Legge regionale 18 dicembre 2008, n. 66
Istituzione del fondo regionale per la non autosufficienza.
Bollettino Ufficiale n. 44, parte prima, del 19 dicembre 2008
Art. 7
- Tipologie delle prestazioni
1. Le prestazioni a carico del fondo sono erogate alle persone anziane non autosufficienti ed alle persone con disabilità (15)entro i limiti e secondo le modalità previste dalla presente legge utilizzando il sistema dei servizi sociosanitari territoriali e sostenendo l'impegno delle famiglie nell'attività di cura e assistenza, al fine di assicurare prioritariamente la risposta domiciliare e la vita indipendente.
2. Le risorse del fondo sono destinate all’erogazione delle prestazioni previste dal piano di assistenza individualizzato (PAI) di cui all'articolo 12 e dal progetto di vita di cui all’articolo 12 bis, (15) nell’ambito delle seguenti tipologie:
a) interventi domiciliari sociosanitari, di aiuto alla persona, forniti in forma diretta dal servizio pubblico;
b) interventi in forma indiretta, domicilari o per la vita indipendente, compresi gli interventi di adattamento domestico per il sostegno della domiciliarità, (16) tramite titoli per l’acquisto di servizi e per il sostegno alle funzioni assistenziali, in coerenza con la programmazione regionale;
c) inserimenti in strutture semiresidenziali;
d) inserimenti temporanei o di sollievo in residenza;
e) inserimenti permanenti in residenza.
3. Le prestazioni, di cui al comma 2 sono assicurate attraverso quote dedicate del fondo, secondo le indicazioni contenute nel piano sanitario e sociale integrato regionale.
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.



