono entrate in vigore dalla decima legislatura ai sensi della a l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 85.

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Parole così sostituite con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 45, comma 1. Le modifiche introdotte sono entrate in vigore dalla decima legislatura ai sensi della l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 85.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 45, comma 2. Le modifiche introdotte sono entrate in vigore dalla decima legislatura ai sensi della l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 85.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma prima sostituito con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 45, comma 3, le modifiche introdotte sono entrate in vigore dalla decima legislatura ai sensi della l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 85 , e poi comma così sostituito con l.r. 19 febbraio 2016, n. 12 , art. 6.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma abrogato con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 45, comma 4. Le modifiche introdotte sono entrate in vigore dalla decima legislatura ai sensi della l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 85.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così modificato con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 45, comma 5. Le modifiche introdotte sono entrate in vigore dalla decima legislatura ai sensi della l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 85.

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Nota soppressa.

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Parole inserite con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 46, comma 1. Le modifiche introdotte sono entrate in vigore dalla decima legislatura ai sensi della l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 85.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 46, comma 2. Le modifiche introdotte sono entrate in vigore dalla decima legislatura ai sensi della l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 85.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma abrogato con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 46, comma 3. Le modifiche introdotte sono entrate in vigore dalla decima legislatura ai sensi della l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 85.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola soppressa con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 46, comma 4. Le modifiche introdotte sono entrate in vigore dalla decima legislatura ai sensi della l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 85.

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Articolo abrogato con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 47. Le modifiche introdotte sono entrate in vigore dalla decima legislatura ai sensi della a l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 85.

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Parole così sostituite con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 48, comma 1. Le modifiche introdotte sono entrate in vigore dalla decima legislatura ai sensi della l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 85.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma abrogato con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 48, comma 2. Le modifiche introdotte sono entrate in vigore dalla decima legislatura ai sensi della l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 85.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole inserite con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 49, comma 1. Le modifiche introdotte sono entrate in vigore dalla decima legislatura ai sensi della l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 85.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 49, comma 2. Le modifiche introdotte sono entrate in vigore dalla decima legislatura ai sensi della l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 85.

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Nota soppressa.

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Parola soppressa con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 50, comma 1. Le modifiche introdotte sono entrate in vigore dalla decima legislatura ai sensi della l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 85.

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Comma abrogato con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 50, comma 2. Le modifiche introdotte sono entrate in vigore dalla decima legislatura ai sensi della l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 85.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole soppresse con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 51, comma 1. Le modifiche introdotte sono entrate in vigore dalla decima legislatura ai sensi della l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 85.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 51, comma 2, le modifiche introdotte sono entrate in vigore dalla decima legislatura ai sensi della l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 85. , poi così sostituito con l.r. 7 gennaio 2023, n. 2 , art. 6 . Ora l' art. 3 della l.r. 19 maggio 2023, n. 23 , a far data dalla sua entrata in vigore, dispone la vigenza del testo antecedente le modifiche.

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Comma così sostituito con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 52, comma 1. Le modifiche introdotte sono entrate in vigore dalla decima legislatura ai sensi della l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 85.

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Parole soppresse con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 52, comma 2. Le modifiche introdotte sono entrate in vigore dalla decima legislatura ai sensi della l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 85.

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Parole aggiunte con l.r. 20 luglio 2015, n. 58 , art. 1.

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Comma così sostituito con l.r. 20 luglio 2015, n. 58 , art. 1.

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Numero così sostituito con l.r. 20 luglio 2015, n. 58 , art. 1.

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Parole così sostituite con l.r. 4 agosto 2015, n. 63 , art. 1.

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Lettera inserita con l.r. 4 agosto 2015, n. 63 , art. 1.

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Lettera così sostituita con l.r. 4 agosto 2015, n. 63 , art. 2.

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Lettera aggiunta con l.r. 4 agosto 2015, n. 63 , art. 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con l.r. 4 agosto 2015, n. 63 , art. 2.

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Nota soppressa.

