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Legge regionale 18 dicembre 2008, n. 66

Istituzione del fondo regionale per la non autosufficienza.

Bollettino Ufficiale n. 44, parte prima, del 19 dicembre 2008

Art. 7
- Tipologie delle prestazioni
1. Le prestazioni a carico del fondo sono erogate alle persone anziane non autosufficienti ed alle persone con disabilità (15)

Parole così sostituite con l.r. 15 luglio 2025, n. 35, art. 6.

entro i limiti e secondo le modalità previste dalla presente legge utilizzando il sistema dei servizi sociosanitari territoriali e sostenendo l'impegno delle famiglie nell'attività di cura e assistenza, al fine di assicurare prioritariamente la risposta domiciliare e la vita indipendente.
2. Le risorse del fondo sono destinate all’erogazione delle prestazioni previste dal piano di assistenza individualizzato (PAI) di cui all'articolo 12 e dal progetto di vita di cui all’articolo 12 bis, (15)

Parole così sostituite con l.r. 15 luglio 2025, n. 35, art. 6.

nell’ambito delle seguenti tipologie:
a) interventi domiciliari sociosanitari, di aiuto alla persona, forniti in forma diretta dal servizio pubblico;
b) interventi in forma indiretta, domicilari o per la vita indipendente, compresi gli interventi di adattamento domestico per il sostegno della domiciliarità, (16)

Parole inserite con l.r. 15 luglio 2025, n. 35, art. 6.

tramite titoli per l’acquisto di servizi e per il sostegno alle funzioni assistenziali, in coerenza con la programmazione regionale;
c) inserimenti in strutture semiresidenziali;
d) inserimenti temporanei o di sollievo in residenza;
e) inserimenti permanenti in residenza.
3. Le prestazioni, di cui al comma 2 sono assicurate attraverso quote dedicate del fondo, secondo le indicazioni contenute nel piano sanitario e sociale integrato regionale.

Note del Redattore:

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Nota soppressa.

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Comma così sostituito con l.r. 27 marzo 2015, n. 37 , art. 7.

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Comma abrogato con l.r. 27 marzo 2015, n. 37 , art. 7.

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Parole così sostituite con l.r. 9 agosto 2016, n. 58 , art. 27.

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Nota soppressa.

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Parole così sostituite con l.r. 9 agosto 2016, n. 58 , art. 28.

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Nota soppressa.

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Parole così sostituite con l.r. 15 luglio 2025, n. 35, art. 1.

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Parole così sostituite con l.r. 15 luglio 2025, n. 35, art. 2.

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Comma così sostituito con l.r. 15 luglio 2025, n. 35, art. 3.

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Parole così sostituite con l.r. 15 luglio 2025, n. 35, art. 3.

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Parole così sostituite con l.r. 15 luglio 2025, n. 35, art. 4.

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Parole così sostituite con l.r. 15 luglio 2025, n. 35, art. 5.

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Parole così sostituite con l.r. 15 luglio 2025, n. 35, art. 6.

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Lettera così sostituita con l.r. 15 luglio 2025, n. 35, art. 7.

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Articolo così sostituito con l.r. 15 luglio 2025, n. 35, art. 8.

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Articolo così sostituito con l.r. 15 luglio 2025, n. 35, art. 9.

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Articolo così sostituito con l.r. 15 luglio 2025, n. 35, art. 10.

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Parola così sostituita con l.r. 15 luglio 2025, n. 35, art. 12.

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Comma così sostituito con l.r. 15 luglio 2025, n. 35, art. 12.

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Parola così sostituita con l.r. 15 luglio 2025, n. 35, art. 12.

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Rubrica così sostituita con l.r. 15 luglio 2025, n. 35, art. 14.

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Comma così sostituito con l.r. 15 luglio 2025, n. 35, art. 14.

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Rubrica così sostituita con l.r. 15 luglio 2025, n. 35, art. 15.

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Parole così sostituite con l.r. 15 luglio 2025, n. 35, art. 15.

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Parole così sostituite con l.r. 15 luglio 2025, n. 35, art. 16.

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Lettera così sostituita con l.r. 15 luglio 2025, n. 35, art. 16.

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Parole così sostituite con l.r. 15 luglio 2025, n. 35, art. 17.

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Lettera così sostituita con l.r. 15 luglio 2025, n. 35, art. 17.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.