Legge regionale 30 dicembre 2008, n. 73
Norme in materia di sostegno alla innovazione delle attività professionali intellettuali.
Bollettino Ufficiale n. 46, parte prima, del 31 dicembre 2008
Art. 5
Riconoscimento di associazioni, fondazioni e altre istituzioni di carattere privato rappresentative di professionisti prestatori d’opera intellettuale operanti in Toscana. Condizioni per la partecipazione alla commissione regionale
1. Ai fini della partecipazione alla Commissione, le associazioni e fondazioni, operanti in Toscana rappresentative di professionisti che esercitano attività prevalentemente intellettuali regolamentate, di cui alla l. 4/2013, chiedono il riconoscimento della personalità giuridica nel rispetto della normativa statale e regionale in materia. (12)
a) abbiano adottato (14)un proprio autonomo programma di attività, anche se integrato o sinergico al programma perseguito dalla rispettiva associazione nazionale;
b) siano dotati (14) di regole, a tutela dei cittadini, utili ad assicurare la massima trasparenza dei contenuti delle proprie qualifiche professionali;
c) abbiano definito e approvato (14) un codice deontologico e delle norme per affermarne il rispetto, comprese la verifica e le sanzioni in caso di violazione;
d) prevedano (14) un obbligo, adeguatamente sanzionato, di preventiva dichiarazione agli utenti relativamente all’adozione o meno dell’assicurazione di responsabilità professionale, come requisito di adesione all’associazione;
e) provvedano (15) all’aggiornamento professionale annuale dei membri dell’associazione e alla sua realizzazione, anche (15) mediante il ricorso a soggetti terzi, secondo moduli e strumenti idonei a garantire la massima professionalità, nonché la verificabilità delle attività e le relative sanzioni in caso di mancato rispetto;
f) rispettino la normativa per il trattamento dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali). (16)
Note del Redattore:
Comma prima sostituito con l.r. 27 marzo 2015, n. 37 , art. 8, ed ora così sostituito con l.r. 7 febbraio 2017, n. 2 , art. 9.
Comma prima aggiunto con l.r. 7 febbraio 2017, n. 2 , art. 10, ed ora così sostituito con l.r. 27 dicembre 2017, n. 78, art. 11 .
Comma prima aggiunto con l.r. 7 febbraio 2017, n. 2 , art. 10, ed ora abrogato con l.r. 27 dicembre 2017, n. 78, art. 11 .
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.