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Legge regionale 18 dicembre 2008, n. 66

Istituzione del fondo regionale per la non autosufficienza.

Bollettino Ufficiale n. 44, parte prima, del 19 dicembre 2008

Art. 5
- Aggiornamento del fondo
1. Al fine di garantire la sostenibilità del sistema e di assicurare l’equilibrio finanziario della gestione del fondo, la Giunta regionale, con riferimento alle previsioni finanziarie contenute nel bilancio, aggiorna annualmente il quadro delle risorse destinate alla non autosufficienza nell’ambito del piano sanitario e sociale integrato regionale, in conformità all’articolo 10 della legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1  (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008).(13)

Parole così sostituite con l.r. 15 luglio 2025, n. 35, art. 4.


Note del Redattore:

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Nota soppressa.

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Comma così sostituito con l.r. 27 marzo 2015, n. 37 , art. 7.

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Comma abrogato con l.r. 27 marzo 2015, n. 37 , art. 7.

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Parole così sostituite con l.r. 9 agosto 2016, n. 58 , art. 27.

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Nota soppressa.

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Parole così sostituite con l.r. 9 agosto 2016, n. 58 , art. 28.

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Nota soppressa.

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Parole così sostituite con l.r. 15 luglio 2025, n. 35, art. 1.

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Parole così sostituite con l.r. 15 luglio 2025, n. 35, art. 2.

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Comma così sostituito con l.r. 15 luglio 2025, n. 35, art. 3.

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Parole così sostituite con l.r. 15 luglio 2025, n. 35, art. 3.

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Parole così sostituite con l.r. 15 luglio 2025, n. 35, art. 4.

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Parole così sostituite con l.r. 15 luglio 2025, n. 35, art. 5.

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Parole così sostituite con l.r. 15 luglio 2025, n. 35, art. 6.

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Lettera così sostituita con l.r. 15 luglio 2025, n. 35, art. 7.

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Articolo così sostituito con l.r. 15 luglio 2025, n. 35, art. 8.

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Articolo così sostituito con l.r. 15 luglio 2025, n. 35, art. 9.

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Articolo così sostituito con l.r. 15 luglio 2025, n. 35, art. 10.

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Parola così sostituita con l.r. 15 luglio 2025, n. 35, art. 12.

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Comma così sostituito con l.r. 15 luglio 2025, n. 35, art. 12.

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Parola così sostituita con l.r. 15 luglio 2025, n. 35, art. 12.

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Rubrica così sostituita con l.r. 15 luglio 2025, n. 35, art. 14.

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Comma così sostituito con l.r. 15 luglio 2025, n. 35, art. 14.

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Rubrica così sostituita con l.r. 15 luglio 2025, n. 35, art. 15.

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Parole così sostituite con l.r. 15 luglio 2025, n. 35, art. 15.

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Parole così sostituite con l.r. 15 luglio 2025, n. 35, art. 16.

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Lettera così sostituita con l.r. 15 luglio 2025, n. 35, art. 16.

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Parole così sostituite con l.r. 15 luglio 2025, n. 35, art. 17.

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Lettera così sostituita con l.r. 15 luglio 2025, n. 35, art. 17.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.