Legge regionale 18 dicembre 2008, n. 66
Istituzione del fondo regionale per la non autosufficienza.
Bollettino Ufficiale n. 44, parte prima, del 19 dicembre 2008
Art. 14
- Compartecipazione al costo della prestazione(31)
1. Fatto salvo il principio dell’accesso universalistico di tutte le persone che si trovano in condizioni di non autosufficienza e di disabilità alle prestazioni appropriate indicate rispettivamente nel PAI e nel progetto di vita (32), sono previste forme di compartecipazione da parte della persona assistita ai costi delle prestazioni non coperti dai livelli essenziali di assistenza sanitaria ai sensi del regolamento adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013 n. 159 (Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'indicatore della situazione economica equivalente ISEE), secondo fasce economiche e di contribuzione differenziate, disciplinate dagli enti erogatori. A tali fini la Giunta regionale può, con deliberazione, formulare appositi indirizzi. (2)
3. Resta salva la facoltà per i soggetti gestori (5) di intraprendere azioni di recupero della quota di compartecipazione nei confronti del soggetto beneficiario della prestazione, in caso di inadempimento.
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.



