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Legge regionale 30 dicembre 2008, n. 73

Norme in materia di sostegno alla innovazione delle attività professionali intellettuali.

Bollettino Ufficiale n. 46, parte prima, del 31 dicembre 2008

Art. 1
Finalità e oggetto della legge
1. La presente legge, nel rispetto del Sito esternodecreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 30 (Ricognizione dei principi fondamentali in materia di professioni, ai sensi dell'Sito esternoarticolo 1 della L. 5 giugno 2003, n. 131 ), definisce le modalità di raccordo tra la Regione e i soggetti professionali operanti sul territorio regionale al fine di valorizzare ed incentivare l’innovazione delle attività professionali riconoscendole come parte determinante del tessuto economico e sociale toscano, sostenendo anche i diritti degli utenti (5)

Parole così sostituite con l.r. 7 febbraio 2017, n. 2, art. 1.

.
2. La presente legge, in particolare:
a) istituisce e disciplina la Commissione regionale delle professioni, quale sede istituzionale (6)

Parola inserita con l.r. 7 febbraio 2017, n. 2, art. 1.

di raccordo tra la Regione e le professioni;
b) sostiene finanziariamente la costituzione di un soggetto consortile multidisciplinare a servizio dei professionisti e degli utenti, promossa congiuntamente dalle professioni ordinistiche e dalle associazioni di professionisti prestatori d’opera intellettuale;
c) istituisce un apposito fondo di rotazione e disciplina l’adozione di misure per il sostegno all’accesso e all’esercizio delle attività professionali, con particolare attenzione alle donne, ai giovani e alla costituzione di reti e altre forme di aggregazione, anche interdisciplinari, tra professionisti. (7)

Lettera così sostituita con l.r. 7 febbraio 2017, n. 2, art. 1.


Note del Redattore:

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Articolo così sostituito con l.r. 29 dicembre 2010, n. 65 , art. 131.

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Comma così sostituito con l.r. 21 marzo 2011, n.10 , art. 37.

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Comma prima sostituito con l.r. 27 marzo 2015, n. 37 , art. 8, ed ora così sostituito con l.r. 7 febbraio 2017, n. 2 , art. 9.

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Parole così sostituite con l.r. 7 febbraio 2017, n. 2 , art. 1.

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Parola inserita con l.r. 7 febbraio 2017, n. 2 , art. 1.

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Lettera così sostituita con l.r. 7 febbraio 2017, n. 2 , art. 1.

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Parole soppresse con l.r. 7 febbraio 2017, n. 2 , art. 2.

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Lettera così sostituita con l.r. 7 febbraio 2017, n. 2 , art. 2.

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Articolo così sostituito con l.r. 7 febbraio 2017, n. 2 , art. 3.

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Articolo così sostituito con l.r. 7 febbraio 2017, n. 2 , art. 4.

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Comma così sostituito con l.r. 7 febbraio 2017, n. 2 , art. 5.

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Alinea così sostituito con l.r. 7 febbraio 2017, n. 2 , art. 5.

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Parole così sostituite con l.r. 7 febbraio 2017, n. 2 , art. 5.

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Parola inserita con l.r. 7 febbraio 2017, n. 2 , art. 5.

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Lettera così sostituita con l.r. 7 febbraio 2017, n. 2 , art. 5.

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Parole inserite con l.r. 7 febbraio 2017, n. 2 , art. 6.

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Parole così sostituite con l.r. 7 febbraio 2017, n. 2 , art. 6.

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Comma aggiunto con l.r. 7 febbraio 2017, n. 2 , art. 6.

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Lettera così sostituita con l.r. 7 febbraio 2017, n. 2 , art. 7.

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Articolo inserito con l.r. 7 febbraio 2017, n. 2 , art. 8.

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Comma inserito con l.r. 7 febbraio 2017, n. 2 , art. 9.

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Comma abrogato con l.r. 7 febbraio 2017, n. 2 , art. 9.

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Comma prima aggiunto con l.r. 7 febbraio 2017, n. 2 , art. 10, ed ora così sostituito con l.r. 27 dicembre 2017, n. 78, art. 11 .

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Articolo inserito con l.r. 7 febbraio 2017, n. 2 , art. 11.

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Parole così sostituite con l.r. 27 dicembre 2017, n. 78, art. 10 .

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Comma prima aggiunto con l.r. 7 febbraio 2017, n. 2 , art. 10, ed ora abrogato con l.r. 27 dicembre 2017, n. 78, art. 11 .

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Parola così sostituta con l.r. 28 marzo 2022, n. 11, art. 1.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.