Legge regionale 30 dicembre 2008, n. 73
Norme in materia di sostegno alla innovazione delle attività professionali intellettuali.
Bollettino Ufficiale n. 46, parte prima, del 31 dicembre 2008
Art. 4
Organizzazione e funzionamento della Commissione (11)
2. La Commissione è convocata dal presidente ogni mese o quando ne facciano richiesta almeno sette membri, ed è integrata dagli assessori regionali competenti nelle materie oggetto di discussione. Al fine di fornire elementi conoscitivi, possono essere invitati alle sedute i responsabili dei settori regionali competenti nelle materie oggetto di discussione.
3. Alle sedute della Commissione possono inoltre essere invitati:
a) rappresentanti del Comitato regionale dei consumatori ed utenti di cui all’articolo 2 della l.r. 9/2008;
b) rappresentanti sindacali dei lavoratori dipendenti degli studi professionali;
c) soggetti rappresentativi del mondo economico.
4. La Commissione, entro le prime tre sedute, approva il regolamento di organizzazione e funzionamento, che disciplina anche le modalità di organizzazione di riunioni tematiche e l’eventuale nomina di un comitato esecutivo.
5. Nella prima seduta i soggetti espressione di professioni ordinistiche e regolamentate designano ciascuno un vicepresidente.
6. I membri della Commissione non percepiscono alcuna indennità o rimborso spese.
Note del Redattore:
Comma prima sostituito con l.r. 27 marzo 2015, n. 37 , art. 8, ed ora così sostituito con l.r. 7 febbraio 2017, n. 2 , art. 9.
Comma prima aggiunto con l.r. 7 febbraio 2017, n. 2 , art. 10, ed ora così sostituito con l.r. 27 dicembre 2017, n. 78, art. 11 .
Comma prima aggiunto con l.r. 7 febbraio 2017, n. 2 , art. 10, ed ora abrogato con l.r. 27 dicembre 2017, n. 78, art. 11 .
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.