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Lettera aggiunta con l.r. 4 agosto 2015, n. 63 , art. 4.

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Lettera aggiunta con l.r. 4 agosto 2015, n. 63 , art. 4.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 4 agosto 2015, n. 63 , art. 4.

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Parola soppressa con l.r. 4 agosto 2015, n. 63 , art. 5.

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Lettera inserita con l.r. 4 agosto 2015, n. 63 , art. 5.

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Parole inserite con l.r. 4 agosto 2015, n. 63 , art. 6.

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Nota soppressa.

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Comma abrogato con l.r. 4 agosto 2015, n. 63 , art. 7.

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Parole soppresse con l.r. 4 agosto 2015, n. 63 , art. 8.

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Lettera inserita con l.r. 19 febbraio 2016, n. 12 , art. 1.

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Comma inserito con l.r. 19 febbraio 2016, n. 12 , art. 1.

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Parole così sostituite con l.r. 19 febbraio 2016, n. 12 , art. 3.

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Comma inserito con l.r. 19 febbraio 2016, n. 12 , art. 4, poi comma sostituito con l.r. 10 maggio 2022 , n. 14 , art. 5.

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Comma aggiunto con l.r. 19 febbraio 2016, n. 12 , art. 5, quindi così sostituito con l.r. 10 dicembre 2025 , n. 60 , art. 1 .

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Rubrica così sostituita con l.r. 19 febbraio 2016, n. 12 , art. 6.

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Comma così sostituito con l.r. 19 febbraio 2016, n. 12 , art. 6.

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Parole aggiunte con l.r. 19 febbraio 2016, n. 12 , art. 6.

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Comma inserito con l.r. 19 febbraio 2016, n. 12 , art. 7.

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Parole così sostituite con l.r. 30 maggio 2017, n. 25 , art. 12.

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Lettera così sostituita con l.r. 2 novembre 2017, n. 64 , art. 1 .

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Comma così sostituito con l.r. 2 novembre 2017, n. 64 , art. 2 .

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Parole così sostituite con l.r. 2 novembre 2017, n. 64 , art. 3 . Le modifiche introdotte dall'art. 3 della l.r. 2 novembre 2017, n. 64 , sono entrate in vigore a seguito delle modifiche apportate al d.p.g.r. 33/R/2010 dal d.p.g.r. 6/R/2011.

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Comma così sostituito con l.r. 2 novembre 2017, n. 64 , art. 4 .

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Nota soppressa.

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Comma così sostituito con l.r. 2 novembre 2017, n. 64 , art. 7 . Per l'applicazione di questa disposizione si veda anche il comma 3 dell'art. 27 .

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Comma inserito con l.r. 2 novembre 2017, n. 64 , art. 7 . Per l'applicazione di questa disposizione si veda anche il comma 3 dell'art. 27 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con l.r. 2 novembre 2017, n. 64 , art. 7 . Per l'applicazione di questa disposizione si veda anche il comma 3 dell'art. 27 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 2 novembre 2017, n. 64 , art. 7 . Per l'applicazione di questa disposizione si veda anche il comma 3 dell'art. 27 .

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Parola così sostituita con l.r. 2 novembre 2017, n. 64 , art. 8 . Le modifiche introdotte dall'art. 8 della l.r. 2 novembre 2017, n. 64 , sono entrate in vigore a seguito delle modifiche apportate al d.p.g.r. 33/R/2010 dal d.p.g.r. 6/R/2011.

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Articolo così sostituito con l.r. 2 novembre 2017, n. 64 , art. 9 . Le modifiche introdotte dall'art. 9 della l.r. 2 novembre 2017, n. 64 , sono entrate in vigore a seguito delle modifiche apportate al d.p.g.r. 33/R/2010 dal d.p.g.r. 6/R/2011.

