Legge regionale 18 dicembre 2008, n. 66
Istituzione del fondo regionale per la non autosufficienza.
Bollettino Ufficiale n. 44, parte prima, del 19 dicembre 2008
Art. 20
- Clausola valutativa
1. Entro centottanta giorni dalla conclusione di ciascun ciclo di programmazione pluriennale previsto dal piano regionale non autosufficienza, (35)la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale una relazione in ordine al raggiungimento degli obiettivi della presente legge, contenente in particolare le seguenti informazioni:
a) lo stato di attuazione della legge in relazione agli strumenti della programmazione evidenziando le modalità di raccordo tra i vari soggetti preposti ad essa;
b) l’ammontare del fondo, la sua composizione e la ripartizione tra le zone-distretto;
c) il livello di estensione territoriale dei presìdi previsti dalla legge, quali i PUA, le UVM e le UVMD;(35)
e) i tempi medi di attesa per la definizione del PAI e dei progetti di vita, nonché quelli per l'erogazione delle prestazioni ivi contenute; (37)
f) i risultati raggiunti in merito all’incremento del numero delle persone assistite.
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.



