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Legge regionale 18 dicembre 2008, n. 66

Istituzione del fondo regionale per la non autosufficienza.

Bollettino Ufficiale n. 44, parte prima, del 19 dicembre 2008

Art. 3
- Ripartizione e attribuzione del fondo alle zone-distretto
1. Il fondo è ripartito tra le zone-distretto dalla Giunta regionale, sulla base delle indicazioni fornite dalla Conferenza regionale dei sindaci (6)

Nota soppressa.

di cui all’articolo 11 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale), modificata dalla legge regionale 10 novembre 2008, n. 60 , facendo riferimento ai seguenti criteri generali:
a) indicatori di carattere demografico;
b) indicatori relativi all’incidenza della popolazione in condizioni di disabilità e di non autosufficienza ;
c) indicatori relativi alle persone anziane non autosufficienti ed alle persone con disabilità (9)

Parole così sostituite con l.r. 15 luglio 2025, n. 35, art. 2.

accolte nelle strutture residenziali e semiresidenziali.
3. Le risorse attribuite ai sensi del comma 1 sono trasferite con vincolo di destinazione alle società della salute e gestite con contabilità separata per il finanziamento delle prestazioni individuate all’articolo 7.
4. Nelle aree territoriali dove non è costituita la società della salute, le risorse derivanti dal fondo sono assegnate, con vincolo di destinazione, all’azienda unità sanitaria locale competente per territorio, sulla base delle indicazioni della Conferenza zonale integrata di cui all’articolo 12 bis della l.r. 40/2005 (3)

Parole così sostituite con l.r. 9 agosto 2016, n. 58, art. 27.

, e gestite con contabilità separata per il finanziamento delle prestazioni individuate all’articolo 7.

Note del Redattore:

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Nota soppressa.

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Comma così sostituito con l.r. 27 marzo 2015, n. 37 , art. 7.

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Comma abrogato con l.r. 27 marzo 2015, n. 37 , art. 7.

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Parole così sostituite con l.r. 9 agosto 2016, n. 58 , art. 27.

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Nota soppressa.

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Parole così sostituite con l.r. 9 agosto 2016, n. 58 , art. 28.

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Nota soppressa.

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Parole così sostituite con l.r. 15 luglio 2025, n. 35, art. 1.

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Parole così sostituite con l.r. 15 luglio 2025, n. 35, art. 2.

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Comma così sostituito con l.r. 15 luglio 2025, n. 35, art. 3.

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Parole così sostituite con l.r. 15 luglio 2025, n. 35, art. 3.

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Parole così sostituite con l.r. 15 luglio 2025, n. 35, art. 4.

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Parole così sostituite con l.r. 15 luglio 2025, n. 35, art. 5.

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Parole così sostituite con l.r. 15 luglio 2025, n. 35, art. 6.

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Lettera così sostituita con l.r. 15 luglio 2025, n. 35, art. 7.

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Articolo così sostituito con l.r. 15 luglio 2025, n. 35, art. 8.

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Articolo così sostituito con l.r. 15 luglio 2025, n. 35, art. 9.

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Articolo così sostituito con l.r. 15 luglio 2025, n. 35, art. 10.

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Parola così sostituita con l.r. 15 luglio 2025, n. 35, art. 12.

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Comma così sostituito con l.r. 15 luglio 2025, n. 35, art. 12.

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Parola così sostituita con l.r. 15 luglio 2025, n. 35, art. 12.

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Rubrica così sostituita con l.r. 15 luglio 2025, n. 35, art. 14.

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Comma così sostituito con l.r. 15 luglio 2025, n. 35, art. 14.

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Rubrica così sostituita con l.r. 15 luglio 2025, n. 35, art. 15.

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Parole così sostituite con l.r. 15 luglio 2025, n. 35, art. 15.

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Parole così sostituite con l.r. 15 luglio 2025, n. 35, art. 16.

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Lettera così sostituita con l.r. 15 luglio 2025, n. 35, art. 16.

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Parole così sostituite con l.r. 15 luglio 2025, n. 35, art. 17.

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Lettera così sostituita con l.r. 15 luglio 2025, n. 35, art. 17.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.