Legge regionale 30 dicembre 2008, n. 73
Norme in materia di sostegno alla innovazione delle attività professionali intellettuali.
Bollettino Ufficiale n. 46, parte prima, del 31 dicembre 2008
Art. 10
Norma finanziaria
1. Ai fini del finanziamento della presente legge, è autorizzata la spesa complessiva di euro 1.400.000,00 di cui euro 400.000,00 per il finanziamento del soggetto consortile multidisciplinare previsto all’articolo 8 cui si fa fronte con le risorse della unità previsionale di base (UPB) 513 “Interventi per lo sviluppo economico e produttivo – Spese correnti” ed euro 1.000.000,00 per la costituzione del fondo regionale di rotazione di cui all’articolo 9 cui si fa fronte con le risorse della UPB 514 “Interventi per lo sviluppo economico e produttivo – Spese di investimento” del bilancio di previsione 2008.
2. Per la copertura degli oneri di cui al comma 1, al bilancio di previsione 2008 è apportata la seguente variazione per competenza e cassa di uguale importo: anno 2008 in diminuzione: UPB 741 “Fondi – Spese correnti” per euro 400.000,00; in aumento: UPB 513 “Interventi per lo sviluppo economico e produttivo – Spese correnti”, per euro 400.000,00.
2 bis. Per la copertura degli oneri di cui all'articolo 9, comma 2 bis, ivi comprese le spese di gestione, è autorizzata la spesa di euro 50.000,00 per l'anno 2018, cui si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 15 “Politiche per il lavoro e la formazione professionale”, Programma 01 “Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2018 – 2020, annualità 2018. (24)
Note del Redattore:
Comma prima sostituito con l.r. 27 marzo 2015, n. 37 , art. 8, ed ora così sostituito con l.r. 7 febbraio 2017, n. 2 , art. 9.
Comma prima aggiunto con l.r. 7 febbraio 2017, n. 2 , art. 10, ed ora così sostituito con l.r. 27 dicembre 2017, n. 78, art. 11 .
Comma prima aggiunto con l.r. 7 febbraio 2017, n. 2 , art. 10, ed ora abrogato con l.r. 27 dicembre 2017, n. 78, art. 11 .
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.