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Comma così sostituito con l.r. 2 novembre 2017, n. 64 , art. 10 . Le modifiche introdotte dall'art. 10 della l.r. 2 novembre 2017, n. 64 , sono entrate in vigore a seguito delle modifiche apportate al d.p.g.r. 33/R/2010 dal d.p.g.r. 6/R/2011.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma aggiunto con l.r. 2 novembre 2017, n. 64 , art. 10 . Le modifiche introdotte dall'art. 10 della l.r. 2 novembre 2017, n. 64 , sono entrate in vigore a seguito delle modifiche apportate al d.p.g.r. 33/R/2010 dal d.p.g.r. 6/R/2011.

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Parola aggiunta con l.r. 2 novembre 2017, n. 64 , art. 11 . Le modifiche introdotte dall'art. 11 della l.r. 2 novembre 2017, n. 64 , sono entrate in vigore a seguito delle modifiche apportate al d.p.g.r. 33/R/2010 dal d.p.g.r. 6/R/2011.

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Alinea così sostituito con l.r. 2 novembre 2017, n. 64 , art. 11 . Le modifiche introdotte dall'art. 11 della l.r. 2 novembre 2017, n. 64 , sono entrate in vigore a seguito delle modifiche apportate al d.p.g.r. 33/R/2010 dal d.p.g.r. 6/R/2011.

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Parola aggiunta con l.r. 2 novembre 2017, n. 64 , art. 11 . Le modifiche introdotte dall'art. 11 della l.r. 2 novembre 2017, n. 64 , sono entrate in vigore a seguito delle modifiche apportate al d.p.g.r. 33/R/2010 dal d.p.g.r. 6/R/2011.

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Parole così sostituite con l.r. 2 novembre 2017, n. 64 , art. 11 . Le modifiche introdotte dall'art. 11 della l.r. 2 novembre 2017, n. 64 , sono entrate in vigore a seguito delle modifiche apportate al d.p.g.r. 33/R/2010 dal d.p.g.r. 6/R/2011.

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Articolo così sostituito con l.r. 2 novembre 2017, n. 64 , art. 12 . Le modifiche introdotte dall'art. 12 della l.r. 2 novembre 2017, n. 64 , sono entrate in vigore a seguito delle modifiche apportate al d.p.g.r. 33/R/2010 dal d.p.g.r. 6/R/2011.

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Articolo così sostituito con l.r. 2 novembre 2017, n. 64 , art. 14 . Le modifiche introdotte dall'art. 14 della l.r. 2 novembre 2017, n. 64 , sono entrate in vigore a seguito delle modifiche apportate al d.p.g.r. 33/R/2010 dal d.p.g.r. 6/R/2011.

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Articolo inserito con l.r. 2 novembre 2017, n. 64 , art. 15 . Le modifiche introdotte dall'art. 15 della l.r. 2 novembre 2017, n. 64 , sono entrate in vigore a seguito delle modifiche apportate al d.p.g.r. 33/R/2010 dal d.p.g.r. 6/R/2011.

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Rubrica così sostituita con l.r. 2 novembre 2017, n. 64 , art. 16 .

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Parole così sostituite con l.r. 2 novembre 2017, n. 64 , art. 16 .

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Rubrica così sostituita con l.r. 2 novembre 2017, n. 64 , art. 18 .

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Articolo così sostituito con l.r. 2 novembre 2017, n. 64 , art. 19 .

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Comma così sostituito con l.r. 2 novembre 2017, n. 64 , art. 21 .

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Comma così sostituito con l.r. 2 novembre 2017, n. 64 , art. 22 .

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Comma inserito con l.r. 2 novembre 2017, n. 64 , art. 23 . Le modifiche introdotte dall'art. 23 della l.r. 2 novembre 2017, n. 64 , sono entrate in vigore a seguito delle modifiche apportate al d.p.g.r. 33/R/2010 dal d.p.g.r. 6/R/2011.

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Articolo prima inserito con l.r. 29 giugno 2018, n. 32 , art. 5 ; ed ora abrogato con l.r. 5 agosto 2021, n. 29 , art. 21 .

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Rubrica così sostituita con l.r. 29 giugno 2018, n. 32 , art. 6 .

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Nota soppressa.

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Per interpretazione autentica vedi l.r. 5 dicembre 2018, n. 68 , art. 5.

