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Legge regionale 20 febbraio 2008, n. 9

Norme in materia di tutela e difesa dei consumatori e degli utenti.

Bollettino Ufficiale n. 6, parte prima, del 27 febbraio 2008

Art. 8
- Revoca dei finanziamenti
1. I finanziamenti erogati ai sensi dell’articolo 6 sono revocati in tutto o in parte e le somme corrisposte sono recuperate con le modalità previste nel regolamento di cui all’articolo 9, nei seguenti casi:
a) mancata realizzazione dell’iniziativa per la quale il finanziamento è stato concesso;
b) destinazione dei finanziamenti per finalità diverse da quelle previste negli atti di cui all'articolo 6; (12)

Parole così sostituite con l.r. 31 marzo 2017, n. 15, art. 34.

c) omessa rendicontazione o irregolarità delle spese.
2. In caso di realizzazione dell’iniziativa in modo difforme da quanto previsto dalla convenzione di cui all’articolo 7, o di inosservanza delle previsioni della stessa, le associazioni sono escluse in tutto o in parte dall’accesso ai finanziamenti per l’anno successivo, secondo le modalità previste dal regolamento di cui all’articolo 9.
3. Nel caso in cui ad un’associazione dei consumatori e degli utenti siano revocati i finanziamenti nei casi di cui al comma 1, lettere b) e c), l’associazione medesima è cancellata dall’elenco regionale di cui all’articolo 4 e non potrà esservi riscritta prima di tre anni.

Note del Redattore:

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Nota soppressa.

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Articolo prima sostituito con l.r. 7 gennaio 2015, n. 2 , art. 19, ed ora così sostituito con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 32.

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Rubrica così sostituita con l.r. 7 gennaio 2015, n. 2, art. 20.

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Note soppresse.

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Parole soppresse conl.r. 7 gennaio 2015, n. 2 , art. 20.

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Parole soppresse con l.r. 7 gennaio 2015, n. 2 , art. 21.

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Parole soppresse con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 31.

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Articolo così sostituito con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 33.

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Parole così sostituite con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 34.

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Parole così sostituite con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 35.

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Parole soppresse con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 36.

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Comma così sostituito con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 37.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.