Menù di navigazione

Legge regionale 30 dicembre 2008, n. 73

Norme in materia di sostegno alla innovazione delle attività professionali intellettuali.

Bollettino Ufficiale n. 46, parte prima, del 31 dicembre 2008

Art. 4
Organizzazione e funzionamento della Commissione (11)

Articolo così sostituito con l.r. 7 febbraio 2017, n. 2, art. 4.

1. La Commissione è nominata a seguito della designazione di almeno dodici (30)

Parola così sostituta con l.r. 28 marzo 2022, n. 11, art. 1.

componenti.
2. La Commissione è convocata dal presidente ogni mese o quando ne facciano richiesta almeno sette membri, ed è integrata dagli assessori regionali competenti nelle materie oggetto di discussione. Al fine di fornire elementi conoscitivi, possono essere invitati alle sedute i responsabili dei settori regionali competenti nelle materie oggetto di discussione.
3. Alle sedute della Commissione possono inoltre essere invitati:
a) rappresentanti del Comitato regionale dei consumatori ed utenti di cui all’articolo 2 della l.r. 9/2008;
b) rappresentanti sindacali dei lavoratori dipendenti degli studi professionali;
c) soggetti rappresentativi del mondo economico.
4. La Commissione, entro le prime tre sedute, approva il regolamento di organizzazione e funzionamento, che disciplina anche le modalità di organizzazione di riunioni tematiche e l’eventuale nomina di un comitato esecutivo.
5. Nella prima seduta i soggetti espressione di professioni ordinistiche e regolamentate designano ciascuno un vicepresidente.
6. I membri della Commissione non percepiscono alcuna indennità o rimborso spese.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 29 dicembre 2010, n. 65 , art. 131.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 21 marzo 2011, n.10 , art. 37.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma prima sostituito con l.r. 27 marzo 2015, n. 37 , art. 8, ed ora così sostituito con l.r. 7 febbraio 2017, n. 2 , art. 9.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 7 febbraio 2017, n. 2 , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola inserita con l.r. 7 febbraio 2017, n. 2 , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con l.r. 7 febbraio 2017, n. 2 , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole soppresse con l.r. 7 febbraio 2017, n. 2 , art. 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con l.r. 7 febbraio 2017, n. 2 , art. 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 7 febbraio 2017, n. 2 , art. 3.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 7 febbraio 2017, n. 2 , art. 4.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 7 febbraio 2017, n. 2 , art. 5.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Alinea così sostituito con l.r. 7 febbraio 2017, n. 2 , art. 5.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 7 febbraio 2017, n. 2 , art. 5.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola inserita con l.r. 7 febbraio 2017, n. 2 , art. 5.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con l.r. 7 febbraio 2017, n. 2 , art. 5.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole inserite con l.r. 7 febbraio 2017, n. 2 , art. 6.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 7 febbraio 2017, n. 2 , art. 6.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma aggiunto con l.r. 7 febbraio 2017, n. 2 , art. 6.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con l.r. 7 febbraio 2017, n. 2 , art. 7.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 7 febbraio 2017, n. 2 , art. 8.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con l.r. 7 febbraio 2017, n. 2 , art. 9.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma abrogato con l.r. 7 febbraio 2017, n. 2 , art. 9.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma prima aggiunto con l.r. 7 febbraio 2017, n. 2 , art. 10, ed ora così sostituito con l.r. 27 dicembre 2017, n. 78, art. 11 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 7 febbraio 2017, n. 2 , art. 11.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 27 dicembre 2017, n. 78, art. 10 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma prima aggiunto con l.r. 7 febbraio 2017, n. 2 , art. 10, ed ora abrogato con l.r. 27 dicembre 2017, n. 78, art. 11 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola così sostituta con l.r. 28 marzo 2022, n. 11, art. 1.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.