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Comma così sostituito con l.r. 7 gennaio 2019, n. 3 , art. 9 .

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Comma così sostituito con l.r. 7 gennaio 2019, n. 3 , art. 11 .

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Nota soppressa.

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Nota soppressa.

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Comma prima sostituito con l.r. 21 luglio 2020, n. 63 , art. 1 , poi così sostituito con l.r. 6 giugno 2025, n. 28 , art. 3 .

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Nota soppressa.

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Comma così sostituito con l.r. 21 luglio 2020, n. 63 , art. 3 .

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Parole così sostituite con l.r. 21 luglio 2020, n. 63 , art. 4 .

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Articolo sostituito con l.r. 21 luglio 2020, n. 63 , art. 5 ed ora così sostituito con l.r. 20 luglio 2023, n. 29 , art. 32.

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Comma così sostituito con l.r. 21 luglio 2020, n. 63 , art. 6 .

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Comma così sostituito con l.r. 21 luglio 2020, n. 63 , art. 7 .

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Parole così sostituite con l.r. 21 luglio 2020, n. 63 , art. 8 .

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Parole così sostituite con l.r. 21 luglio 2020, n. 63 , art. 9 .

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Rubrica così sostituita con l.r. 21 luglio 2020, n. 63 , art. 10 .

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Alinea così sostituita con l.r. 21 luglio 2020, n. 63 , art. 10 .

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Comma così sostituito con l.r. 21 luglio 2020, n. 63 , art. 10 .

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Articolo così sostituito con l.r. 21 luglio 2020, n. 63 , art. 11 .

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Nota soppressa.

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Parole così sostituite con l.r. 13 luglio 2021, n. 22 , art. 3 .

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Nota soppressa.

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Parole così sostituite con l.r. 5 agosto 2021, n. 29 , art. 18 .

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Parola così sostituita con l.r. 5 agosto 2021, n. 29 , art. 20 .

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Parole così sostituite con l.r. 5 agosto 2021, n. 29 , art. 23 .

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Parole così sostituite con l.r. 10 maggio 2022, n. 14 , art. 2.

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Periodo soppresso con l.r. 5 agosto 2022, n. 29 , art. 53 , comma 1.

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Parole così sostituite con l.r. 5 agosto 2022, n. 29 , art. 53 , comma 3.

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Comma così sostituito con l.r. 5 agosto 2022, n. 29 , art. 53 , comma 4.

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Parole così sostituite con l.r. 5 agosto 2022, n. 29 , art. 54 ,comma 1.

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Periodo soppresso con l.r. 5 agosto 2022, n. 29 , art. 54 , comma 2.

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Comma abrogato con l.r. 5 agosto 2022, n. 29 , art. 54 , comma 3.

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Lettera così sostituita con l.r. 5 agosto 2022, n. 29 , art. 55 , comma 1.

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Parole aggiunte con l.r. 5 agosto 2022, n. 29 , art. 55 , comma 2.

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Comma inserito con l.r. 5 agosto 2022, n. 29 , art. 55 , comma 3.

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Comma inserito con l.r. 5 agosto 2022, n. 29 , art. 55 , comma 4.

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Comma così sostituito con l.r. 5 agosto 2022, n. 29 , art. 56 .

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Articolo così sostituito con l.r. 5 agosto 2022, n. 29 , art. 57 .

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Comma prima inserito con l.r. 5 agosto 2022, n. 29 , art. 58 ; poi così sostituito con l.r. 11 maggio 2023 , n. 22 , art. 1.

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Lettera così sostituita con l.r. 5 agosto 2022, n. 29 , art. 59 .

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Parole soppresse con l.r. 7 gennaio 2023, n. 2 , art. 4 . Ora l' art. 3 della l.r. 19 maggio 2023, n. 23 , a far data dalla sua entrata in vigore, dispone la vigenza del testo antecedente le modifiche.

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Parole soppresse con l.r. 7 gennaio 2023, n. 2 , art. 5 . Ora l' art. 3 della l.r. 19 maggio 2023, n. 23 , a far data dalla sua entrata in vigore, dispone la vigenza del testo antecedente le modifiche.

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Periodo abrogato con l.r. 7 gennaio 2023, n. 2 , art. 7 . Ora l' art. 2 della l.r. 19 maggio 2023, n. 23 , a far data dalla sua entrata in vigore, dispone la vigenza del periodo nel testo precedentemente abrogato.

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Comma abrogato con l.r. 7 gennaio 2023, n. 2 , art. 7 . Ora l' art. 2 della l.r. 19 maggio 2023, n. 23 , a far data dalla sua entrata in vigore, dispone la vigenza del comma nel testo precedentemente abrogato.

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Periodo abrogato con l.r. 7 gennaio 2023, n. 2 , art. 7 . Ora l' art. 2 della l.r. 19 maggio 2023, n. 23 , a far data dalla sua entrata in vigore, dispone la vigenza del periodo nel testo precedentemente abrogato.

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Comma abrogato con l.r. 7 gennaio 2023, n. 2 , art. 7 . Ora l'art. 2 della l.r. 19 maggio 2023, n. 23 , a far data dalla sua entrata in vigore, dispone la vigenza del comma nel testo precedentemente abrogato.

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Periodo abrogato con l.r. 7 gennaio 2023, n. 2 , art. 7 . Ora l'art. 2 della l.r. 19 maggio 2023, n. 23 , a far data dalla sua entrata in vigore, dispone la vigenza del periodo nel testo precedentemente abrogato.

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Articolo abrogato con l.r. 7 gennaio 2023, n. 2 , art. 7 .. Ora l'art. 2 della l.r. 19 maggio 2023, n. 23 , a far data dalla sua entrata in vigore, dispone la vigenza dell'articolo nel testo precedentemente abrogato.

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Comma abrogato con l.r. 7 gennaio 2023, n. 2 , art. 7 . Ora l'art. 2 della l.r. 19 maggio 2023, n. 23 , a far data dalla sua entrata in vigore, dispone la vigenza del comma nel testo precedentemente abrogato.

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Periodo abrogato con l.r. 7 gennaio 2023, n. 2 , art. 7 . Ora l'art. 2 della l.r. 19 maggio 2023, n. 23 , a far data dalla sua entrata in vigore, dispone la vigenza del periodo nel testo precedentemente abrogato.

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Comma abrogato con l.r. 7 gennaio 2023, n. 2 , art. 7 . Ora l'art. 2 della l.r. 19 maggio 2023, n. 23 , a far data dalla sua entrata in vigore, dispone la vigenza del comma nel testo precedentemente abrogato. Infine comma così sostituito con l.r. 10 dicembre 2025, n. 60 , art. 2 .

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Periodo abrogato con l.r. 7 gennaio 2023, n. 2 , art. 7 . Ora l'art. 2 della l.r. 19 maggio 2023, n. 23 , a far data dalla sua entrata in vigore, dispone la vigenza del periodo nel testo precedentemente abrogato.

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Comma abrogato con l.r. 7 gennaio 2023, n. 2 , art. 7 . Ora l'art. 2 della l.r. 19 maggio 2023, n. 23 , a far data dalla sua entrata in vigore, dispone la vigenza del comma nel testo precedentemente abrogato.

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Periodo abrogato con l.r. 7 gennaio 2023, n. 2 , art. 7 . Ora l'art. 2 della l.r. 19 maggio 2023, n. 23 , a far data dalla sua entrata in vigore, dispone la vigenza del periodo nel testo precedentemente abrogato.

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Comma abrogato con l.r. 7 gennaio 2023, n. 2 , art. 7 . Successivamente l'art. 2 della l.r. 19 maggio 2023, n. 23 , a far data dalla sua entrata in vigore, dispone la vigenza del comma nel testo precedentemente abrogato. Infine, comma così sostituito con l.r. 10 dicembre 2025, n. 60 , art. 3 .

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Parole aggiunte conl.r. 28 marzo 2023, n. 14 , art. 1 , comma 2.

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Parole così sostituite con l.r. 28 marzo 2023, n. 14 , art. 2.

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Parole inserite con l.r. 28 marzo 2023, n. 14 , art. 3 , comma 1.

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Parole inserite con l.r. 28 marzo 2023, n. 14 , art. 4 , comma 1.

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Comma prima inserito con l.r. 28 marzo 2023, n. 14 , art. 4 , comma 2; poi abrogato con l.r. 20 maggio 2026, n. 7, art. 12 .

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Parole così sostituite l.r. 28 marzo 2023, n. 14 , art. 4 , comma 3.

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Parole così sostituite con l.r. 19 maggio 2023, n. 23 , art. 6.

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Parole così sostituite con l.r. 20 luglio 2023, n. 29 , art. 27.

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Parole così sostituite con l.r. 20 luglio 2023, n. 29 , art. 28.

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Parole così sostituite con l.r. 20 luglio 2023, n. 29 , art. 29.

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Parole così sostituite con l.r. 20 luglio 2023, n. 29 , art. 30.

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Parola così sostituita con l.r. 20 luglio 2023, n. 29 , art. 31.

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Parole così sostituite con l.r. 20 luglio 2023, n. 29 , art. 33.

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Parole così sostituite con l.r. 20 luglio 2023, n. 29 , art. 34.

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Lettera così sostituita con l.r. 20 luglio 2023, n. 29 , art. 34.

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Parola così sostituita con l.r. 20 luglio 2023, n. 29 , art. 36.

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Parola così sostituita con l.r. 20 luglio 2023, n. 29 , art. 37.

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Parola così sostituita con l.r. 20 luglio 2023, n. 29 , art. 38.

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Parole così sostituite con l.r. 20 luglio 2023, n. 29 , art. 38.

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Parole così sostituite con l.r. 20 luglio 2023, n. 29 , art. 39.

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Comma così sostituito con l.r. 20 luglio 2023, n. 29 , art. 39.

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Parola così sostituita con l.r. 20 luglio 2023, n. 29 , art. 39.

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Comma così sostituito con l.r. 20 luglio 2023, n. 29 , art. 40.

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Parole così sostituite con l.r. 20 luglio 2023, n. 29 , art. 40.

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Parole così sostituite con l.r. 20 luglio 2023, n. 29 , art. 41.

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Parole così sostituite con l.r. 20 luglio 2023, n. 29 , art. 42.

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Parole così sostituite con l.r. 20 luglio 2023, n. 29 , art. 43.

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Parole così sostituite con l.r. 20 luglio 2023, n. 29 , art. 44.

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Parole così sostituite con l.r. 3 luglio 2023, n. 25 , art.27.

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La Corte costituzionale con Sito esternosentenza n. 185 del 29 ottobre 2024 si è espressa dichiarando l’illegittimità costituzionale dell’articolo 45 e dell’articolo 49, comma 4, primo periodo, seconda parte, della legge della Regione Toscana 8 gennaio 2009, n. 1 nelle parti in cui prevedono, per le strutture di supporto agli organi politici, uno specifico emolumento che integra le altre voci stipendiali, fisse e continuative, escludendo l’attribuzione di ogni altro beneficio economico. La Corte, inoltre, ha dichiarato inammissibili le restanti questioni sollevate nei confronti della stessa legge regionale 1/2009 e della legge regionale 23/2023 .

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Parole così sostituite con l.r. 6 giugno 2025, n. 28 , art. 3.

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Parole così sostituite conl.r. 6 giugno 2025, n. 28 , art. 6.

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Lettera così sostituita con l.r. 20 gennaio 2026, n. 1 , art. 1.

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Parole così sostituite con l.r. 20 maggio 2026, n. 7, art. 2 .

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Comma così sostituito con l.r. 20 maggio 2026, n. 7, art. 4 .

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Parole così sostituite con l.r. 20 maggio 2026, n. 7, art. 7 .

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Parole così sostituite con l.r. 20 maggio 2026, n. 7, art. 10 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.